Ordinanza n. 221/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 02499/2025, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - dell’ordinanza n. -OMISSIS- emessa dal Comune di Carini, pratica n. 20/2023, notificata il 23ottobre 2023, avente ad oggetto il “provvedimento di sospensione dei lavori eseguiti in assenza di lottizzazione autorizzata/permesso di costruire”, con cui, ai sensi dell’art. 18, comma 7, L. n. 47/1985, dell’art. 30, comma 7, D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 8 L. n. 765/1967, è stata ordinata al ricorrente l’immediata sospensione dei lavori e il divieto di disporre dei suoli e delle opere mediante atti tra vivi, relativamente alle unità immobiliari site al fg. 20, particella 732, sub 1, 2 e 4, di sua proprietà.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Quinta, di rigetto del ricorso contro l'ordinanza comunale di sospensione dei lavori e divieto di disporre dei suoli e delle opere, adottata per lavori eseguiti in assenza di lottizzazione autorizzata o permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario immobiliare)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, contestando la riconducibilità della propria posizione alla fattispecie della lottizzazione abusiva. Ha dedotto la risalenza nel tempo della vicenda, l'acquisto del fabbricato in epoca successiva alla sua realizzazione, la presentazione di domande di sanatoria e l'omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale. Ha inoltre prospettato l'illegittimità dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento, considerata la complessità dell'accertamento comunale, fondato su una ricostruzione storico-catastale risalente, atti negoziali, frazionamenti, aerofotogrammetrie, pratiche edilizie e domande di sanatoria susseguitesi nel tempo.
La decisione
Il CGARS, nella sommaria delibazione cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, reputando preferibile l'indirizzo secondo cui, in presenza di un accertamento lottizzatorio complesso, risalente e incidente su proprietari sopravvenuti, assumono rilievo il contraddittorio procedimentale, la posizione soggettiva del destinatario, la buona fede, l'affidamento e la necessità di una motivazione individualizzata sugli effetti più incisivi della sequenza prevista dall'art. 30 d.P.R. 380/2001. Ha ritenuto non manifestamente infondate anche le censure relative all'omessa comunicazione di avvio, in ragione della complessità dell'accertamento. Ha ravvisato il periculum in mora negli effetti gravi e difficilmente reversibili derivanti dall'esecuzione del provvedimento, avuto riguardo alla natura abitativa dell'immobile e al possibile sviluppo della sequenza verso l'acquisizione al patrimonio comunale e la demolizione. Ha quindi accolto l'istanza cautelare, preservando l'integrità della situazione controversa fino alla definizione dell'appello, con la precisazione che la misura non autorizza nuove opere né modifiche dello stato dei luoghi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare in appello e costituisce la base processuale per la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
art. 30 d.P.R. 380/2001
La sequenza sanzionatoria relativa alla lottizzazione abusiva, inclusi gli effetti incisivi sull'immobile, deve essere valutata considerando, nei casi complessi e risalenti incidenti su proprietari sopravvenuti, la posizione individuale del destinatario, la buona fede, l'affidamento e l'esigenza di una motivazione individualizzata.
art. 18, comma 7, l. 47/1985
È richiamato quale fondamento normativo dell'ordinanza comunale di sospensione dei lavori e del divieto di disporre dei suoli e delle opere.
art. 8 l. 765/1967
È richiamato quale ulteriore fondamento normativo dell'ordinanza comunale impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l'accertamento della lottizzazione abusiva è complesso, risalente nel tempo e destinato a incidere su proprietari sopravvenuti, non sono irrilevanti il contraddittorio procedimentale, la posizione soggettiva del destinatario, la sua buona fede e il legittimo affidamento.
- Gli effetti più incisivi della sequenza prevista dall'art. 30 d.P.R. 380/2001 richiedono, nei confronti dei proprietari sopravvenuti coinvolti in un accertamento lottizzatorio complesso, una motivazione individualizzata sulla riferibilità della fattispecie e sugli effetti dell'azione amministrativa.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento può presentare profili di non manifesta infondatezza quando il provvedimento si fondi su una ricostruzione complessa e risalente, comprendente dati catastali, atti negoziali, frazionamenti, aerofotogrammetrie, pratiche edilizie e domande di sanatoria.
- La sospensione cautelare è giustificata dal periculum in mora quando l'esecuzione del provvedimento, riguardante un immobile abitativo, possa avviare una sequenza dagli effetti gravi e difficilmente reversibili, quali l'acquisizione al patrimonio comunale e la demolizione delle opere; la misura non equivale ad autorizzazione a eseguire nuove opere o modificare lo stato dei luoghi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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