Cassazione Penale, Ordinanza n. 04666/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 18 gennaio 2024. Dal testo emerge che i motivi riguardavano, in sostanza, la responsabilità penale e il diniego delle attenuanti generiche. Quanto alla responsabilità, il ricorso si limitava a riproporre in modo generico questioni di fatto già esaminate dai giudici di merito. Quanto alle attenuanti generiche, si contestava il mancato riconoscimento, ma la Corte rileva che la censura era manifestamente infondata perché il giudice di merito aveva motivato il diniego valorizzando l'intensità del dolo, la gravità della condotta, la personalità negativa dell'imputato desunta da plurimi precedenti e l'assenza di elementi favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla responsabilità fossero una mera riproposizione di questioni di fatto già affrontate in appello, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito adeguatamente sorretta da elementi negativi. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito; il diniego è sindacabile in cassazione solo se mancante o manifestamente illogico.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera riproposizione di questioni di fatto già decise nei precedenti gradi di giudizio: il ricorso deve evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche è legittimo valorizzare elementi quali intensità del dolo, gravità della condotta, precedenti penali e assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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