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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06027/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune ha contestato l'omesso versamento dell'ICI per l'anno 2011, per un importo complessivo di 52.977,00 euro, relativamente a un immobile della società. In appello la contribuente ha contestato, tra l'altro, la nullità della sentenza di primo grado per asserita violazione del contraddittorio e la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, lamentando che l'atto si sarebbe limitato a indicare il valore del bene senza esporre dati catastali, rendite, criteri di formazione della base imponibile e documentazione catastale. Ha inoltre riproposto questioni di merito sulla soggettività passiva ICI, sostenendo di non avere il possesso del bene perché sottoposto a procedura esecutiva e poi a sequestro penale, e sulla determinazione del valore imponibile e sull'inagibilità dell'immobile. La CTR ha rigettato l'appello della società e accolto quello del Comune, ritenendo non spettante la riduzione per inagibilità; la società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo omessa pronuncia su litisconsorzio necessario e soprattutto omessa pronuncia sul vizio di motivazione dell'avviso, oltre a censure di merito su possesso, base imponibile e inagibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata l'eccezione di nullità per mancata chiamata in causa dell'Agenzia del Territorio, perché nella controversia ICI/classamento non sussiste litisconsorzio necessario fra Agenzia del territorio e Comune. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla specifica doglianza di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; ha escluso che vi fosse una motivazione per relationem o implicita idonea a sanare l'omissione, e ha chiarito che tale valutazione richiede un apprezzamento di fatto non compiibile in sede di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l'omissione di pronuncia sul motivo di appello integra vizio di nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    vengono richiamati come parametri di censura per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame/omessa motivazione su punti decisivi.

  • artt. 14 e 59 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    sono invocati dalla ricorrente per sostenere la violazione del contraddittorio nel processo tributario; la Corte esclude però il litisconsorzio necessario nel caso concreto.

  • art. 3 della Legge n. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 7 della Legge n. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione degli atti tributari.

  • art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992

    norma invocata per la determinazione della base imponibile ICI e per le doglianze su valore dell'immobile e inagibilità.

  • art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992

    richiamato nel giudizio di merito per la riduzione/esenzione collegata all'inagibilità del fabbricato.

  • art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011

    richiamato dalla CTR per definire l'inagibilità come fatiscenza strutturale non superabile con manutenzione ordinaria e straordinaria.

Massime di principio

  • Nel contenzioso ICI relativo alla rendita catastale o al classamento non sussiste litisconsorzio necessario tra Comune e Agenzia del territorio, poiché il rapporto tra controversia sull'imposta e controversia catastale è di pregiudizialità e il provvedimento catastale definitivo vincola sia il contribuente sia l'ente impositore.
  • L'omessa pronuncia del giudice d'appello su uno specifico motivo di gravame che deduca il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione della sentenza.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento tributario non può ritenersi validamente supplita da una motivazione per relationem se il contenuto dell'atto richiamato non è riportato o comunque non è verificabile in giudizio.
  • Non è consentito in sede di legittimità colmare l'omissione di pronuncia con una decisione sostitutiva nel merito quando la questione richiede accertamenti fattuali riservati al giudice di merito.
  • Le questioni concernenti possesso dell'immobile, base imponibile e inagibilità sono temi di merito che possono essere esaminati solo dopo la previa verifica della validità e sufficienza della motivazione dell'atto impositivo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposizione locale
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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