Cassazione Civile, Ordinanza n. 03224/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'associazione aveva chiesto la condanna della Presidenza del Consiglio al rimborso di euro 10.105,63 per i costi sostenuti negli anni 2005-2008 nello svolgimento, come datore di lavoro, delle funzioni di sostituto d'imposta verso i propri dipendenti, sostenendo di aver dovuto sopportare spese per professionisti terzi incaricati degli adempimenti fiscali connessi (predisposizione buste paga, calcolo dell'imponibile, versamento delle ritenute e attività analoghe). In via subordinata aveva domandato un indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto: per la domanda principale, ritenendo non impugnato il capo relativo al difetto di base legale della pretesa; per la domanda subordinata, valorizzando sia l'esistenza di una fonte legislativa che giustifica le prestazioni gravanti sul sostituto d'imposta, sia la non indispensabilità degli esborsi per assistenza professionale. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la disciplina del sostituto d'imposta sarebbe illegittima; con i motivi dal secondo al sesto ha censurato la mancata rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del meccanismo del sostituto d'imposta per contrasto con gli artt. 23, 41 e 117 Cost. e con l'art. 4 CEDU, nonché l'omesso esame degli argomenti di appello sulla rilevanza e non manifesta infondatezza; con il settimo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2041 c.c. per il rigetto della domanda di indebito arricchimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non denunciava un fatto storico decisivo ma una questione di diritto e, comunque, non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva rilevato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di critica alla base della decisione di primo grado. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi sulla questione di legittimità costituzionale, perché rivolti contro rilievi svolti ad abundantiam dopo una definizione in rito dell'appello e perché la valutazione di non rilevanza e non manifesta infondatezza della questione ha natura ordinatoria e non è autonomamente impugnabile. Ha inoltre ritenuto inammissibile il settimo motivo sulla ripetizione d'indebito/arricchimento senza causa, poiché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto su due rationes decidendi autonome e la ricorrente aveva censurato solo una di esse, lasciando intatta l'altra relativa alla non indispensabilità degli esborsi. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata a favore della resistente, essendosi questa limitata a costituirsi senza svolgere difese, ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
richiamato quale rito introduttivo del giudizio di primo grado
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il fatto decisivo deve essere un accadimento storico-naturalistico, non una questione di diritto o un argomento difensivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per la censura di violazione di legge in relazione all'art. 2041 c.c.
art. 2041 c.c.
l'azione generale di arricchimento è esclusa quando l'arricchimento e il depauperamento trovino giustificazione in una fonte legislativa; inoltre, nel caso concreto, i costi di assistenza professionale sono stati ritenuti non indispensabili
art. 23 Cost.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la censura di legittimità costituzionale del meccanismo del sostituto d'imposta
art. 41 Cost.
richiamato dalla ricorrente per dedurre la lesione della libertà di iniziativa economica privata
art. 117 Cost.
richiamato in relazione al preteso contrasto con obblighi internazionali derivanti dall'art. 4 CEDU
art. 4 CEDU
invocato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità del meccanismo del sostituto d'imposta
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fonte del presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 228/2012
richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
art. 1-bis, art. 13, d.P.R. 115/2002
richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è ammissibile se mira a far valere una questione giuridica o una diversa lettura delle argomentazioni difensive.
- Una censura per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se la decisione di merito è fondata su una ragione di rito o su una pluralità di rationes autonome, il ricorso è inammissibile quando non attinge tutte le basi autonome della decisione.
- Le valutazioni del giudice di merito sulla non rilevanza e sulla non manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, essendo provvedimenti ordinatori e strumentali, non sono di per sé autonomamente impugnabili in cassazione.
- La questione di legittimità costituzionale non costituisce un autonomo oggetto di domanda o di pronuncia, ma uno strumento incidentale rispetto alla definizione della controversia; se il motivo principale è inammissibile o la questione non è rilevante per la decisione, non può esserne chiesto il sindacato in cassazione.
- L'azione di arricchimento senza causa è preclusa quando l'arricchimento del convenuto e il correlativo depauperamento dell'attore trovino una giustificazione in una fonte normativa; inoltre, la censura deve colpire tutte le rationes decidendi poste a fondamento del rigetto, altrimenti difetta di interesse.
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