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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07734/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava l'ordinanza della Corte d'Assise d'appello di Bologna che aveva dichiarato non ulteriormente eseguibile la pena italiana (22 anni e 8 mesi) perché risultata già espiata in Albania in forza del riconoscimento/attuazione di una sentenza italiana da parte delle autorità albanesi. Il ricorso contestava che l'esecuzione in Albania fosse avvenuta irregolarmente e senza la deliberazione favorevole ex art. 743 c.p.p., nonché che l'Autorità albanese avesse operato una conversione illegittima della pena in assenza di consenso italiano; il PG sosteneva che, comunque, l'Italia non aveva richiesto o autorizzato la conversione e che, pertanto, la pena non poteva ritenersi validamente espiata all'estero.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale. Ha confermato l'orientamento della sentenza della Cassazione di rinvio e l'ordinanza che aveva disposto la non ulteriore eseguibilità della pena italiana, ritenendo che: 1) vi era stata una richiesta italiana di esecuzione indirizzata all'Albania (nota del 11.01.2008) e l'Accordo bilaterale Italia-Albania del 24.04.2002, ratificato con legge n. 204/2003, disciplina l'esecuzione tra i due Stati prevalendo sulla Convenzione; 2) l'esecuzione albanese si è svolta secondo la procedura di prosecuzione dell'esecuzione prevista dall'art. 9, par.1, lett. a) della Convenzione (adattamento della pena alla legislazione albanese), non come conversione vietata all'Italia; 3) il giudice dell'esecuzione ha correttamente verificato sostanzialmente l'identità del condannato e la corrispondenza tra le sentenze, applicando il principio del ne bis in idem esecutivo e dichiarando la pena non ulteriormente eseguibile in Italia.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p.

    Regola il vincolo di rinvio imposto dalla sentenza di annullamento della Cassazione: il giudice del rinvio deve attenersi alle verifiche indicate dalla Corte di cassazione e non riesaminare questioni già risolte.

  • art. 743 c.p.p.

    Norma nazionale sulla deliberazione favorevole all'esecuzione all'estero; la sentenza ha precisato che questa disciplina è sussidiaria rispetto alla normativa convenzionale internazionale (art. 696 c.p.p.).

  • art. 696, comma 2, c.p.p.

    Stabilisce la prevalenza della disciplina convenzionale internazionale sulle sole previsioni codicistiche quando ricorre un accordo internazionale; la Corte ha richiamato tale principio per dare rilievo all'accordo bilaterale con l'Albania.

  • Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate (21 marzo 1983), art. 9, 10, 11 e art. 8

    art. 9, par.1, lett. a) e lett. b); art. 10; art. 8

    La Corte ha ritenuto che l'esecuzione albanese abbia seguito la procedura di 'prosecuzione dell'esecuzione' prevista dall'art. 9, par.1, lett. a), con adattamento della pena alla legislazione albanese (e non una conversione secondo la lett. b, che l'Italia aveva escluso). L'art. 8 (comunicazione di avvenuta esecuzione) non osterebbe all'esecuzione residua in Italia solo se l'esecuzione estera sia stata attuata correttamente secondo le regole pattizie.

  • Accordo aggiuntivo tra Italia e Albania del 24 aprile 2002 (ratificato con legge n. 204/2003)

    L'Accordo integra e prevale sulla Convenzione per i rapporti Italia-Albania; prevede che lo Stato d'esecuzione possa, su richiesta dello Stato di condanna, procedere all'esecuzione e indica l'applicazione dell'art. 9, par.1, lett. a) della Convenzione per l'esecuzione delle sentenze tra i due Paesi.

  • legge 25 luglio 1988, n. 334 (ratifica Convenzione 1983)

    Atto di ratifica della Convenzione che, unitamente agli accordi bilaterali, costituisce il quadro normativo di riferimento per il trasferimento e l'esecuzione delle sentenze.

  • art. 657 c.p.p.

    Richiamato in analogia dal ricorrente per sostenere il computo della pena espiata all'estero; la Corte ha indicato che, in caso di esecuzione irregolare all'estero, si può comunque prevedere il computo dell'espiazione parziale, ma qui la Corte ha ritenuto valida l'esecuzione albanese.

Massime di principio

  • In presenza di accordi bilaterali specifici (es. Italia-Albania) tali accordi prevalgono e disciplinano la procedura di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, anche se la Convenzione europea resta riferimento generale nella misura compatibile.
  • Il giudice dell'esecuzione deve verificare, in termini sostanziali e non solo formali, l'identità tra la condanna originaria e l'esecuzione estera e tra il condannato italiano e il detenuto che ha scontato la pena all'estero; se riscontrata la coincidenza, opera il ne bis in idem esecutivo.
  • La distinzione tra 'prosecuzione dell'esecuzione' (art. 9, par.1, lett. a) Convenzione) e 'conversione' (lett. b) è cruciale: la prosecuzione consente l'adattamento della pena alla legge dello Stato di esecuzione e può legittimare la restituzione del soggetto senza ulteriore eseguibilità in patria se la pena è stata effettivamente espiata.
  • La presenza di una richiesta esplicita dello Stato di condanna alle autorità dello Stato di esecuzione rafforza la legittimità dell'esecuzione estera; pertanto, acquisire e documentare l'esistenza di corrispondenza diplomatica/giudiziaria è determinante.
  • Se l'esecuzione estera risultasse realmente irregolare o in contrasto con le procedure pattizie, lo Stato di condanna può agire per ottenere l'esecuzione residua in patria, computando comunque quanto già eventualmente scontato all'estero; ma occorre prova documentale dell'irregolarità.

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