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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3456/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/11/2021 con cui la Corte di appello di Torino ha revocato l'indulto concesso a Raffaele Bisesti ai sensi dell'art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241. Il ricorrente deduceva violazione di norme processuali e nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), sostenendo che la revoca dell'indulto sia stata decisa nonostante, all'udienza, il Procuratore generale avesse rinunciato all'istanza di revoca; quindi il Giudice dell'esecuzione avrebbe provveduto senza il necessario impulso di parte

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che nei procedimenti di esecuzione l'atto introduttivo (richiesta ex art. 666 cod. proc. pen.) non abbia natura di impugnazione e che la facolta di rinuncia tipica delle impugnazioni non trovi ingresso nel procedimento di esecuzione. Di conseguenza la mera modifica delle conclusioni del Procuratore generale in udienza non integra una rinuncia formale che impedisca al giudice di decidere. La Corte ha quindi respinto la censura e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • legge 31 luglio 2006 n. 241, art. 1

    Norma che disciplina l'indulto concesso al condannato; oggetto della richiesta di revoca dell'indulto nel procedimento di esecuzione

  • codice di procedura penale, art. 627

    Disciplina il procedimento avanti al giudice dell'esecuzione quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla Corte d'appello, rilevante per la competenza della Corte di appello in funzione di giudice del rinvio

  • codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. b

    Norma sulle nullità; il ricorrente ha invocato una nullità insanabile per assenza di impulso di parte, ma la Corte ha ritenuto non sussistente tale nullità nel procedimento di esecuzione

  • codice di procedura penale, art. 666

    Regola la richiesta davanti al giudice dell'esecuzione; la Corte ha precisato che la richiesta ex art. 666 ha natura non impugnatoria e che il procedimento di esecuzione è autonomo rispetto alle regole delle impugnazioni

  • codice di procedura penale, art. 674

    Richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente; collegato al procedimento esecutivo e alle formalità procedurali cui il ricorso rimanda

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c

    Ground di cassazione relativo alla violazione di norme processuali poste a pena di nullità; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e il ricorso inammissibile

  • codice di procedura penale, art. 589

    Norma che riconosce la facolta di rinuncia alle impugnazioni per le parti; la Corte ha chiarito che tale facolta non si applica al procedimento di esecuzione

  • codice di procedura penale, art. 667, comma 4

    Riferimento alla disciplina delle formalita nel procedimento davanti al giudice dell'esecuzione e alla distinzione tra opposizione e atti decisionali senza formalita

  • codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato; applicata dalla Corte per imputare profili di colpa al ricorrente

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione la richiesta introduttiva ex art. 666 cod. proc. pen. non è qualificabile come impugnazione, perciò la facolta di rinuncia prevista per le impugnazioni non trova applicazione automatica
  • La semplice modifica delle conclusioni assunta dal pubblico ministero in udienza non equivale a una rinuncia formale e rituale tale da impedire al giudice di esaminare e decidere sulla richiesta di revoca
  • Il giudice dell'esecuzione può pronunciarsi anche in assenza di un impulso di parte assimilabile alla rinuncia processuale, salvo che non risulti una rinuncia espresso e formalmente riconoscibile
  • La Corte di cassazione, quando esamina censure processuali, puo prescindere dalla motivazione del giudice a quo e valutare la correttezza in diritto della decisione accedendo agli atti
  • Proporre un ricorso per cassazione manifestamente inammissibile comporta il rischio di condanna alle spese e all'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

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