Sentenza del 23/11/2018 n. 30333 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nove avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 1999-2001, contestando l'omessa contabilizzazione di ricavi derivanti dalla commercializzazione di olio vegetale, l'omessa documentazione e registrazione di operazioni imponibili IVA e l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. L'Ufficio riteneva che la società O. C. Inc., formalmente estera, fosse inesistente o fittizia e che R.U. e S.M. avessero operato come soci di fatto, con imputazione a loro dei redditi prodotti. La Commissione Tributaria Regionale aveva escluso sia l'inesistenza della società estera sia la prova dell'esistenza di una società di fatto tra i due soggetti. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato l'insufficiente motivazione della sentenza e la mancata corretta valutazione degli elementi probatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo inammissibili i primi due motivi perché diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, e perché la motivazione della Commissione Regionale era congrua, logica e adeguata. È stato inoltre dichiarato assorbito il terzo motivo relativo alla determinazione del prezzo dell'olio, poiché l'esclusione della società di fatto rendeva la questione non decisiva. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 13.000 euro, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3
La norma era stata invocata dall'Agenzia per imputare i redditi ai soggetti effettivamente ritenuti titolari delle operazioni economiche, anche attraverso l'individuazione di una società di fatto. Tuttavia, non essendo stata provata l'esistenza della società di fatto, la relativa imputazione non è stata confermata.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso per Cassazione relativo all'insufficiente motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione coerente, logica e adeguata.
Art. 378 c.p.c.
La disposizione disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di Cassazione; i resistenti se ne sono avvalsi.
Art. 2247 c.c.
La norma è richiamata nel dibattito giurisprudenziale sulla società di fatto e individua gli elementi tipici del contratto di società, tra cui il conferimento, l'esercizio in comune dell'attività economica e la partecipazione agli utili e alle perdite. La sentenza evidenzia tuttavia che, nei rapporti con i terzi, possono assumere rilievo anche comportamenti esteriori idonei a manifestare un vincolo societario.
Massime di principio
- Per imputare fiscalmente i redditi a una società di fatto non è sufficiente dimostrare rapporti commerciali o contatti operativi tra due persone: occorrono elementi concreti che evidenzino una gestione comune e un'attività esercitata in forma sovraindividuale.
- Lo svolgimento di attività tipiche di uno spedizioniere doganale, come il disbrigo delle pratiche doganali, la custodia, il ritiro o la consegna della merce, non dimostra di per sé che lo spedizioniere sia socio occulto o acquirente effettivo della merce.
- La nomina di un soggetto quale rappresentante fiscale di una società, da sola, non prova l'esistenza di una società di fatto con altri soggetti né la partecipazione a una gestione commerciale comune.
- L'Amministrazione finanziaria deve raccogliere e indicare elementi probatori specifici, come flussi bancari, destinazione effettiva delle merci, pagamenti, fatturazione, gestione degli utili o rapporti diretti con i clienti; mere presunzioni non sufficientemente corroborate possono non bastare.
- In Cassazione non è possibile chiedere una nuova ponderazione delle prove già esaminate dai giudici di merito, se la motivazione della sentenza impugnata è coerente, logica e non apparente.
- Quando viene esclusa la sussistenza della società di fatto, diventano normalmente irrilevanti o assorbite le questioni fiscali collegate, come la determinazione del prezzo delle merci o l'imputazione dei relativi ricavi.
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