Regolamento (UE) 2025/1353
Regolamento delegato (UE) 2025/1353 della Commissione, del 1o luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2534 relativo alle asciugabiancheria per uso domestico per quanto riguarda le informazioni sulla riparabilità e che chiarisce alcuni aspetti dei metodi di misurazione e calcolo, della scheda informativa del prodotto, della documentazione tecnica e della procedura di verifica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE di etichettatura energetica per le asciugabiancheria domestiche introducendo un indice di riparabilità e una nuova classe di riparabilità da A a E. Rivede inoltre il contenuto dell’etichetta, della scheda informativa del prodotto e della documentazione tecnica, nonché le regole di verifica e tolleranza. Le modifiche si applicano in modo graduale, con una fase transitoria fino al 31 dicembre 2026 e l’entrata a regime delle informazioni sulla riparabilità dal 1o gennaio 2027.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2534 sull’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico, introducendo informazioni sulla riparabilità e chiarendo metodi di misurazione, scheda informativa, documentazione tecnica e verifica.
Ambito di applicazione
Si applica alle asciugabiancheria per uso domestico immesse sul mercato nell’Unione, incluse le asciugabiancheria multicestello per uso domestico per le parti pertinenti del regime di etichettatura. Riguarda fornitori e distributori, nonché le autorità di vigilanza del mercato nell’ambito delle procedure di verifica; si estende anche ai messaggi pubblicitari visivi e al materiale tecnico-promozionale. Le nuove disposizioni sulla riparabilità si applicano in modo pieno dal 1o gennaio 2027 per l’etichetta e la scheda informativa con dati di riparabilità, mentre alcune facoltà anticipate per i fornitori decorrono dal 24 novembre 2025; il regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con rilevanza SEE.
Modifica dell’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico
Il regolamento delegato (UE) 2025/1353 interviene sul regolamento delegato (UE) 2023/2534, che disciplina l’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369. L’obiettivo dichiarato è affiancare alle informazioni energetiche ulteriori indicazioni sulla riparabilità, in modo da orientare le scelte dei consumatori verso apparecchi più facilmente riparabili e favorire efficienza delle risorse, economia circolare e riduzione dell’accorciamento della vita utile dei prodotti.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano i fornitori e i distributori di asciugabiancheria per uso domestico, nonché le autorità nazionali incaricate della verifica della conformità. Il sistema si applica alle etichette, alle schede informative del prodotto, alla documentazione tecnica, alla banca dati dei prodotti (EPREL), ai messaggi pubblicitari visivi e al materiale tecnico-promozionale, includendo anche le asciugabiancheria multicestello per uso domestico per gli aspetti espressamente richiamati dall’allegato X.
Fasi temporali di applicazione
Il regolamento distingue tre momenti principali:
- dal 1o luglio 2025 si applicano gli obblighi relativi a messaggi pubblicitari visivi e materiale tecnico-promozionale;
- dal 1o marzo 2025 al 31 dicembre 2026 restano operativi gli obblighi di etichetta stampata e inserimento dei parametri della scheda informativa nel database nella versione precedente;
- dal 1o gennaio 2027 decorre il nuovo regime con etichetta e scheda informativa contenenti le informazioni sulla riparabilità.
È inoltre prevista una facoltà transitoria: tra il 24 novembre 2025 e il 31 dicembre 2026 i fornitori possono già adempiere gli obblighi secondo il nuovo formato applicabile dal 2027.
Definizioni e struttura del nuovo indicatore di riparabilità
Per dare certezza giuridica, il regolamento introduce o precisa varie definizioni tecniche, tra cui:
- contenuto di umidità finale media;
- parte di ricambio;
- parte prioritaria;
- scheda principale a circuiti stampati;
- smontaggio;
- elementi di fissaggio riutilizzabili, rimovibili e forniti nuovamente;
- attrezzo disponibile in commercio, attrezzo di base e attrezzo proprietario;
- riparatore professionista.
La riparabilità è misurata tramite un indice R calcolato secondo una formula basata su quattro punteggi parziali:
- SDD, profondità di smontaggio;
- SF, tipo di elementi di fissaggio;
- ST, tipo di attrezzi;
- SRI, informazioni sulla riparazione.
La classe di riparabilità è assegnata su scala A-E, con A corrispondente alla massima riparabilità e E alla minima.
Etichetta energetica e scheda informativa del prodotto
L’etichetta aggiornata per le asciugabiancheria a condensazione e non a condensazione includerà, dal 1o gennaio 2027, oltre ai dati tradizionali, anche la classe di riparabilità, l’indice di riparabilità e i punteggi parziali. Restano presenti il codice QR, il marchio, l’identificativo del modello, la classe di efficienza energetica, il consumo ponderato di energia, la classe di efficienza di condensazione, la classe di emissione di rumore, la capacità nominale e la durata del programma eco.
