Cassazione Penale, Sentenza n. 41464/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di violazione di legge e carenza di motivazione nella mancata esclusione della recidiva reiterata. Sostiene che le precedenti condanne risultavano unificate in sede di esecuzione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., per cui, richiamando un precedente giurisprudenziale (Sez. 5, n. 5761/2010, Melfitano), deduce l'incompatibilità tra recidiva reiterata e continuazione e chiede l'esclusione della recidiva trattenuta in sede di accertamento della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo non era stato dedotto in appello (il difetto di deduzione rende la questione non proponibile in cassazione salvo eccezioni) e, quanto al merito, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il caso di specie è diverso dal precedente richiamato. La Corte ha confermato la valutazione sulla pericolosità sociale e la sussistenza della recidiva, confermando la condanna per il reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (possesso di ca. 181 g di crack e 2,8 g di cocaina commesso il 23/7/2023) nella misura già stabilita in grado di appello: 4 anni di reclusione e 20.000 euro di multa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
reato contestato: detenzione di sostanze stupefacenti
norma sostanziale del reato di detenzione illecita di stupefacenti; applicata alla fattispecie per la condanna dell'imputato
art. 671 c.p.p.
unificazione in sede di esecuzione
richiamato dal ricorrente per sostenere che le condanne pregresse erano state unificate in esecuzione; la Corte ha ritenuto che questo dato non comporti automaticamente l'esclusione della recidiva nel giudizio autonomo, dipendendo dalla diversa fattispecie
artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.
limiti alla deducibilità in cassazione di questioni non prospettate in appello
la Corte ha applicato il principio per cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non sollevate in appello salvo quelle rilevabili d'ufficio o non proponibili in appello
art. 133 c.p.
criteri per la determinazione della pena (capacità a delinquere, grado di colpevolezza, ecc.)
è stato utilizzato come parametro per motivare la sussistenza della recidiva, valutando la pericolosità sociale e la influenza delle pregresse condanne sulla capacità a delinquere
art. 616 c.p.p.
condanna alle spese e disposizione sulla Cassa delle ammende
applicata per irrogare al ricorrente il pagamento delle spese processuali e la somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte ha valutato che il ricorso non era in malafede
Massime di principio
- In cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state dedotte nel ricorso per appello, salvo eccezioni tassative; quindi occorre tempestivamente proporre i rilievi già in appello.
- La distinzione tra recidiva reiterata e continuazione dipende dalle specifiche condizioni di fatto: se le condanne pregresse costituiscono fatti autonomi rispetto al titolo di reato in esame, la recidiva può essere valutata; se invece esiste una continuazione con un precedente fatto passato in giudicato considerato più grave, può operare una diversa valutazione (orientamenti giurisprudenziali divergenti).
- Non esiste unanimità giurisprudenziale sull'incompatibilità tra recidiva e continuazione: prevale l'orientamento secondo cui possono coesistere se ricorrono i presupposti di entrambi gli istituti e la normativa lo consente; tuttavia la valutazione è molto fattuale.
- Per motivare l'applicazione della recidiva la corte deve collegare concretamente le precedenti condanne alla capacità a delinquere dell'imputato secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; una motivazione generica può essere censurata, salvo che il fatto materiale e il casellario giustifichino la valutazione.
- Presentare un ricorso di cassazione infondato o non dedotto in appello comporta il rischio di condanna alle spese e, salvo colpa grave, anche di pagamento alla Cassa delle ammende; valutare sempre la fondatezza e la regolarità di impugnazione prima di proporre il ricorso.
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