Cassazione Penale, Ordinanza n. 08159/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, emessa in sede di rinvio dopo annullamento disposto dalla prima sezione penale, che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. 286/1998. L'unico motivo denunciava vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In sostanza, il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse mal valutato i presupposti della causa di non punibilità e avesse indebitamente valorizzato i precedenti dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse solo una pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e già disattese, dunque priva di specificità e meramente apparente. Ha inoltre rilevato che la Corte di appello aveva motivato in modo effettivo e privo di fratture logiche il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., applicando i criteri elaborati dalle Sezioni Unite in tema di valutazione complessiva della fattispecie concreta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non ne specifica il contenuto materiale oltre il richiamo al reato contestato.
art. 131-bis c.p.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il suo riconoscimento richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del fatto concreto.
art. 133, comma 1, c.p.
criterio di valutazione richiamato per apprezzare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre, senza reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, le stesse censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito.
- La deduzione del vizio di motivazione in tema di particolare tenuità del fatto non può risolversi in un dissenso assertivo: occorre misurarsi con la motivazione concreta della decisione e indicare specifici passaggi illogici o giuridicamente errati.
- Il giudizio sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva di tutte le peculiarità del fatto, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.
- Nel vaglio della particolare tenuità, i precedenti dell'imputato possono essere considerati non per affermare automaticamente l'abitualità della condotta, ma per valutare la pervicacia del comportamento e l'inserimento del fatto in una più ampia sequenza di condotte sintomatiche della personalità del reo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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