Cassazione Civile, Ordinanza n. 07493/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un incarico professionale conferito a un architetto per la progettazione di un impianto elevatore da installarsi nei nuovi locali di un ente pubblico, con opere edili connesse. La professionista otteneva un decreto ingiuntivo per il compenso maturato; l’ente proponeva opposizione sostenendo che il progetto non fosse realizzabile e che la professionista fosse inadempiente agli obblighi assunti nel disciplinare di incarico, perché il progetto non si era adeguato alle prescrizioni urbanistiche e a quelle già impartite dalla Soprintendenza. Il tribunale accoglieva solo in parte l’opposizione, ma in appello il decreto veniva revocato e la domanda della professionista respinta integralmente. In Cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 21 d.lgs. 42/2004, sostenendo che un progetto di massima preesistesse ed era stato già sottoposto alla Soprintendenza; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., della l. 109/1994 e del d.P.R. 554/1999, perché la Corte d’appello avrebbe confuso la verifica dell’opera con la fattibilità, e l’elevatore esterno sarebbe stato una scelta della committente; 3) nullità della sentenza e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1206, 1375, 1453 e 1362 ss. c.c., per avere ritenuto che la professionista dovesse autonomamente apportare varianti progettuali senza previa verifica in contraddittorio; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere escluso il diritto al compenso assumendo che il progetto dovesse essere conforme anche alle norme urbanistiche locali. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, valorizzando il contenuto del disciplinare: il professionista era tenuto a predisporre un progetto conforme a tutte le norme tecniche e urbanistiche, nonché ad apportare a proprie cure le modifiche necessarie per l’approvazione definitiva; l’inosservanza degli obblighi comportava la perdita di ogni compenso. Inoltre, le censure sulle prove erano in realtà critiche di merito non consentite in cassazione, e mancava la specifica localizzazione dei documenti richiamati. La Corte ha quindi confermato che il progetto, poiché non conforme e non adeguato alle prescrizioni amministrative, era insuscettibile di realizzazione e la professionista non aveva diritto al compenso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della professionista. Ha confermato la decisione d’appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo e respinto la domanda di pagamento del compenso, ritenendo che il disciplinare imponesse alla professionista l’obbligo di redigere un progetto conforme alla normativa tecnica e urbanistica e di introdurre le modifiche necessarie per la definitiva approvazione. Poiché il progetto risultava non conforme e non adeguato alle prescrizioni, la violazione degli obblighi contrattuali comportava, secondo il disciplinare, la perdita del diritto ad ogni compenso. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o disapplica la regola del prudente apprezzamento; non è censurabile in cassazione il mero dissenso sulla valutazione del materiale probatorio.
art. 21 d.lgs. n. 42/2004
L’autorizzazione della Soprintendenza può essere rilasciata anche sulla base di un progetto o, se sufficiente, di una descrizione tecnica dell’intervento.
l. n. 109/1994
Richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla verifica/fattibilità del progetto, ma la censura è stata ritenuta infondata.
d.P.R. n. 554/1999
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle fasi della progettazione e verifica, ma senza incidere sulla conclusione della Corte.
art. 1362 c.c. e ss.
Le regole di interpretazione contrattuale non risultano violate quando l’ermeneutica adottata dal giudice di merito è coerente con il testo del disciplinare e non assolutamente implausibile.
art. 1375 c.c.
Richiamato nel motivo, ma non ritenuto decisivo rispetto all’obbligo del professionista di conformare il progetto alla disciplina vigente.
art. 1453 c.c.
Richiamato nel motivo, ma la Corte ha escluso che la questione imponesse una diversa soluzione rispetto alla perdita del compenso per inadempimento.
art. 1206 c.c.
Richiamato nel motivo, ma non idoneo a scalfire l’accertamento dell’inadempimento della professionista.
art. 1176, comma 2, c.c.
Il professionista deve adeguare la prestazione alla diligenza qualificata richiesta dalla natura dell’attività svolta, compreso l’accertamento della conformità del progetto alla normativa applicabile.
art. 5 del disciplinare di incarico
Il professionista era tenuto a introdurre modifiche, correzioni, adeguamenti e sostituzioni necessari per la definitiva approvazione del progetto; l’inosservanza degli obblighi comportava la perdita di ogni compenso.
art. 3 del disciplinare di incarico
La progettazione e la direzione lavori richiedevano l’osservanza di tutte le norme tecniche vigenti, incluse quelle urbanistiche, per rendere l’opera legittimamente eseguibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso è stato rigettato, è stato dichiarato l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002 in tema di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore incompatibile con la sua disciplina legale; non è sufficiente contestare la ricostruzione fattuale o il diverso apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- L’interpretazione del disciplinare di incarico professionale deve essere effettuata secondo il suo testo complessivo: se il contratto impone al progettista di adeguare il progetto a tutte le norme tecniche e urbanistiche e di apportare gratuitamente le modifiche necessarie all’approvazione, la presentazione di un progetto non conforme integra inadempimento con possibile perdita del compenso.
- Il professionista incaricato della progettazione deve osservare la diligenza qualificata richiesta dall’attività svolta e verificare la conformità del progetto alla normativa applicabile; non può fare affidamento sulla sola verifica successiva dell’amministrazione per sanare originarie difformità regolamentari.
- Quando il disciplinare prevede espressamente che l’inosservanza degli obblighi progettuali comporta la perdita del diritto al compenso, il giudice può negare il pagamento se accerta che il progetto sia stato predisposto in violazione delle prescrizioni contrattuali e normative.
- La censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali richiede di indicare specificamente quale regola interpretativa sia stata violata e in che modo; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
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