Sentenza del 24/07/2017 n. 1831 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Agevolazioni per il risparmio energetico nei fabbricati - Requisiti per poter fruire dell'agevolazione - Possesso dell'immobile e interventi effettuati a proprie spese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di risparmio energetico anche quando il soggetto che sostiene le spese non sia soltanto l’utilizzatore materiale dell’immobile, ma sia il possessore o detentore dello stesso. Il punto centrale era stabilire se il requisito dell’utilizzo dell’immobile escludesse il soggetto che, pur non essendo l’utilizzatore finale, avesse la disponibilità dell’immobile e avesse effettuato gli interventi a proprie spese.
La decisione
La decisione ha riconosciuto che la detrazione può spettare anche ai possessori o detentori dell’immobile che sostengano direttamente le spese, senza limitarla ai soli utilizzatori. La ratio delle norme è favorire la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente, la tutela ambientale, la riduzione dell’inquinamento e dello spreco di risorse, nonché il rispetto degli impegni internazionali contro il riscaldamento globale. Pertanto, il beneficio non è escluso per il solo fatto che il richiedente non utilizzi personalmente l’immobile, purché sussistano gli altri requisiti previsti dalla normativa.
Norme richiamate
Normativa sulle detrazioni IRPEF per interventi di riqualificazione energetica degli edifici
Le agevolazioni devono essere interpretate in modo coerente con la finalità di incentivare gli interventi di efficientamento energetico e possono spettare non soltanto agli utilizzatori, ma anche ai possessori o detentori dell’immobile che sostengano le spese.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali finalizzate al risparmio energetico, il requisito decisivo è normalmente il sostenimento effettivo della spesa da parte di un soggetto che abbia un titolo qualificato sull’immobile, come proprietà, possesso o detenzione, non necessariamente l’utilizzo personale dell’immobile.
- Il possessore o detentore può accedere alla detrazione se sostiene direttamente i costi e rispetta tutti gli ulteriori adempimenti documentali, tecnici e fiscali previsti dalla legge.
- Le norme agevolative in materia ambientale devono essere interpretate considerando la loro finalità sostanziale: favorire la riqualificazione energetica e la tutela dell’ambiente, evitando limitazioni non espressamente previste.
- La sola circostanza che l’immobile sia utilizzato da un soggetto diverso da chi sostiene la spesa non esclude automaticamente il diritto alla detrazione; occorre verificare il titolo di disponibilità dell’immobile e la riferibilità effettiva delle spese al richiedente.
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