Ordinanza n. 4094/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva rigettato il ricorso contro il diniego di condono edilizio e aveva condannato il ricorrente alle spese di lite senza disporne la distrazione in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Ercolano ha proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 5493/2025, rilevando che il dispositivo, pur avendo condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune per complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore dell’amministrazione, che si era dichiarato antistatario nella memoria di costituzione. L’istanza è stata fondata sull’omissione materiale della clausola di distrazione, senza richiesta di modificare la decisione sul merito.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione. Ha ritenuto che l’omissione della distrazione delle spese costituisse un mero errore materiale, consistente in un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la rappresentazione grafica del provvedimento, rilevabile ictu oculi senza necessità di interpretare o modificare la sentenza. Il dispositivo della sentenza n. 5493/2025 è stato quindi integrato, dopo la condanna alla rifusione delle spese in favore del Comune di Ercolano, con le parole: “con attribuzione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario”. È stato inoltre ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
«un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza»
La disposizione consente la correzione degli errori materiali del provvedimento quando l’omissione o l’inesattezza risulti immediatamente percepibile dal testo e la correzione non comporti una nuova valutazione o interpretazione della decisione.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Prevede gli adempimenti di annotazione da parte della Segreteria conseguenti alla correzione del provvedimento.
Massime di principio
- È correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a. l’omissione, nel dispositivo di una sentenza, della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, quando tale omissione costituisca un mero difetto di corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione materiale e risulti immediatamente rilevabile dagli atti e dal provvedimento.
- La correzione dell’errore materiale è ammissibile solo quando la rettifica sia ricognitiva e non richieda un’attività di specificazione, interpretazione o modifica della decisione sostanziale contenuta nella sentenza.
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