Regolamento (UE) 2025/1265
Regolamento delegato (UE) 2025/1265 della Commissione, del 1o luglio 2025, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo per individuare il principale fattore di rischio di una posizione e per determinare se un’operazione rappresenta una posizione lunga o corta di cui all’articolo 94, paragrafo 3, all’articolo 273 bis, paragrafo 3, e all’articolo 325 bis, paragrafo 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce il metodo, sia ordinario sia semplificato, per individuare il principale fattore di rischio di una posizione e per stabilire se l’operazione è lunga o corta rispetto a tale fattore. Le regole sono pensate per consentire agli enti di calcolare correttamente l’entità delle operazioni ai fini dell’accesso ai metodi semplificati previsti dal CRR, con criteri più proporzionati per gli enti piccoli e non complessi. Il testo distingue in modo analitico tra posizioni non in derivati e posizioni in derivati, e contiene una tabella allegata che guida la scelta del fattore di rischio per determinate obbligazioni nel metodo semplificato. Le regole richiamano e coordinano il regolamento delegato (UE) 2021/931 per garantire coerenza metodologica.
Norme tecniche di regolamentazione per individuare il principale fattore di rischio di una posizione e qualificare un’operazione come posizione lunga o corta ai fini dei metodi semplificati del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 che devono calcolare l’entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio per verificare se possono utilizzare i metodi semplificati per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato e il rischio di controparte. Riguarda sia posizioni non in derivati sia posizioni in derivati, con particolare attenzione agli enti piccoli e non complessi; tuttavia alcuni metodi semplificati sono utilizzabili anche da enti più grandi per strumenti semplici. Il regolamento si applica negli Stati membri ed è pertinente anche ai fini del SEE; entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Restano rilevanti i rinvii al regolamento delegato (UE) 2021/931 per i derivati e al regolamento (UE) n. 575/2013 per categorie di rischio, scadenze e sensibilità.
Metodo per individuare il principale fattore di rischio e qualificare posizioni lunghe o corte
Il regolamento delegato (UE) 2025/1265 integra il regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di requisiti prudenziali bancari, disciplinando il metodo per individuare il principale fattore di rischio di una posizione e per stabilire se un’operazione sia lunga o corta rispetto a tale fattore. La finalità è rendere coerente e proporzionato il calcolo dell’entità delle operazioni ai fini dell’accesso ai metodi semplificati per il rischio di mercato e il rischio di controparte, con particolare attenzione agli enti piccoli e non complessi.
Ambito e logica del regolamento
Il testo si applica alle posizioni in bilancio e fuori bilancio rilevanti per il calcolo dell’entità delle operazioni ai sensi degli articoli 94, 273 bis e 325 bis del CRR. I considerando evidenziano che l’individuazione del principale fattore di rischio è essenziale per un calcolo corretto del capitale e che il metodo deve essere proporzionato al livello di complessità dell’ente. Il regolamento mira inoltre alla coerenza con il regolamento delegato (UE) 2021/931, sia per le operazioni in derivati sia per i criteri di qualificazione lunga/corta.
Posizioni non in derivati: metodo ordinario
Per le posizioni non in derivati assegnate al portafoglio di negoziazione, l’ente deve individuare i fattori di rischio che causano la variazione di valore della posizione, considerando almeno quelli elencati negli articoli da 325 terdecies a 325 octodecies del CRR. Se emerge un solo fattore di rischio, esso coincide con il principale fattore di rischio. Se i fattori sono più d’uno, l’ente calcola le sensibilità delta secondo gli articoli 325 novodecies e 325 unvicies e poi le sensibilità ponderate secondo l’articolo 325 septies, paragrafo 6; il principale fattore è quello associato al valore assoluto più elevato della sensibilità ponderata.
Posizioni non in derivati: qualificazione lunga o corta
Una volta individuato il principale fattore di rischio, la posizione è lunga se la sensibilità delta è positiva e corta se è negativa. In alternativa, se l’ente non è in grado di calcolare la sensibilità delta ponderata per il rischio, può ricorrere a una valutazione della finalità dell’operazione, distinguendo se essa risponde a esigenze di negoziazione o di copertura.
Metodo semplificato per posizioni non in derivati
Il regolamento prevede una deroga semplificata per specifiche posizioni non in derivati. Per le obbligazioni a tasso fisso senza opzionalità, il principale fattore di rischio è determinato in funzione della classe di merito di credito, del settore e della durata residua, sulla base della tabella 1 o della tabella 2 dell’allegato, a seconda che i flussi di cassa siano o meno funzionalmente dipendenti dall’inflazione.
Se il principale fattore di rischio è il tasso privo di rischio, esso è espresso nella valuta di denominazione del titolo ed è associato alla scadenza del CRR più vicina a quella dell’obbligazione. Se invece il principale fattore è il differenziale creditizio dell’emittente, si utilizza il differenziale creditizio dell’emittente associato alla scadenza più vicina.