La scheda informativa del prodotto viene parallelemente integrata con i nuovi dati di riparabilità, compresi:
- classe di riparabilità;
- indice di riparabilità;
- SDD, SF, ST e SRI;
- collegamenti web alle informazioni su parti di ricambio, istruzioni di riparazione, prezzi indicativi ante imposte e durata minima della garanzia commerciale.
Documentazione tecnica e dati da dichiarare
La documentazione tecnica è riformulata per distinguere tra asciugabiancheria elettriche e a gas. Per entrambe le tipologie il regolamento precisa quali parametri del programma eco devono essere dichiarati e considerati valori ai fini della procedura di verifica. Nel nuovo regime di riparabilità, la documentazione tecnica deve inoltre contenere:
- descrizione generale del modello;
- riferimenti alle norme armonizzate o ad altre norme di misurazione;
- precauzioni specifiche per montaggio, installazione, manutenzione e prova;
- dettagli e risultati dei calcoli conformi all’allegato IV;
- condizioni di prova;
- eventuali modelli equivalenti;
- valori dei parametri tecnici della tabella 6 bis o 6 ter;
- descrizione delle fasi di smontaggio per ciascuna parte prioritaria;
- informazioni sulla riparazione e manutenzione per i riparatori professionisti.
Metodo di calcolo dell’indice di riparabilità
Il nuovo allegato IV, sezione 5, descrive il metodo di calcolo dell’indice di riparabilità. Il punteggio dipende dalla valutazione di otto parti prioritarie: pompa dell’acqua, cuscinetto del cestello, cinghia del cestello, oblò, motore, scheda principale, ventola e condensatore del motore. Per ciascuna parte si valutano profondità di smontaggio, elementi di fissaggio e attrezzi; le informazioni sulla riparazione sono invece valutate a livello di prodotto.
La sezione disciplina anche:
- le regole di trattamento delle parti presenti più volte nel prodotto;
- il criterio di esclusione delle parti assenti e la ricalibrazione dei coefficienti;
- le modalità di conteggio delle fasi di smontaggio;
- i casi in cui l’accesso a distanza a numeri di serie rende nullo il punteggio DD;
- la graduazione del punteggio per gli elementi di fissaggio e gli attrezzi;
- il punteggio SRI, con distinzione tra informazioni gratuite o a tariffa ragionevole per i riparatori professionisti.
Verifica di conformità e tolleranze
Le regole di verifica sono rafforzate e chiarite. Le tolleranze contenute nella tabella 8 sono riservate alla verifica delle autorità e non possono essere usate dal fornitore per dichiarare le prestazioni. Per i parametri energetici, temporali e acustici le tolleranze sono generalmente fissate al 6% o, per alcune potenze, a soglie specifiche in watt; per le emissioni di rumore la tolleranza è di 2 dB; per l’indice di riparabilità il valore determinato non può essere inferiore al dichiarato di oltre il 4%.
In caso di non conformità, le autorità applicano la procedura prevista dal regolamento, con regole specifiche per l’indice di riparabilità: se il primo esame non consente di confermare la conformità, viene testata un’unità supplementare e il modello è considerato conforme solo se il valore determinato rientra nella tolleranza.
Rapporto con la vendita online e la promozione commerciale
Le modifiche all’allegato VIII chiariscono come etichetta e scheda informativa debbano essere presentate a distanza. L’etichetta deve comparire sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo o, in mancanza, del nome o dell’immagine del prodotto; è ammessa la visualizzazione annidata, con accesso al primo click o al primo movimento del cursore. Regole analoghe sono previste per la scheda informativa elettronica, che può essere esposta anche mediante link alla banca dati dei prodotti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le modifiche si inseriscono nel quadro del regolamento (UE) 2017/1369 e del regolamento delegato (UE) 2023/2534, che resta il testo di base modificato dal presente atto.
Disposizioni principali
Introduzione dell’indice di riparabilità e della classe di riparabilità
Viene aggiunta la nozione di indice di riparabilità e sono introdotte definizioni rilevanti, tra cui contenuto di umidità finale media, parte di ricambio, parte prioritaria, smontaggio, elementi di fissaggio, attrezzi e riparatore professionista. La classe di riparabilità è determinata sulla base dell’indice R con scala da A a E: A per R > 9,00; B per 7,00 ≤ R ≤ 9,00; C per 5,00 ≤ R < 7,00; D per 3,00 ≤ R < 5,00; E per R < 3,00.
