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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26644/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna di un imputato per aver contraffatto, insieme a soggetti rimasti ignoti, la carta di qualificazione del conducente (C.Q.C. merci) riportata sulla patente, facendo apparire falsamente il rilascio da parte dell'ufficio competente quando in realtà tale abilitazione non risultava mai conseguita. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova della falsità materiale del documento e sul concorso nel reato, sostenendo che la falsità fosse stata desunta solo dalla banca dati della Motorizzazione, che attestava la mancanza della C.Q.C., e dall'esame con lampada UV, ritenuto illogico perché la difesa aveva richiamato la normativa europea sulle patenti e il fatto che alcuni materiali possono essere insensibili ai raggi UV; inoltre si contestava che il concorso morale fosse stato affermato solo sulla base dell'interesse dell'imputato a procurarsi il documento e del suo mero possesso/utilizzo, senza prova di un contributo consapevole alla falsificazione; 2) in via subordinata, violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., perché la Corte territoriale avrebbe valorizzato solo il pericolo astratto della guida di un autoarticolato senza abilitazione, trascurando le concrete modalità della condotta e l'esiguità del danno/pericolo e omettendo di considerare la recidiva di fatto non applicata; 3) ancora in via subordinata, violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, per motivazione generica e mancata valutazione comparativa degli elementi di cui all'art. 133 c.p., inclusi i profili favorevoli della personalità e l'atteggiamento collaborativo al controllo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso nel complesso infondato, con alcuni profili di inammissibilità, e lo ha respinto integralmente. Ha affermato che l'accertamento con lampada ultravioletta, letto congiuntamente alla verifica della Motorizzazione, era sufficiente a dimostrare la falsità del documento; ha inoltre ritenuto logicamente congrua la conclusione sul concorso dell'imputato nella contraffazione, valorizzando il fatto che il documento riportava le sue generalità e l'inesistente abilitazione, oltre al suo interesse a utilizzarlo per guidare indebitamente un mezzo pesante e mostrarlo agli agenti. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha ribadito che i criteri di particolare tenuità sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e che la motivazione della Corte territoriale sulle modalità della condotta, gravemente lesive della sicurezza stradale, era sufficiente a escluderla. Sul diniego delle attenuanti generiche, ha osservato che i precedenti penali possono essere valorizzati anche se non integrano recidiva e che il giudice di merito può motivare richiamando gli elementi ritenuti decisivi, come avvenuto nel caso di specie. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato, ritenuto configurabile sulla base di un contributo desumibile dalle circostanze concrete e non dal solo possesso del documento falso

  • art. 477 c.p.

    norma richiamata nel capo d'imputazione come riferimento alla falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative, rispetto alla quale la condotta è stata contestata

  • art. 482 c.p.

    norma applicata alla contraffazione del documento di guida, poi ritenuta integrata sulla base degli accertamenti di merito

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere l'insufficienza indiziaria; la Corte ha ritenuto invece logicamente fondato il ragionamento probatorio del giudice di merito

  • art. 131-bis c.p.

    la non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la valutazione negativa sulle modalità della condotta e sul disvalore dell'offesa basta a precluderne l'applicazione

  • art. 133 c.p.

    usato come parametro per la valutazione delle attenuanti generiche; il giudice può motivare richiamando gli elementi ritenuti prevalenti

  • art. 616 c.p.p.

    ha fondato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La falsità di un documento di guida può essere provata mediante una lettura congiunta di riscontri tecnici sul supporto materiale e di verifiche amministrative presso l'ente competente, senza che sia necessario un unico elemento di prova autosufficiente.
  • Nel giudizio di legittimità la ricostruzione del concorso nel reato è censurabile solo se il ragionamento del giudice di merito è illogico o apodittico; è invece insindacabile quando il contributo dell'agente sia desunto in modo coerente da dati fattuali come l'intestazione del documento al soggetto e il suo interesse specifico a utilizzarlo.
  • Ai fini della particolare tenuità del fatto, i criteri di cui all'art. 131-bis c.p. devono essere complessivamente favorevoli per consentire l'applicazione della causa di non punibilità; il rilievo negativo anche di uno solo di essi, specie se attinente alle modalità della condotta e al disvalore concreto dell'offesa, è sufficiente a escluderla.
  • Il pericolo per la sicurezza stradale derivante dalla guida di un mezzo pesante senza l'abilitazione richiesta costituisce un indice significativo di non particolare tenuità dell'offesa.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche mediante un sintetico richiamo ai precedenti penali e agli elementi di cui all'art. 133 c.p., purché il giudizio complessivo risulti congruo e non meramente apparente; la mancata applicazione della recidiva non impedisce di valorizzare comunque i precedenti.
  • In tema di motivazione delle decisioni di merito, la Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di fatto quando la risposta alle doglianze difensive sia logicamente esistente e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoFalsità in scrittura privataUso di atto falsoElemento soggettivoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaParte generaleProcesso penale
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiConcorso di personeParticolare tenuità del fatto

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