La regola per stabilire se la posizione è lunga o corta dipende dal fattore individuato:
- per tasso privo di rischio o differenziale creditizio, la posizione è lunga se l’obbligazione è venduta e corta se è acquistata;
- per tasso di inflazione, la posizione è lunga se l’obbligazione è acquistata e corta se è venduta.
Per le obbligazioni a tasso variabile senza opzionalità si applica il medesimo approccio; tuttavia, se il fattore inizialmente individuato è il tasso privo di rischio e la durata residua supera un anno, il fattore principale diventa il differenziale creditizio dell’emittente.
Per altre posizioni non in derivati il regolamento fissa criteri specifici:
- strumenti di capitale: principale fattore di rischio = prezzo a pronti; lunga se acquistati, corta se venduti;
- posizioni per cassa in valuta diversa da quella di segnalazione: principale fattore = tasso di cambio a vista; lunga se attivo, corta se passivo;
- posizioni in merci fisiche: principale fattore = prezzo a pronti della merce; lunga se attivo, corta se passivo;
- OIC: principale fattore = fattore di rischio corrispondente nella categoria "Altri settori";
- operazioni di vendita con patto di riacquisto: principale fattore = tasso di interesse generico o tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale, con qualificazione lunga/corta collegata alla struttura del contratto.
Posizioni in derivati: metodo ordinario
Per i derivati, il regolamento rinvia espressamente al regolamento delegato (UE) 2021/931 per l’individuazione di tutti i fattori di rischio, dei fattori significativi e dei più significativi. Se un’operazione presenta un solo fattore di rischio significativo, questo è il principale fattore di rischio. Se i fattori significativi sono più di uno ma rientrano in una sola categoria di rischio, prevale il più significativo in quella categoria.
Se i fattori significativi ricadono in categorie diverse, l’ente deve applicare un criterio ulteriore: quando i fattori sono individuati secondo gli articoli 4, paragrafi 2 o 4, del regolamento delegato 2021/931, si considera il fattore oggetto della più elevata maggiorazione per la categoria di rischio; quando sono individuati secondo l’articolo 4, paragrafo 3, dello stesso regolamento, rileva il valore assoluto più elevato delle sensibilità ponderate. Il regolamento impone inoltre coerenza tra il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione del derivato e quello usato per individuare il principale fattore di rischio.
Posizioni in derivati: qualificazione lunga o corta
Per stabilire se una posizione in derivati sia lunga o corta nel suo principale fattore di rischio, l’ente applica uno dei metodi previsti dall’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/931. Il presente regolamento non riproduce tali metodi, ma ne richiama l’applicazione integrale per garantire uniformità sistematica.
Metodo semplificato per i derivati
Per una serie di derivati standard, il regolamento offre un metodo semplificato che può sostituire il metodo ordinario. Sono disciplinati in particolare:
- future e forward su azioni e indici azionari;
- FRA;
- future e forward su obbligazioni a tasso fisso o variabile senza opzionalità;
- future e forward su valute;
- future e forward su merci;
- opzioni call e put plain vanilla su azioni, indici, obbligazioni, merci e valute;
- swaption plain vanilla;
- cap e floor;
- credit default swap single-name e index CDS;
- interest rate swap;
- equity swap;
- commodity swap.
Per ciascuna fattispecie il regolamento individua il principale fattore di rischio e la regola per qualificare la posizione. In particolare, il testo usa come riferimento ricorrente il prezzo a pronti, il tasso privo di rischio, il differenziale creditizio dell’emittente e il tasso di cambio a vista, agganciando il fattore alla valuta di riferimento e alla scadenza più prossima disponibile nel CRR.
Per esempio:
- nei future/forward su azioni o indici, il principale fattore è il prezzo a pronti del titolo o dell’indice;
- nei FRA e negli interest rate swap, il fattore è il tasso privo di rischio della valuta di riferimento;
- nei CDS single-name e index CDS, il fattore è il differenziale creditizio dell’emittente o dell’indice di credito;
- nelle opzioni plain vanilla su azioni, indici, merci o valute, la qualificazione lunga/corta dipende dalla tipologia di opzione acquistata o venduta;
- nelle swaption, si guarda allo swap sottostante e alla struttura del flusso variabile/fisso;
- nei cap e floor, si usa il tasso privo di rischio relativo alla valuta e alla scadenza più vicina.
Allegato: tabelle per le obbligazioni
L’allegato contiene due tabelle che servono a individuare il principale fattore di rischio delle obbligazioni nel metodo semplificato. La tabella 1 riguarda i casi in cui i flussi di cassa non sono funzionalmente dipendenti dall’inflazione e associa, in funzione di merito di credito, settore e scadenza, il fattore di rischio rilevante: in alcuni casi è il tasso privo di rischio, in altri il differenziale creditizio dell’emittente.
