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Sentenza

Sentenza del 20/02/2015 n. 1681 - Comm. Trib. Prov. Milano

SOGGETTO PASSIVO TENUTO AL PAGAMENTO - SOCIETÀ DI LEASING - SINGOLI UTILIZZATORI - Solidarietà passiva - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi della Regione Lombardia è stata respinta. Dalla data di entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, la società di leasing non è più tenuta al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione finanziaria; il soggetto passivo è esclusivamente l'utilizzatore. Non sussiste quindi una solidarietà passiva tra società di leasing e utilizzatore.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica dopo l'entrata in vigore, il 15 agosto 2009, dell'art. 7 della legge n. 99 del 23 luglio 2009. La Regione sosteneva che la società di leasing, in quanto proprietaria del veicolo, fosse ancora obbligata insieme all'utilizzatore, invocando la presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c. In senso contrario, è stato ritenuto che la modifica normativa abbia trasferito in via esclusiva l'obbligo dal proprietario all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99

    ha inserito, dopo i "proprietari", "gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria"

    La disposizione ha modificato l'individuazione del soggetto obbligato alla tassa automobilistica, trasferendo l'obbligo dal proprietario all'utilizzatore in leasing in via esclusiva.

  • Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53

    La normativa individua i soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica; la modifica del 2009 deve essere letta nel senso di includere l'utilizzatore in leasing come soggetto passivo esclusivo.

  • Art. 1294 del codice civile

    In presenza di una pluralità di debitori, questi si presumono debitori in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente

    La presunzione di solidarietà non si applica quando la disciplina speciale individua in modo esclusivo il soggetto obbligato. L'inserimento dell'utilizzatore in leasing nella norma tributaria non crea quindi una solidarietà con la società proprietaria.

Massime di principio

  • Quando una legge speciale individua espressamente il soggetto tenuto a un tributo, tale disciplina prevale sulla presunzione generale di solidarietà prevista dal codice civile.
  • Per i veicoli concessi in locazione finanziaria, a partire dal 15 agosto 2009, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica grava sull'utilizzatore e non sulla società di leasing proprietaria.
  • L'inserimento di un nuovo soggetto obbligato nella normativa tributaria non implica necessariamente una responsabilità solidale con il soggetto precedentemente indicato: occorre verificare se la norma abbia inteso sostituire o affiancare i soggetti passivi.
  • Nell'interpretazione delle norme tributarie occorre privilegiare il significato complessivo e la finalità della modifica legislativa, evitando una lettura meramente formale o lessicale che produca una duplicazione degli obblighi non prevista dal legislatore.

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