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Ordinanza

Ordinanza n. 60/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione, Ricorso dell’ordinanza cautelare del T.A.R. per la Puglia – Lecce, Sez. II, n. -OMISSIS- dell’08/10/2025, resa su ricorso n. -OMISSIS-, notificata il 09/10/2025, con la quale è stata disposta la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati: “……. omissis…. Considerato, altresì, che:- nella specie, sussiste il requisito del periculum in mora alla luce del pregiudizio prospettato in atti dalla parte ricorrente; Ritenuto, pertanto, che:- l’istanza cautelare avanzata dalla parte ricorrente debba essere accolta e che, conseguentemente, debba essere assegnato all’Amministrazione intimata un termine di sessanta (60) giorni per il riesame del provvedimento impugnato, nei termini di cui in motivazione e con la specificazione che detto termine decorrerà dalla data di notificazione del presente provvedimento ad opera della parte ricorrente (onerandosi espressamente la parte a tale adempimento) ovvero, in via alternativa, dalla data di comunicazione del medesimo ad opera della Segreteria della Sezione …..omissis... accoglie la domanda cautelare e per l’effetto dispone il riesame del provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione…. ”; previo accertamento della nullità, ex art. 21 septies della Legge n. 241/1990 e 114, comma 4, lett. B) c.p.a., del preavviso di diniego Rif. N.-OMISSIS- prot. Nr. -OMISSIS- del 19/11/2025 notificato il 20/11/2025, con cui il Ministero dell’Interno ha ribadito la volontà di negare la concessione dell’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art.42 bis del Decreto Legislativo n. 151/2001, in favore del ricorrente. nonché, per la nomina, di un Commissario ad Acta, in caso di infruttuosa decorrenza del termine, da fissare in 30 giorni, per provvedere.

Giustizia amministrativa202501375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame del diniego di assegnazione temporanea e successivo preavviso di diniego ministeriale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 10 dicembre 2025 e depositato il 17 dicembre 2025, chiedendo l’esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR Puglia – Lecce, Sez. II, dell’8 ottobre 2025, notificata il 9 ottobre 2025. Tale ordinanza aveva sospeso gli atti impugnati e imposto al Ministero dell’Interno il riesame del provvedimento, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. Il ricorrente ha dedotto la mancata conformazione dell’Amministrazione alla tutela cautelare e ha chiesto l’accertamento della nullità, ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990 e dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., del preavviso di diniego del 19 novembre 2025, notificato il 20 novembre 2025, con il quale il Ministero aveva ribadito la volontà di negare l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001. È stata inoltre chiesta, in caso di mancata esecuzione, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorrente ha domandato anche la riunione o riassegnazione del ricorso alla Sez. II, autrice dell’ordinanza cautelare, ma il testo non riferisce una decisione specifica su tale istanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che il giudizio di ottemperanza non fosse maturo per la decisione e ha sospeso ogni altra determinazione, compresa quella sull’istanza cautelare incidentalmente proposta e sulla nomina del commissario ad acta. Ha disposto, ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., un’istruttoria nei confronti del Ministero dell’Interno, ordinando l’esibizione di una dettagliata relazione sulla vicenda. La relazione dovrà chiarire se e per quali ragioni il Ministero non abbia posto in essere atti esecutivi conformi all’ordinanza cautelare dell’8 ottobre 2025; dovrà inoltre indicare se, dopo il preavviso di diniego del 19 novembre 2025, sia intervenuto un provvedimento conclusivo del procedimento e, in caso negativo, le ragioni della mancata adozione. Il Ministero dovrà anche esibire il preavviso di diniego. Il termine per gli adempimenti istruttori è stato fissato in quindici giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte dell’ordinanza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 marzo 2026. Non è stata quindi assunta alcuna decisione definitiva sulla nullità del preavviso, sull’ottemperanza, sull’eventuale inottemperanza dell’Amministrazione o sulla nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha invocato l’applicazione per ottenere l’accertamento della nullità del preavviso di diniego, ma l’ordinanza non decide la relativa questione.

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Costituisce la base normativa dell’istanza di assegnazione temporanea oggetto del procedimento amministrativo, senza che l’ordinanza ne interpreti il contenuto.

  • art. 112 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del giudizio di ottemperanza all’ordinanza cautelare.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina dell’azione di ottemperanza e, dal ricorrente, per la richiesta di accertamento della nullità e di nomina del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    Invocato dal ricorrente in relazione all’accertamento della nullità del preavviso di diniego; la questione non è stata definita nell’ordinanza istruttoria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza la causa può essere ritenuta non matura per la decisione quando, per verificare l’effettiva conformazione dell’amministrazione a una precedente misura cautelare, siano necessari chiarimenti documentali sull’attività svolta e sull’eventuale conclusione del procedimento amministrativo.
  • Quando una misura cautelare impone il riesame di un provvedimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di riferire specificamente sugli atti esecutivi adottati, sulle ragioni dell’eventuale inerzia e sull’esistenza di un provvedimento conclusivo sopravvenuto.
  • La richiesta di accertamento della nullità dell’atto adottato in asserita violazione di una misura cautelare e la domanda di nomina di un commissario ad acta possono essere riservate a una fase successiva quando l’istruttoria sia necessaria per accertare i fatti rilevanti e l’effettivo comportamento dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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