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Sentenza

Sentenza n. 7721/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: In appello, la sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. IV Quater, n. 12809/2025, che aveva annullato l’esclusione della docente dalla procedura straordinaria di reclutamento dei dirigenti scolastici prevista dal D.M. n. 107/2023 e riconosciuto il suo diritto a parteciparvi; in primo grado era impugnato il decreto dipartimentale del 24 maggio 2024 di esclusione e, con motivi aggiunti, la graduatoria definitiva rettificata.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero ha chiesto la riforma della sentenza del TAR deducendo, in via preliminare, l’inammissibilità per tardività del ricorso di primo grado: a suo avviso, la docente avrebbe dovuto impugnare immediatamente le clausole del D.M. n. 107/2023 che delimitavano i destinatari della procedura, poiché l’esclusione sarebbe derivata direttamente e in modo vincolato da esse. Nel merito ha sostenuto che la partecipazione al corso intensivo era riservata tassativamente a chi, al 28 febbraio 2023, avesse un contenzioso pendente nelle specifiche ipotesi previste dalla normativa e che la docente non possedesse tale requisito. Ha inoltre rubricato le censure come travisamento dei fatti, difetto assoluto di giurisdizione e violazione o falsa applicazione di legge. La docente aveva contestato in primo grado l’esclusione per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 5, del D.M. n. 107/2023 ed eccesso di potere per arbitrarietà e manifesta irragionevolezza: sosteneva che al 28 febbraio 2023 fosse pendente un giudizio relativo al mancato superamento della prova scritta, anche perché non era ancora scaduto il termine per impugnare una pronuncia giurisdizionale. Aveva chiesto l’annullamento dell’esclusione e il riconoscimento del diritto a partecipare, anche con riserva, al corso intensivo e alla prova finale. In particolare, aveva proposto il 7 dicembre 2022 ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 395/2021, definito con sentenza n. 5160/2023 pubblicata il 25 maggio 2023.

La decisione

L’appello è respinto e la sentenza del TAR è integralmente confermata. È respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado: il decreto ministeriale non determinava, al momento della sua pubblicazione, un pregiudizio diretto e attuale per la docente; il primo atto lesivo era il decreto di esclusione del maggio 2024, tempestivamente impugnato. È respinta anche la censura di merito: il ricorso per revocazione presentato il 7 dicembre 2022 e definito soltanto il 25 maggio 2023 integrava un contenzioso pendente alla data del 28 febbraio 2023 e rientrava tra le ipotesi considerate dall’art. 2, comma 3, del D.M. n. 107/2023. Inoltre, la sentenza n. 5160/2023 aveva riconosciuto che i ricorrenti versavano nelle condizioni previste dalla disciplina sopravvenuta e potevano partecipare al corso intensivo, accertamento efficace tra le parti. La docente possedeva dunque il requisito per l’ammissione alla procedura riservata. Le ulteriori doglianze del Ministero non conducono a una diversa decisione. Spese integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 2 d.m. n. 107/2023

    Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato.

    La disposizione individua i ricorsi rilevanti per l’accesso alla procedura straordinaria. Nel caso concreto, il giudizio per revocazione promosso davanti al Consiglio di Stato, ancora pendente il 28 febbraio 2023 e definito il 25 maggio 2023, soddisfaceva il requisito.

  • art. 2, comma 3, d.m. n. 107/2023

    Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta; b) l’annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all’esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale; c) l’annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale; d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte.

    La revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, quando riguarda il mancato superamento di una prova concorsuale, è espressamente compresa tra i ricorsi idonei a integrare le fattispecie di accesso alla procedura riservata.

  • art. 39 c.p.a.

    Il giudice di primo grado, premessa la necessità di far riferimento alle disposizioni contenute nel codice del processo civile in virtù del rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a. e, in particolare, a quanto stabilito dall’art. 324 c.p.c., in tema di cosa giudicata formale, ha osservato che “è vero che l’emissione di un provvedimento giurisdizionale definitivo (in rito o nel merito) determina la fine della “pendenza” (c.d. pendenza in senso stretto) del procedimento giurisdizionale, ma è altrettanto vero che la stabilizzazione degli effetti della pronuncia del Giudice non possa che avvenire una volta che siano stati esperiti tutti i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento ovvero nel caso in cui la parte abbia prestato acquiescenza mediante un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza ovvero ancora qualora essa abbia espressamente rinunciato al gravame (art. 329 c.p.c.) (c.d. pendenza in senso lato)”.

    Il rinvio esterno consente di richiamare le disposizioni del processo civile, inclusa la disciplina del giudicato formale, per interpretare la nozione di pendenza del giudizio. La definizione riportata è quella fatta propria dalla sentenza di primo grado e recepita dal Consiglio di Stato nella ricostruzione della decisione appellata.

  • art. 5, comma 11-quinquies, d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023

    i ricorrenti versano proprio nelle condizioni descritte dalla suddetta previsione [decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, conv. in l.14/2023, art. 5, comma 11 quinquies], sicché potranno essere tutti ammessi a partecipare al corso intensivo, come stabilito dal successivo comma 11-sexies del citato articolo 5, a seguito del superamento, “con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa”.

    La disciplina legislativa ammette al corso intensivo i candidati ricadenti nelle condizioni previste dalla disposizione; la sentenza del Consiglio di Stato n. 5160/2023 aveva accertato che i ricorrenti, tra cui la docente, vi rientravano.

  • art. 92 c.p.c.

    Tenuto conto della novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c.

    La novità della questione costituisce, nel caso concreto, giusto motivo per la compensazione integrale delle spese di lite.

Massime di principio

  • Quando una disciplina riserva una procedura concorsuale straordinaria ai candidati che abbiano un contenzioso pendente a una data determinata, la pendenza può essere integrata da un ricorso per revocazione tempestivamente proposto e non ancora definito a quella data, se la fattispecie rientra tra quelle espressamente individuate dalla disciplina.
  • Il decreto che disciplina in via generale una procedura concorsuale non è immediatamente lesivo nei confronti del candidato quando, al momento della sua pubblicazione, non sia ancora configurabile un pregiudizio diretto e concreto; in tal caso, l’onere di impugnazione sorge con il successivo provvedimento individuale di esclusione.
  • Quando il giudice amministrativo ha già accertato, con pronuncia efficace tra le parti, che il candidato rientra nelle condizioni normative per partecipare a una procedura riservata, tale accertamento rileva nella successiva verifica del possesso del requisito di accesso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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