Cassazione Penale, Sentenza n. 30020/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva confermato la confisca di beni (immobili, terreni, quote e saldi di conto corrente) formalmente intestati alla Sobeca s.r.l. ma ritenuti di fatto riconducibili a Franco Caserta. I ricorrenti contestavano: (a) l'insussistenza del giudizio di pericolosità generica a carico di Caserta; (b) la mancata prova della lucrogeneticità dei fatti e della correlazione temporale e causale tra reati e acquisti; (c) l'erronea utilizzazione di sentenze di assoluzione, di amnistia e di patteggiamento nel procedimento di prevenzione; (d) l'applicabilità retroattiva delle norme sulle misure di prevenzione; (e) l'erronea qualificazione di Caserta come «amministratore di fatto» e di intestazione fittizia dei beni; (f) richiesta di revoca della confisca di una somma di 20.000 euro versata da socia di minoranza.
La decisione
Il ricorso di Franco Caserta è stato respinto: il Tribunale della prevenzione e la Corte territoriale avevano correttamente ritenuto sussistente la pericolosità generica di Caserta e la relazione tra le risorse illecite e gli acquisti, valutando un quadro complessivo di operazioni distrattive, reimpieghi e finanziamenti sproporzionati. Il ricorso della Sobeca s.r.l. è stato parzialmente accolto: la Corte di cassazione ha ritenuto fondate alcune doglianze formali e/o probatorie della società (in particolare riguardo a profili circoscritti della motivazione e dell'onere di allegazione), con conseguente accoglimento parziale del ricorso della terza interessata e disposizioni correlate; tuttavia la confisca è stata in larga parte confermata per la consistente motivazione di merito che aveva documentato sproporzioni, reimpieghi e gestione di fatto della società da parte di Caserta. È stata inoltre riconosciuta la legittimazione della terza interessata a dedurre elementi utili relativi alla titolarità dei beni (con richiamo alla recente decisione delle Sezioni unite sulla portata dell'azione del terzo).
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 1, lett. b) e artt. 10, 24, 26, 27)
La Corte conferma che la pericolosità generica ex art. 1, lett. b) richiede elementi di fatto che mostrino abitualità di attività delittuose lucrogenetiche e la produzione di profitti reinvestiti; ai fini della confisca (art. 24) è sufficiente la sproporzione e l'assenza di giustificazioni della provenienza dei beni. Le misure patrimoniali sono ritenute di natura non penale e dunque applicabili anche a fatti anteriori alla loro disciplina (tempus regit actum), salvo casi particolari di giudicati che escludano il fatto.
legge n. 55 del 1990 (art. 14)
Richiamata nella discussione sul regime previgente delle misure di prevenzione: la Corte ritiene applicabile la normativa vigente al momento della richiesta della misura e non ostativa alla confisca per fatti antecedenti, perché le misure di prevenzione hanno natura non sanzionatoria.
d.l. n. 92 del 2008 (art. 11-ter)
Richiamato nei profili di diritto intertemporale: la Corte conferma che le innovazioni legislative che riguardano misure preventive si possono applicare ratione temporis in quanto misure non penali, per i fini indicati nella sentenza.
codice di procedura penale (art. 445, comma 1-bis)
La disciplina sulle limitazioni dell'efficacia probatoria del patteggiamento è stata esaminata: la Corte osserva che l'eventuale restrizione di efficacia non estende automaticamente il divieto al procedimento di prevenzione, che mantiene autonomia valutativa degli elementi di fatto.
r.d.n. 267 del 1942 (artt. 216 e 223)
Norme fallimentari richiamate per valutare condotte distrattive e bancarotta: la Corte ha ritenuto rilevanti i fatti di bancarotta fraudolenta, le distrazioni e il loro apporto alla provvista illecita reinvestita in immobili.
codice civile (art. 2639)
La nozione di amministratore di fatto e di intestazione fittizia è stata applicata per valutare la sostanziale titolarità dei beni: la Corte ha ritenuto che, oltre alla formale intestazione, possano rilevare i fatti che dimostrano esercizio continuativo e significativo dei poteri di gestione.
cod. proc. pen. (art. 125, comma 3)
La Corte richiede motivazione non apparente: ha valutato se i giudici di merito si siano confrontati con le allegazioni difensive rilevanti e ha ritenuto la motivazione, nel complesso, congrua, salvo profili circoscritti rilevati a favore della terza interessata.
cod. proc. pen. (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011)
Limite di ammissibilità del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione: la Corte ricorda che si può proporre ricorso per violazione di legge, ma comprende anche vizio di motivazione quando sia del tutto inesistente o palesemente apparente.
Convenzione EDU e Protocolli (art. 7 CEDU; art. 1 Protocollo addizionale)
I profili europei sono stati valutati (De Tommaso e altre pronunce): la Corte ribadisce che la confisca preventiva, essendo di natura non penale, non coincide automaticamente con una sanzione penale ai fini dell'art. 7 CEDU; tuttavia va sempre garantita la prevedibilità e la proporzionalità delle misure.
cod. proc. pen. (art. 568, comma 4)
Richiamato con riguardo all'interesse del terzo alla restituzione di somme: la Corte ha ritenuto la società legittimata a impugnare la declaratoria di inammissibilità della istanza di revoca/restituzione per la somma versata dalla socia di minoranza.
Massime di principio
- In procedimenti di prevenzione patrimoniale la pericolosità generica può essere accertata anche sulla base di elementi fattuali emersi in procedimenti diversi da sentenze di condanna definitive, purché non vi siano giudicati che escludano il fatto e purché la motivazione identifichi fatti concreti e non mere congetture.
- La confisca di prevenzione è considerata di natura non penale: quindi la normativa più favorevole o innovativa può essere applicata ratione temporis, salvo che esista un giudicato definitivo che escluda il fatto alla base della misura.
- Per estendere l'ablazione a beni formalmente intestati a terzi è necessario dimostrare la titolarità sostanziale (amministrazione di fatto o intestazione fittizia) mediante elementi fattuali che mostrino gestione continuativa, finanziamenti sproporzionati o disponibilità effettiva riconducibile al soggetto pericoloso.
- La correlazione temporale e causale tra condotte lucrogenetiche e acquisti deve essere motivata: possono essere confiscati anche beni acquistati immediatamente dopo il periodo di pericolosità se esistono indici forti che collegano l'acquisto alla provvista illecita.
- Il terzo proprietario di beni ritenuti fittiziamente intestati ha diritto a contestare in sede di prevenzione la propria titolarità effettiva e può dedurre ogni elemento utile sul thema probandum, ma non può in linea di principio mettere in discussione le valutazioni sulla pericolosità che spettano al proposto (salvo diversa interpretazione delle Sezioni unite).
- Il giudice di prevenzione deve fornire motivazione chiara e congrua, confrontandosi con allegazioni difensive decisive; la mera discrepanza tra redditi dichiarati e incrementi patrimoniali può fondare una presunzione relativa di illecita provenienza, se non giustificata.
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