Salta al contenuto
Concentrazione

Provvedimento AGCM C12772 n. 31810 del 13/01/2026

BANCA SELLA/HYPE

AGCMC12772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Banca Sella S.p.A. ha comunicato l’acquisizione del controllo esclusivo di Hype S.p.A., articolata in più fasi tra loro collegate: acquisto della partecipazione detenuta da Illimity, trasferimento infragruppo della restante quota di Banca Sella Holding e successiva fusione per incorporazione di Hype in Banca Sella. L’AGCM ha qualificato l’operazione come concentrazione soggetta a notifica preventiva ex art. 16 L. 287/1990 e, all’esito della valutazione dei mercati dei servizi di pagamento rilevanti, ha concluso che non vi sono effetti restrittivi significativi, deliberando di non avviare l’istruttoria.

Banca Sella/Hype: acquisizione del controllo esclusivo e fusione, autorizzata senza condizioni (nessuna istruttoria)

Banca Sella/Hype: acquisizione del controllo esclusivo e fusione

L’Autorità ha esaminato l’acquisizione del controllo esclusivo di Hype S.p.A. da parte di Banca Sella S.p.A., operazione strutturata in più passaggi strettamente collegati e successivamente seguita dalla fusione per incorporazione di Hype in Banca Sella. Il provvedimento conclude per l’assenza di criticità concorrenziali e dispone di non avviare l’istruttoria.

Le parti

Banca Sella S.p.A. è una banca del Gruppo Sella attiva in Italia nei servizi bancari tradizionali e digitali, nei servizi finanziari, creditizi, assicurativi e nel sistema dei pagamenti. Il Gruppo Sella ha realizzato nel 2024 un fatturato in Italia pari a circa [1-2] miliardi di euro.

Hype S.p.A. è un istituto di moneta elettronica (IMEL) che opera prevalentemente nell’emissione di moneta elettronica e nei servizi connessi e strumentali, tra cui distribuzione di moneta elettronica, servizi di incasso e trasferimento fondi, gestione di mezzi di pagamento e commercializzazione di prodotti e supporti collegati. Hype è controllata congiuntamente da Banca Sella Holding e da Illimity Bank S.p.A. e ha realizzato nel 2024 un fatturato in Italia di circa [35-100] milioni di euro.

Struttura dell’operazione

L’operazione, considerata unitaria dall’Autorità, si articola in tre fasi:

  • acquisizione, da parte di Banca Sella, del 50% del capitale di Hype detenuto da Illimity, quale soggetto designato da Banca Sella Holding nel meccanismo di risoluzione dello stallo previsto dal patto parasociale;
  • acquisizione da parte di Banca Sella delle restanti azioni, pari al 50%, attualmente detenute da Banca Sella Holding, con conseguente possesso del 100% di Hype;
  • fusione per incorporazione di Hype in Banca Sella, al fine di realizzare le sinergie industriali e commerciali della combinazione.

Qualificazione giuridica

L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 287/1990, poiché determina l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. L’operazione rientra nell’ambito di applicazione della disciplina nazionale e non in quello dell’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004. È inoltre soggetta all’obbligo di notifica preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990, poiché:

  • il fatturato totale nazionale dell’insieme delle imprese interessate supera 582 milioni di euro;
  • il fatturato nazionale di almeno due imprese interessate supera 35 milioni di euro.

Mercati rilevanti considerati

L’Autorità concentra l’analisi sui servizi di moneta elettronica e di pagamento, con attenzione alle attività connesse. In particolare, richiama:

  • l’emissione di carte di debito e prepagate;
  • i servizi funzionali all’incasso per conto terzi;
  • i servizi di deposito di contanti su conto di pagamento e attività accessorie, senza tuttavia giungere a una delimitazione precisa di quest’ultimo ambito nel caso concreto.

Per l’emissione di carte, l’AGCM ricorda che la prassi ha talvolta distinto tra carte di credito, debito e prepagate, ma ha anche lasciato aperta la definizione; nel caso in esame la questione non si pone perché Hype è attiva solo in carte di debito e prepagate. La dimensione geografica è considerata, in prima approssimazione, nazionale.