Nuovo contenuto dell’etichetta energetica e della scheda informativa
Dal 1o gennaio 2027 l’etichetta stampata deve includere anche la classe di riparabilità e l’indice di riparabilità, oltre ai dati energetici e acustici già previsti. La scheda informativa del prodotto viene aggiornata per riportare i dati di riparabilità, compresi i punteggi parziali SDD, SF, ST e SRI, oltre ai consueti parametri tecnici e commerciali. È prevista una nuova etichetta per asciugabiancheria a condensazione e non a condensazione con pittogramma della classe di riparabilità.
Calendario di applicazione e regime transitorio
L’obbligo di etichetta stampata conforme al nuovo formato e l’inserimento dei dati nella banca dati dei prodotti decorrono dal 1o gennaio 2027 per la nuova etichetta e scheda informativa; fino al 31 dicembre 2026 continuano a valere i formati precedenti. Dal 24 novembre 2025 al 31 dicembre 2026 i fornitori possono anticipare l’uso dei contenuti e dei formati previsti per il regime dal 2027. Dal 1o luglio 2025 si applicano già gli obblighi relativi a messaggi pubblicitari visivi e materiale tecnico-promozionale.
Obblighi di etichettatura, scheda elettronica e banca dati EPREL
I fornitori devono garantire, nei diversi periodi previsti dall’articolo 3, che ogni asciugabiancheria sia corredata dell’etichetta stampata appropriata, che i parametri della scheda informativa siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti, che la documentazione tecnica sia inserita in banca dati e che distributori ricevano etichetta elettronica e scheda elettronica; su richiesta, la scheda informativa deve essere resa disponibile anche in formato cartaceo. Dal 1o luglio 2025 al 31 dicembre 2026 si applicano i formati originari; dal 1o gennaio 2027 si passa ai nuovi allegati III bis, V bis e VI bis.
Esposizione dell’etichetta nei punti vendita e online
Nei punti vendita, comprese le fiere, l’etichetta deve essere esposta in modo chiaramente visibile: negli apparecchi da incasso secondo le nuove prescrizioni e, nelle altre asciugabiancheria, sulla parte esterna anteriore o superiore. Per la vendita a distanza, l’etichetta e la scheda informativa elettronica devono essere visualizzate in prossimità del prezzo o, in mancanza, del nome o dell’immagine del prodotto; è ammessa la visualizzazione annidata con specifiche regole di accesso al primo click o al primo movimento del cursore.
Metodo di calcolo dell’indice di riparabilità
L’indice di riparabilità è un punteggio aggregato e normalizzato calcolato sulla base di quattro parametri: profondità di smontaggio (SDD), tipo di elementi di fissaggio (SF), tipo di attrezzi (ST) e informazioni sulla riparazione (SRI). Il calcolo riguarda otto parti prioritarie: pompa dell’acqua, cuscinetto del cestello, cinghia del cestello, oblò, motore, scheda principale a circuiti stampati, ventola e condensatore del motore. Il punteggio è arrotondato a due decimali; la documentazione tecnica deve descrivere le fasi di smontaggio e gli attrezzi/elementi di fissaggio necessari.
Documentazione tecnica e dati dichiarati
Per le asciugabiancheria elettriche e a gas la documentazione tecnica è riscritta e distingue i parametri dichiarati per il programma eco, con tabelle dedicate per apparecchi elettrici e a gas. Per il regime con riparabilità, la documentazione deve includere anche la descrizione delle fasi di smontaggio per ciascuna parte prioritaria e le informazioni sulla riparazione e manutenzione per i riparatori professionisti. Restano applicabili le regole sui modelli equivalenti e sui calcoli per estrapolazione, con obbligo di dettagliare i calcoli e la valutazione del fornitore.
Riesame della Commissione
Il riesame del regolamento da parte della Commissione deve essere effettuato alla luce del progresso tecnologico e i risultati devono essere presentati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile entro il 1o gennaio 2030. Il riesame valuta, tra l’altro, il potenziale di miglioramento di consumo energetico e prestazioni ambientali, l’efficacia delle misure per orientare gli utenti verso prodotti e programmi più efficienti, il contributo all’economia circolare e l’opportunità di includere la pompa di calore tra le parti prioritarie ai fini dell’indice di riparabilità.
Verifica di conformità e tolleranze
Le tolleranze ammesse ai fini della verifica sono riservate alle autorità degli Stati membri e non possono essere usate dal fornitore per dichiarare o interpretare le prestazioni. È introdotta una tabella specifica con le tolleranze per i principali parametri, tra cui consumi energetici, durata, potenze assorbite, emissioni di rumore e indice di riparabilità (con tolleranza del 4%). Per l’indice di riparabilità, in caso di esito negativo, l’autorità verifica un’unità supplementare e il modello è conforme solo se il valore determinato rientra nella tolleranza.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; l’articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis, si applica alle date ivi previste e l’articolo 9 del regolamento di base continua a decorrere dal 1o gennaio 2024.
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