Cassazione Penale, Ordinanza n. 17107/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione del Tribunale aveva revocato la sospensione condizionale della pena di due anni di reclusione concessa in una precedente sentenza irrevocabile, ritenendo applicabile l'art. 164, comma 4, c.p. perché il condannato aveva già fruito del medesimo beneficio in relazione a una precedente condanna. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge per asserita erronea applicazione degli artt. 164, comma 4, e 168, comma 3, c.p., sostenendo che la revoca in sede esecutiva sarebbe preclusa quando, nel giudizio di appello, fosse presente agli atti il certificato penale attestante precedenti ostativi alla nuova concessione del beneficio, poiché il giudice di appello avrebbe potuto e dovuto revocarlo d'ufficio. La difesa ha ribadito tali ragioni con memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto dirimente il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. quando la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado, pur se nota al giudice d'appello non investito del punto, al quale è precluso il potere di revoca d'ufficio per effetto del principio devolutivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 164, comma 4, c.p.
prevede un limite ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena; se il beneficio è stato concesso in presenza di una causa ostativa, può essere revocato in sede esecutiva quando l'ostacolo non sia stato rilevato nel giudizio di cognizione.
art. 168, comma 3, c.p.
norma evocata dalla difesa come parametro della disciplina della revoca del beneficio; nel caso concreto la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla revoca in executivis.
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale della pena è legittima quando il beneficio sia stato concesso in violazione di un divieto legale e la causa ostativa non sia stata rilevata dal giudice della cognizione.
- Il giudice d'appello non può revocare d'ufficio un beneficio non devoluto con l'impugnazione, neppure se dagli atti emerga la causa ostativa, poiché opera il principio devolutivo.
- La presenza agli atti di un certificato penale ostativo non esclude, di per sé, la possibilità di revoca in sede esecutiva se il punto non è stato oggetto di valutazione del giudice dell'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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