Per i servizi funzionali all’incasso, l’Autorità descrive un mercato che comprende attività di intermediazione per la riscossione di pagamenti dovuti a creditori pubblici o privati, con strumenti e canali diversi, sia online sia fisici, e con una crescente pressione concorrenziale esercitata da PagoPA S.p.A. La dimensione geografica è nazionale.

Quanto ai servizi di deposito di contanti su conto di pagamento, l’AGCM osserva che gli IMEL possono offrire tali servizi e relative attività accessorie, ma nel caso di specie la questione definitoria può restare aperta, anche per l’esigua dimensione del valore monetario immagazzinato sui conti di moneta elettronica di Hype e per la mancata attività di Banca Sella nell’offerta di conti di pagamento.

Valutazione degli effetti concorrenziali

L’Autorità esclude effetti restrittivi significativi. Sul mercato dell’emissione di carte di debito e prepagate, le quote nazionali stimate per il 2024 sono circa [1-5%] per Banca Sella e inferiori all’1% per Hype, con una quota combinata circa [1-5%]. L’AGCM rileva la presenza di concorrenti di rilievo, tra cui Intesa Sanpaolo, UniCredit e Poste Italiane.

Sul mercato dei servizi funzionali all’incasso per conto terzi, la sovrapposizione è ritenuta trascurabile e la quota dell’entità post-merger è stimata inferiore all’1%. Anche qui operano concorrenti qualificati, come Intesa Sanpaolo e UniCredit, con quote significativamente superiori.

Infine, l’operazione non appare suscettibile di produrre un impatto concorrenziale rilevante sui servizi di deposito di contanti su conto di pagamento e relative attività accessorie.

Esito del procedimento

Alla luce delle informazioni fornite, l’AGCM conclude che la concentrazione non è idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990. L’Autorità delibera pertanto di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990, autorizzando l’operazione senza condizioni.

Punti principali

Parti e struttura dell’operazione

Banca Sella, banca del Gruppo Sella attiva in Italia in servizi bancari, finanziari, creditizi, assicurativi e di pagamento, acquisisce Hype, istituto di moneta elettronica operante soprattutto tramite app con conti di pagamento, carte fisiche e virtuali e servizi connessi. L’operazione è unitaria e composta da tre fasi: acquisizione del 50% di Hype da Illimity tramite designazione nel meccanismo di risoluzione dello stallo, acquisizione del restante 50% da Banca Sella Holding e fusione per incorporazione di Hype in Banca Sella.

Qualificazione giuridica e soglie

L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. L’operazione ricade nella disciplina nazionale, non trovando applicazione l’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990 perché il fatturato complessivo nazionale delle imprese interessate supera 582 milioni di euro e quello di almeno due imprese supera 35 milioni di euro.

Mercati interessati

L’Autorità individua come mercati rilevanti principalmente: il mercato dell’emissione di carte di debito e prepagate; il mercato dei servizi funzionali all’incasso per conto terzi; e, in via teorica, i servizi di deposito di contanti su conto di pagamento e relative attività accessorie. Per i primi due mercati la dimensione geografica è considerata nazionalmente rilevante; per il terzo la definizione può restare aperta nel caso concreto.

Valutazione concorrenziale

Sul mercato delle carte di debito e prepagate, Banca Sella e Hype presentano quote nazionali marginali, rispettivamente circa [1-5%] e inferiore all’1%, con quota congiunta circa [1-5%]. Sul mercato dei servizi funzionali all’incasso per conto terzi, la quota dell’entità post-merger è stimata inferiore all’1%. In entrambi i casi l’AGCM richiama la presenza di numerosi concorrenti qualificati, tra cui Intesa Sanpaolo, UniCredit e Poste Italiane, e osserva che non emergono sovrapposizioni significative né effetti orizzontali apprezzabili.

Esito

L’AGCM ritiene che la concentrazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non determini la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990. Delibera quindi di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990, con autorizzazione senza condizioni.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllofusioneservizi di pagamentoemissione di carte di debito e prepagate

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.