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Sentenza

Sentenza n. 1024/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico annuale per la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 2135 del 27 dicembre 2023, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli accessori di legge. Il Ministero era stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio lavoristico. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 16 aprile 2024 ed era decorso il termine di moratoria di 120 giorni. A fronte del perdurante inadempimento ministeriale, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione coattiva del giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza posta in esecuzione era stata notificata all’amministrazione, era passata in giudicato e non era stata adempiuta nonostante il decorso del termine di moratoria. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire integralmente la pronuncia del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza a cura della ricorrente. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell’amministrazione inadempiente, ritenendole comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 828 euro oltre spese generali e accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e delle altre pronunce esecutive del giudice ordinario; nel caso concreto, il suo presupposto è stato ravvisato nel perdurante inadempimento dell’amministrazione dopo la notifica della sentenza e il decorso del termine di moratoria.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, tra cui la nomina del commissario ad acta.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La regola secondo cui compensi e spese dell’attività commissariale sono compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, prevista per l’ottemperanza ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione introduttiva dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicato analogicamente per disciplinare i costi dell’eventuale attività commissariale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza del giudice ordinario, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, non sia stata eseguita nonostante il decorso del termine di moratoria previsto per l’adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’adempimento, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • La regola per cui compensi e spese dell’attività commissariale sono compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 per specifici giudizi di ottemperanza, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne amministrativamente ineseguite al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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