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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19095/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che aveva confermato l'annullamento, già disposto in primo grado, dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica. La controversia riguardava il disconoscimento del regime agevolato previsto per i sodalizi sportivi dilettantistici dalla L. n. 398/1991, perché l'Ufficio aveva ritenuto che l'incasso dell'IVA dovesse essere considerato tra i proventi rilevanti ai fini del superamento dei limiti del regime agevolato, mentre la contribuente sosteneva che tale somma fosse una mera partita di giro e quindi non un provento. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR avesse pronunciato ultra petita: dopo aver ritenuto invalido l'avviso e travolto integralmente l'atto impositivo, non avrebbe proceduto a esaminare nel merito la pretesa tributaria né a rideterminare, anche solo in diminuzione, la maggiore imposta eventualmente dovuta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha ribadito che nel processo tributario il giudice non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo per ragioni sostanziali, ma deve emettere una pronuncia di merito sostitutiva, rideterminando la pretesa fiscale entro i limiti delle domande proposte. Poiché la CTR, dopo avere annullato l'avviso, non aveva ricalcolato la maggiore imposta, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda; nel processo tributario, se annulla l'atto per ragioni sostanziali, deve comunque esaminare e rideterminare nel merito la pretesa fiscale nei limiti delle domande di parte.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    recte, 41 c.p.c. per violazione art. 112 c.p.c.

    La censura è stata inquadrata come vizio di violazione di legge processuale per avere il giudice di merito pronunciato oltre i limiti del chiesto.

  • L. n. 398/1991

    regime speciale per tali sodalizi sportivi

    È richiamata come fonte del regime agevolato applicabile agli enti sportivi dilettantistici privi di scopo di lucro.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la pronuncia del giudice non è meramente demolitoria, ma deve essere sostitutiva dell'atto impugnato e della dichiarazione del contribuente.
  • Se l'avviso di accertamento viene ritenuto invalido per ragioni sostanziali, il giudice tributario deve comunque esaminare il merito della pretesa e rideterminarla in modo motivato entro i limiti delle domande delle parti.
  • L'omessa rideterminazione della pretesa fiscale dopo l'annullamento dell'atto integra violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice si sottrae al dovere di pronunciare sul merito della lite tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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