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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31808/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pasini impugna l'ordinanza del 21/11/2023 con cui la Corte d'appello di Roma, in sede di giudizio di rinvio disposto da questa Corte, ha nuovamente rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare (12/10/2015 - 25/03/2016) e agli arresti domiciliari (25/03/2016 - 12/07/2016). Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 125, comma 3; 314; 627 c.p.p.) per avere la Corte territoriale omesso di esaminare tutte le ragioni su cui era stato disposto l'annullamento della precedente ordinanza (in particolare la mancata precisazione di quale elemento costituisse la "colpa concausativa": le frequentazioni con Francesco Viola e Marco Pugliese; il silenzio durante l'interrogatorio; la presunta inattendibilità delle dichiarazioni spontanee). Inoltre sosteneva la violazione dell'art. 5 CEDU nella misura in cui l'art. 314 c.p.p. sarebbe incompatibile con la Convenzione, poiché subordinerebbe l'indennizzo al comportamento del detenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello, giudice del rinvio, avesse adeguatamente dato seguito alle indicazioni della pronuncia rescindente e avesse motivato in modo puntuale e logico la valutazione della sussistenza della "colpa grave" ostativa all'indennizzo. In particolare la Corte territoriale ha ricostruito il ruolo e le frequentazioni del Pasini con esponenti di rilievo della compagine criminale (Viola, Pugliese, i Di Silvio e i Travali), ha spiegato in che modo tali rapporti, la continuità delle frequentazioni nonostante precedenti vicende (es. riabilitazione) e la contiguità con ambienti criminali avrebbero reso il comportamento del Pasini idoneo a concorrere, per colpa grave, alla produzione dell'evento detentivo. La Corte di cassazione ha altresì confermato l'orientamento secondo cui l'art. 314 c.p.p., che esclude l'indennizzo se il detenuto ha per colpa grave dato causa alla custodia cautelare, non è in contrasto con l'art. 5 CEDU, e ha respinto l'eccezione CEDU avanzata dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La norma esclude dall'equa riparazione chi abbia "dato causa, per colpa grave", alla custodia cautelare subita. La Corte ha ritenuto applicabile la disposizione per individuare un'ipotesi di "colpa concausativa" che renda ostativa l'indennizzo.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188

    Ha interpolato l'art. 314 c.p.p. e, secondo la giurisprudenza richiamata, ha reso il silenzio durante l'interrogatorio un dato "neutro", inidoneo per sè a costituire colpa concausativa.

  • art. 5 CEDU

    Il ricorrente invocava un contrasto tra art. 314 c.p.p. e art. 5 CEDU; la Corte di cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui l'art. 314 non confligge con la Convenzione, posto che la CEDU contempla l'indennizzo per detenzioni formalmente illegittime e non impedisce che la disciplina interna circoscriva l'equo ristoro in presenza di colpa grave del detenuto.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nelle censure sulla attività del giudice della riparazione; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia rispettato i criteri giuridici e i limiti del giudizio di rinvio.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente fra i riferimenti normativi; la Corte ha comunque ritenuto infondate le doglianze di violazione di legge mosse in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione ha un ambito valutativo distinto dal giudice della cognizione: non accerta il reato, ma se condotte del richiedente abbiano concorso, anche con l'errore altrui, alla produzione della detenzione e possono costituire colpa grave ostativa all'indennizzo.
  • Le frequentazioni o i contatti con soggetti di rilievo criminale possono essere valutati come elementi idonei a integrare colpa grave soltanto se il giudice dimostra il nesso oggettivo e la rilevanza causale rispetto alla decisione cautelare; la mera frequentazione priva di tale collegamento resta un dato neutro.
  • Dopo il d.lgs. 8/11/2021 n. 188 e l'interpolazione dell'art. 314 c.p.p., il silenzio dell'imputato in sede di interrogatorio è considerato in linea generale "neutro" e non può, da solo, costituire elemento di colpa concausativa.
  • La valutazione di merito sui fatti (credibilità, peso delle prove, insussistenza o sopravvenuta assoluzione) è riservata al giudice di merito; la Corte di cassazione verifica la corretta applicazione del diritto e la completezza della motivazione, non riesamina liberamente le critiche fattuali.
  • Secondo la giurisprudenza della Cassazione, l'art. 314 c.p.p. non è incompatibile con l'art. 5 CEDU: l'indennizzo sovranazionale è riferito alle detenzioni formalmente illegittime, mentre la disciplina interna può escludere il ristoro quando ricorra colpa grave del detenuto.

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