Sentenza n. 1987/2026 - Milano, Sezione 2
PER L'ESATTA OTTEMPERANZA della SENTENZA N. 198/2024 DEL TRIBUNALE DI LODI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 198/2024, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di 2.000 euro per la carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 198/2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle 2.000 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per quattro anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. Il titolo era passato in giudicato, era stato notificato all'Amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento era decorso senza adempimento. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero non ha adeguatamente contestato la pretesa. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non sono vincolanti quanto alla determinazione definitiva del capitale residuo e degli interessi, che devono essere verificati in base al titolo giudiziale e alla legge.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinandogli di pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dagli artt. 1282 e seguenti c.c. Il giudice ha nominato, per l'ipotesi di perdurante inerzia e su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con termine di sessanta giorni per l'esecuzione sostitutiva e senza compenso aggiuntivo, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per il pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione oltre i limiti risultanti dal titolo e dalla legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il riferimento processuale per la disciplina delle spese e per l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato nella liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanna un'Amministrazione al pagamento di una somma può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l'Amministrazione non abbia adempiuto dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, il giudice deve ordinare il pagamento delle somme risultanti dal titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, ma la quantificazione proposta dal creditore non è definitivamente vincolante: capitale residuo, interessi e accessori devono essere verificati secondo il contenuto del giudicato e le disposizioni normative applicabili.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'Amministrazione e a un'apposita istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- Quando l'esecuzione sostitutiva rientra nei compiti istituzionali del commissario ad acta, non è dovuto a quest'ultimo alcun compenso aggiuntivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →