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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29054/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo che aveva rigettato la richiesta di applicazione di più misure alternative alla detenzione: affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 94 d.P.R. 309/1990, detenzione domiciliare e semilibertà, disponendo invece la prosecuzione dell'esecuzione della pena presso il domicilio ex art. 1 l. 199/2010. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla ritenuta pericolosità sociale, sostenendo che il giudizio negativo fosse fondato su un episodio del 7 aprile 2025 non oggetto di alcun accertamento, neppure incidentale. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione sullo stato di tossicodipendenza e sul mancato riconoscimento del percorso di recupero e reinserimento. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per errata applicazione del principio di proporzionalità, osservando che il Tribunale aveva ritenuto idoneo il domicilio ma non aveva adeguatamente considerato l'avvio di un'attività lavorativa, la progressione trattamentale e la capacità di reinserimento sociale già dimostrata. La Procura generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, nei termini indicati in motivazione, i motivi relativi al diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale. Ha censurato il Tribunale per non avere svolto una valutazione concreta e complessiva della pericolosità attuale, limitandosi a richiamare la relazione di polizia del 16 luglio 2025 e senza spiegare in che modo l'episodio del 7 aprile 2025 incidesse sulla prognosi di reinserimento. Ha inoltre rilevato che il diniego dell'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 309/1990 si fondava anche sulla pericolosità sociale, motivazione che risultava a sua volta carente. Per tale ragione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Le altre misure richieste non risultano oggetto della statuizione rescissoria nel dispositivo riportato.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. 309/1990

    richiamato come base normativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali per soggetti tossicodipendenti; il relativo diniego è stato censurato perché fondato anche su una motivazione sulla pericolosità non adeguata

  • art. 1 l. 199/2010

    richiamato per la prosecuzione dell'esecuzione della pena presso il domicilio disposta dal Tribunale

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    richiamato solo per l'omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento

  • art. 56 c.p.

    richiamato indirettamente nel riferimento generale al tentativo tra gli istituti menzionati nella giurisprudenza citata, ma non come oggetto decisivo della decisione

Massime di principio

  • Nel giudizio di sorveglianza sull'affidamento in prova al servizio sociale il tribunale deve fondare la prognosi di reinserimento su una valutazione concreta e complessiva della personalità del condannato, valorizzando soprattutto la condotta successiva al fatto e gli elementi attuali della vita del soggetto.
  • Non esiste una presunzione generale di affidabilità o inaffidabilità: il giudice deve verificare in concreto se gli elementi disponibili consentano di ritenere la misura utile al recupero sociale e idonea a contenere la residua pericolosità.
  • Ai fini della decisione possono essere considerati anche procedimenti o fatti ancora sub iudice, ma solo se il giudice di sorveglianza ne compie una verifica incidentale e spiega autonomamente l'incidenza prognostica nel caso concreto.
  • La gravità del reato, i precedenti penali e la mancata ammissione di colpevolezza non possono, da soli, giustificare il diniego della misura alternativa; non è neppure necessaria la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che il percorso di recupero risulti avviato.
  • La motivazione sul diniego di una misura alternativa è censurabile in cassazione quando si risolva in un richiamo apodittico a un singolo episodio o a un elemento istruttorio, senza spiegare perché esso sia decisivo nella prognosi di pericolosità attuale.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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