Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 632/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) della delibera di giunta regionale della Campania (“DGRC”) n. 652 del 16 novembre 2023 avente a oggetto “determinazione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private, per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell’esercizio 2023”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 82 del 20 novembre 2023; b) della DGRC n. 800 del 29 dicembre 2023, avente a oggetto “assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2023 e in via provvisoria per l’esercizio 2024”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 2 gennaio 2024 nella parte in cui si dispone, all’allegato n. 1.1. (“Quadro delle prestazioni da privato soggette alla Spending Review”), una riduzione del budget complessivo 2024 dell’assistenza ospedaliera erogata dalle case di cura private; c) della nota della giunta regionale della Campania prot. 559138 del 20 novembre 2023 a oggetto “Case di cura private: consuntivo per l’esercizio 2022 dell’incentivo Alta Specialità, dell’incentivo per la Rete Oncologica e della compensazione tra sforamenti e sotto utilizzi del limite di spesa dopo tutti i controlli delle ASL”; d) della nota dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord prot. 0053012 del 7 dicembre 2023 a oggetto “applicazione DGRC 556/2022(come modificata dalla DGRC 651/2023” prot. DGRC 0559138 del 20/11/2023”; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

Giustizia amministrativa202400455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere regionali e note amministrative relative alla determinazione dei limiti di spesa, dei volumi massimi delle prestazioni e dei budget 2023-2024 per le strutture sanitarie private accreditate

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria privata ha impugnato la delibera regionale n. 652 del 16 novembre 2023, relativa ai limiti di spesa e ai contratti con le case di cura private per l'assistenza ospedaliera nell'esercizio 2023; la delibera regionale n. 800 del 29 dicembre 2023, nella parte concernente la riduzione del budget complessivo 2024 dell'assistenza ospedaliera privata; una nota regionale relativa al consuntivo 2022 degli incentivi e alla compensazione tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa; nonché una nota dell'ASL Napoli 2 Nord concernente l'applicazione di precedenti delibere regionali. Dal testo della sentenza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della dichiarazione di rinuncia al ricorso resa in udienza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente aveva dichiarato in udienza di rinunciare al ricorso e chiesto la compensazione delle spese. Il Collegio ha qualificato tale dichiarazione come rinuncia irrituale, ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., poiché non era stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non risultava assistita da procura speciale. Pertanto, non era possibile dichiarare l'estinzione del giudizio; la dichiarazione ha invece determinato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della richiesta della ricorrente e della mancata opposizione delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

    La rinuncia agli atti non produce l'estinzione del giudizio quando non è notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non è assistita da procura speciale.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La rinuncia irrituale manifestata in udienza, pur non consentendo la declaratoria di estinzione, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso amministrativo produce l'estinzione del giudizio solo se sono rispettate le forme previste dall'art. 84 c.p.a., tra cui la notificazione alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza e il conferimento di una procura speciale quando richiesta.
  • La dichiarazione di rinuncia resa in udienza senza il rispetto delle forme dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. costituisce rinuncia irrituale e non consente la declaratoria di estinzione del giudizio.
  • La rinuncia irrituale al ricorso può determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anziché l'estinzione del giudizio.
  • La compensazione integrale delle spese è giustificata quando sia richiesta dalla parte ricorrente e le amministrazioni resistenti non vi si oppongano.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.