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Sentenza

Sentenza n. 8034/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento: - del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, prot. n. 172 del 13.12.2022, con il quale è stata stabilita la somma da restituire in applicazione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6.7.2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Veneto il 13.12.2022, unitamente all'inerente allegato A, in particolare nella parte in cui impone alla ricorrente di concorrere all'importo di ripiano determinato; - della nota prot. n. 34255 del 7.12.2022 del Direttore Amministrativo su delega del Direttore Generale dell'Azienda Zero avente ad oggetto “Riscontro note Area Sanità e Sociale prot. nn. 544830/2022, 553040/2022 e 559223/2022 relative al Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - delle deliberazioni adottate dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici: - n. 1398 del 13.12.2022 dell'ULSS1 Dolomiti; - n. 2330 del 7.12.2022 dell'ULSS2 Marca Trevigiana; - n. 2076 del 12.12.2022 dell'ULSS3 Serenissima; - n. 1138 del 9.12.2022 dell'ULSS4 Veneto Orientale; - n. 148 del 7.12.2022 dell'ULSS5 Polesana; - n. 826 del 12.12.2022 dell'ULSS6 Euganea; - n. 2322 del 9.12.2022 dell'ULSS7 Pedemontana; - n. 2001 del 7.12.2022 dell'ULSS8 Berica; - n. 1240 del 13.12.2022 dell'ULSS9 Scaligera; - n. 2560 del 9.12.2022 dell'Azienda Ospedale – Università Padova; - n. 1176 del 12.12.2022 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; - n. 1077 del 7.12.2022 dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.; - del Decreto del Ministro della salute del 6.7.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15.9.2022, Serie Generale n. 216; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26.10.2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del Decreto del Ministro della Salute del 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici –Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19.2.2016”; - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018; con riserva di richiedere la ripetizione dell'indebito ed il risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente, in separato giudizio.

Giustizia amministrativa202303639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di determinazione della somma dovuta a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali e regionali presupposti e agli atti di individuazione del fatturato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa ha impugnato gli atti con cui è stato determinato a suo carico il contributo al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittima fissazione retroattiva dei tetti di spesa, la violazione della disciplina legislativa sui tetti e sul ripiano, dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, correttezza e buona fede, nonché degli artt. 41 e 42 Cost., dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Sono state inoltre prospettate l'illegittimità costituzionale e unionale delle norme istitutive del meccanismo di ripiano, l'incompatibilità con il principio di neutralità dell'IVA e con la direttiva 2006/112/CE, l'irragionevolezza e sproporzione del sistema, nonché l'erroneità dei calcoli e dell'identificazione della spesa relativa ai dispositivi medici. Il TAR aveva inizialmente accolto la domanda cautelare e sospeso l'esecutività degli atti, ma non ha esaminato nel merito le censure a seguito del pagamento della quota ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. L'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, ha previsto che gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali; il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento. Poiché la ricorrente ha effettuato il pagamento e sia essa sia la Regione Veneto hanno dichiarato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, il Tribunale ha applicato la previsione legislativa che collega al pagamento la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate. Le censure di merito non sono state decise.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]

    Il versamento della quota ridotta del 25% assolve gli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018; l'integrale pagamento estingue l'obbligazione e determina, per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali, la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È la disposizione cui si riferiscono i provvedimenti regionali di determinazione degli obblighi di ripiano oggetto del giudizio; la sentenza non ne esamina la legittimità nel merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non costituisce il fondamento sostanziale della decisione.

Massime di principio

  • Il pagamento della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, assolve gli obblighi di ripiano delle aziende fornitrici di dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 e, una volta integrale, estingue l'obbligazione originaria.
  • Quando l'azienda fornitrice versa integralmente la quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta e le parti concordano sul venir meno dell'interesse alla decisione, i ricorsi contro i provvedimenti regionali o provinciali di ripiano devono essere dichiarati improcedibili per cessazione della materia del contendere, secondo la qualificazione espressamente prevista dalla legge; le spese sono compensate.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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