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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41464/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di violazione di legge e carenza di motivazione nella mancata esclusione della recidiva reiterata. Sostiene che le precedenti condanne risultavano unificate in sede di esecuzione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., per cui, richiamando un precedente giurisprudenziale (Sez. 5, n. 5761/2010, Melfitano), deduce l'incompatibilità tra recidiva reiterata e continuazione e chiede l'esclusione della recidiva trattenuta in sede di accertamento della pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo non era stato dedotto in appello (il difetto di deduzione rende la questione non proponibile in cassazione salvo eccezioni) e, quanto al merito, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il caso di specie è diverso dal precedente richiamato. La Corte ha confermato la valutazione sulla pericolosità sociale e la sussistenza della recidiva, confermando la condanna per il reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (possesso di ca. 181 g di crack e 2,8 g di cocaina commesso il 23/7/2023) nella misura già stabilita in grado di appello: 4 anni di reclusione e 20.000 euro di multa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    reato contestato: detenzione di sostanze stupefacenti

    norma sostanziale del reato di detenzione illecita di stupefacenti; applicata alla fattispecie per la condanna dell'imputato

  • art. 671 c.p.p.

    unificazione in sede di esecuzione

    richiamato dal ricorrente per sostenere che le condanne pregresse erano state unificate in esecuzione; la Corte ha ritenuto che questo dato non comporti automaticamente l'esclusione della recidiva nel giudizio autonomo, dipendendo dalla diversa fattispecie

  • artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.

    limiti alla deducibilità in cassazione di questioni non prospettate in appello

    la Corte ha applicato il principio per cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non sollevate in appello salvo quelle rilevabili d'ufficio o non proponibili in appello

  • art. 133 c.p.

    criteri per la determinazione della pena (capacità a delinquere, grado di colpevolezza, ecc.)

    è stato utilizzato come parametro per motivare la sussistenza della recidiva, valutando la pericolosità sociale e la influenza delle pregresse condanne sulla capacità a delinquere

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese e disposizione sulla Cassa delle ammende

    applicata per irrogare al ricorrente il pagamento delle spese processuali e la somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte ha valutato che il ricorso non era in malafede

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state dedotte nel ricorso per appello, salvo eccezioni tassative; quindi occorre tempestivamente proporre i rilievi già in appello.
  • La distinzione tra recidiva reiterata e continuazione dipende dalle specifiche condizioni di fatto: se le condanne pregresse costituiscono fatti autonomi rispetto al titolo di reato in esame, la recidiva può essere valutata; se invece esiste una continuazione con un precedente fatto passato in giudicato considerato più grave, può operare una diversa valutazione (orientamenti giurisprudenziali divergenti).
  • Non esiste unanimità giurisprudenziale sull'incompatibilità tra recidiva e continuazione: prevale l'orientamento secondo cui possono coesistere se ricorrono i presupposti di entrambi gli istituti e la normativa lo consente; tuttavia la valutazione è molto fattuale.
  • Per motivare l'applicazione della recidiva la corte deve collegare concretamente le precedenti condanne alla capacità a delinquere dell'imputato secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; una motivazione generica può essere censurata, salvo che il fatto materiale e il casellario giustifichino la valutazione.
  • Presentare un ricorso di cassazione infondato o non dedotto in appello comporta il rischio di condanna alle spese e, salvo colpa grave, anche di pagamento alla Cassa delle ammende; valutare sempre la fondatezza e la regolarità di impugnazione prima di proporre il ricorso.

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