Cassazione Civile, Ordinanza n. 29509/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001. Il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo e in secondo grado, sul rilievo che la collaborazione continuativa della moglie nell'impresa familiare, con mansioni esecutive, e l'entità dei beni strumentali non integrassero il presupposto dell'autonoma organizzazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 230-bis c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere irrilevante l'apporto del collaboratore familiare: nel caso concreto si trattava dell'apporto della moglie del contribuente, remunerata con il 49% del reddito d'impresa, circostanza che avrebbe dovuto essere valutata come indice del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, ai fini IRAP, rileva non il reddito o il patrimonio in sé, ma lo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni o servizi; nell'impresa familiare la collaborazione dei partecipanti può integrare quel quid pluris idoneo a produrre un valore aggiunto e quindi a far emergere il presupposto impositivo. Il giudice di merito deve verificare in concreto la natura dell'apporto del collaboratore, in particolare se esso sia meramente esecutivo o invece qualificato e continuativo. Poiché la CTR aveva escluso l'autonoma organizzazione senza svolgere tale valutazione concreta, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446/1997
sono interpretati nel senso che l'IRAP colpisce l'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, non il reddito o il patrimonio in sé.
art. 230-bis c.c.
viene richiamato per inquadrare l'impresa familiare e il rilievo dell'apporto del collaboratore familiare ai fini del presupposto IRAP.
Massime di principio
- Ai fini dell'IRAP, il presupposto impositivo non coincide con il semplice conseguimento di reddito da impresa, ma richiede lo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni o servizi.
- Nell'impresa familiare, la collaborazione dei familiari può integrare un quid pluris organizzativo idoneo a far sorgere il presupposto IRAP, soprattutto quando l'apporto non sia meramente esecutivo ma continuativo e concretamente rilevante.
- Il giudice di merito, quando sia dedotta l'assenza di autonoma organizzazione, deve accertare in concreto la natura dell'apporto del collaboratore familiare; non è sufficiente affermarne in astratto la natura esecutiva senza una verifica fattuale specifica.
- La remunerazione del collaboratore mediante quota del reddito d'impresa è un elemento che impone una valutazione concreta dell'effettivo apporto prestato, non potendo essere ignorato nella verifica del presupposto impositivo.
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