La tabella 2 riguarda le obbligazioni con flussi funzionalmente dipendenti dall’inflazione e, per taluni emittenti e settori, individua il tasso di inflazione come fattore di rischio principale, mentre per altri casi continua ad applicarsi il differenziale creditizio dell’emittente.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Metodo ordinario per posizioni non in derivati
L’ente deve individuare tutti i fattori di rischio che sono causa principale della variazione di valore della posizione e considerare almeno quelli previsti dagli articoli da 325 terdecies a 325 octodecies del regolamento (UE) n. 575/2013. Se è individuato un solo fattore di rischio, questo è il principale fattore di rischio. Se sono individuati più fattori, l’ente calcola le sensibilità delta e le sensibilità ponderate ai sensi degli articoli 325 novodecies, 325 unvicies e 325 septies, paragrafo 6, del CRR, scegliendo come principale fattore quello con il valore assoluto più elevato della sensibilità ponderata.
Qualificazione lunga/corta per posizioni non in derivati
La posizione è qualificata lunga o corta nel principale fattore di rischio in base alla sensibilità delta: se positiva, lunga; se negativa, corta. In alternativa, quando l’ente non è in grado di calcolare la sensibilità delta ponderata, può basarsi sulla finalità di negoziazione o di copertura dell’operazione.
Metodo semplificato per posizioni non in derivati
In deroga alle regole ordinarie, gli enti possono applicare i criteri semplificati di cui all’articolo 3 per determinate posizioni non in derivati. Per obbligazioni a tasso fisso senza opzionalità, il fattore di rischio principale dipende da merito di credito, settore e durata residua, secondo le tabelle 1 e 2 dell’allegato. Per obbligazioni a tasso variabile senza opzionalità si applica lo stesso metodo; se il fattore individuato è il tasso privo di rischio e la durata residua supera un anno, il fattore principale diventa il differenziale creditizio dell’emittente.
Criteri semplificati per altre posizioni non in derivati
Per strumenti di capitale il principale fattore di rischio è il prezzo a pronti dell’azione; per posizioni per cassa in valuta diversa da quella di segnalazione è il tasso di cambio a vista; per merci fisiche è il prezzo a pronti della merce; per OIC è il fattore di rischio corrispondente nella categoria "Altri settori"; per operazioni di vendita con patto di riacquisto il fattore principale è il corrispondente tasso di interesse generico o tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale, con qualificazione lunga/corta dipendente dalla struttura contrattuale.
Metodo ordinario per posizioni in derivati
L’ente identifica dapprima tutti i fattori di rischio dell’operazione, i fattori di rischio significativi e i più significativi, facendo rinvio al regolamento delegato (UE) 2021/931. Se c’è un solo fattore di rischio significativo, esso è il principale fattore di rischio. Se vi sono più fattori significativi nella stessa categoria di rischio, vale il più significativo; se sono in categorie diverse, l’ente applica regole ulteriori che richiamano le maggiorazioni di categoria ex articoli da 280 bis a 280 septies del CRR oppure, in alternativa, le sensibilità ponderate del regolamento delegato 2021/931.
Coerenza con il metodo usato per l’esposizione in derivati
Se l’ente utilizza uno dei metodi previsti dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/931 per calcolare il valore dell’esposizione di una certa operazione in derivati, deve usare lo stesso metodo per individuare il principale fattore di rischio di quella operazione.
Qualificazione lunga/corta per derivati
Per determinare se il derivato è lungo o corto nel suo principale fattore di rischio, l’ente applica uno dei metodi di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/931.
Metodo semplificato per posizioni in derivati
Sono previsti criteri semplificati per numerose tipologie standard: future e forward su azioni, indici, obbligazioni, valute e merci; FRA; opzioni plain vanilla su azioni, indici, obbligazioni, merci e valute; swaption plain vanilla; cap e floor; credit default swap single-name e index CDS; interest rate swap; equity swap; commodity swap. In ciascun caso il regolamento indica il principale fattore di rischio (prezzo a pronti, tasso privo di rischio, differenziale creditizio, tasso di cambio a vista, ecc.) e la regola per qualificare la posizione come lunga o corta.
Allegato: tabelle per obbligazioni nel metodo semplificato
L’allegato contiene due tabelle che associano, in funzione di merito di credito, settore e scadenza, il principale fattore di rischio per obbligazioni a tasso fisso e per obbligazioni con flussi funzionalmente dipendenti dall’inflazione. Le tabelle distinguono, tra l’altro, tra tasso privo di rischio, tasso di inflazione e differenziale creditizio dell’emittente.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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