Regolamento (UE) 2023/2890
Regolamento (UE) 2023/2890 del Consiglio, del 19 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime di sospensioni tariffarie autonome dell’Unione per numerosi prodotti agricoli e industriali, modificando l’allegato del regolamento (UE) 2021/2278. La finalità dichiarata è garantire approvvigionamenti sufficienti alle industrie dell’Unione, sostenere alcuni segmenti produttivi strategici, in particolare la filiera batterie, e allineare le sospensioni all’evoluzione tecnica ed economica dei prodotti. Il nuovo elenco introduce nuove sospensioni, modifica descrizioni e classificazioni, proroga o anticipa date di riesame e sopprime alcune sospensioni non più nell’interesse dell’Unione. Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2024, senza soluzione di continuità rispetto al regime precedente.
Modifica l'elenco dei prodotti agricoli e industriali beneficiari della sospensione dei dazi della tariffa doganale comune prevista dal regolamento (UE) 2021/2278, con applicazione dal 1° gennaio 2024.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea dei prodotti elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278, come sostituito dall'allegato del presente regolamento. Incide sui soggetti che importano tali merci nell'UE e, per le voci soggette a uso finale, agli operatori che devono rispettare il controllo doganale dell'uso finale ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Alcune sospensioni sono escluse o limitate: in particolare, non si applica alla lavorazione effettuata da imprese di vendita al minuto o di ristorazione per una voce specifica, e per alcune voci è prevista la sola sospensione del dazio ad valorem o una sorveglianza delle importazioni. Si applica dal 1° gennaio 2024; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Modifica del regime di sospensioni tariffarie autonome per taluni prodotti agricoli e industriali
Il regolamento (UE) 2023/2890 del Consiglio aggiorna il regime delle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune disciplinato dal regolamento (UE) 2021/2278. L’intervento è motivato dall’esigenza di assicurare approvvigionamenti regolari di prodotti non sufficientemente disponibili nell’Unione, evitare perturbazioni del mercato e sostenere specifiche filiere industriali, in particolare quella delle batterie, oltre ad allineare le descrizioni merceologiche all’evoluzione tecnica.
Finalità e contesto
Secondo i considerando, il regime di sospensione dei dazi TDC è uno strumento volto a consentire importazioni a dazio ridotto o nullo, senza limiti quantitativi, per prodotti non prodotti o non prodotti in quantità sufficienti nell’Unione. Il regolamento evidenzia anche che alcune sospensioni devono essere introdotte o modificate per tenere conto della domanda delle industrie utilizzatrici dell’UE, dell’evoluzione del mercato e dei risultati del riesame effettuato dalla Commissione.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda le importazioni nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278, che viene integralmente sostituito. I beneficiari materiali sono gli importatori e le imprese utilizzatrici dei prodotti oggetto di sospensione; per alcune voci è richiesto l’uso finale controllato ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. In un caso la sospensione non si applica ai trattamenti effettuati da imprese di vendita al minuto o di ristorazione; in altri casi il regime riguarda solo il dazio ad valorem oppure è accompagnato da sorveglianza delle importazioni.
Modifiche all’allegato del regolamento (UE) 2021/2278
L’articolo 1 sostituisce l’intero allegato del regolamento (UE) 2021/2278 con il nuovo allegato del regolamento (UE) 2023/2890. Ciò produce tre effetti principali:
- introduzione di nuove sospensioni complete o parziali per numerosi prodotti agricoli, chimici, intermedi industriali, semilavorati e componenti tecnici;
- modifica di descrizioni, classificazioni NC/TARIC e requisiti tecnici di molte voci già agevolate;
- soppressione di alcune sospensioni non più ritenute coerenti con l’interesse dell’Unione.
Sospensioni nuove e sospensioni parziali
Il nuovo allegato contiene un ampio numero di voci tariffarie, con aliquota spesso pari a 0 %, ma anche con alcune sospensioni parziali. Tra i casi più rilevanti vi sono:
- prodotti agricoli e alimentari destinati a lavorazioni industriali, come funghi, frutti e succhi, puree e concentrati;
- materie prime chimiche e composti inorganici/organici destinati a processi industriali;
- prodotti collegati alla catena delle batterie, anche con sospensione parziale (per esempio alcune voci con aliquota del 3,2 %, 2,6 %, 2,7 %, 6 %, 7,8 % o 8 %);
- numerosi componenti per il settore automobilistico, elettronico, elettrotecnico e dei semiconduttori;
- materiali polimerici, film, resine, catalizzatori, additivi e semilavorati ad alto grado di specializzazione.
Condizioni speciali, esclusioni e controlli
Per alcune voci il regolamento richiama condizioni specifiche:
- uso finale obbligatorio e controllo doganale ex articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- esclusione della sospensione per lavorazioni effettuate da imprese di vendita al minuto o di ristorazione in relazione ai funghi galletti;
- sospensione limitata al solo dazio ad valorem, con permanenza del dazio specifico;
- sorveglianza delle importazioni secondo gli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Riesame obbligatorio e gestione temporale delle misure
L’allegato prevede molte date di riesame obbligatorio, generalmente fissate al 31 dicembre di anni diversi (2024, 2025, 2026, 2027 o 2028). Il regolamento precisa inoltre che, per le nuove sospensioni collegate alla produzione di batterie, il riesame obbligatorio deve avvenire entro il 31 dicembre 2024, così da tenere conto dell’evoluzione a breve termine del settore.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2024. La scelta dell’entrata in vigore urgente è finalizzata a evitare interruzioni nel regime di sospensioni tariffarie autonome e garantire continuità alle importazioni agevolate.
Impatto operativo per i professionisti
Per avvocati, spedizionieri, doganalisti e commercialisti, il punto centrale è la verifica puntuale della corrispondenza tra merce importata, codice NC/TARIC e condizioni speciali indicate nell’allegato. La corretta classificazione doganale è decisiva per applicare lo 0 % o l’aliquota parziale, per rispettare eventuali vincoli di uso finale e per gestire correttamente le date di riesame e le possibili future cessazioni o modifiche della sospensione.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento (UE) 2023/2890. In tal modo viene aggiornato l’elenco delle merci beneficiarie della sospensione dei dazi TDC, con nuove voci, modifiche di voci esistenti, soppressioni e nuove date di riesame obbligatorio.
Decorrenza e continuità applicativa
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il considerando finale sottolinea che l’entrata in vigore urgente serve a evitare interruzioni nell’applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome.
Nuove sospensioni e sospensioni parziali
Il regolamento introduce nuove sospensioni complete e parziali dei dazi TDC per prodotti non sufficientemente disponibili nell’Unione. Per taluni prodotti connessi alla produzione di batterie viene concessa una sospensione parziale, al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell’Unione. In diversi casi l’aliquota è ridotta allo 0 %, mentre in altri restano dazi parziali (ad esempio 2,6 %, 2,7 %, 3,2 %, 6 %, 7,8 % o 8 %), secondo la specifica voce tariffaria.
Modifiche tecniche di descrizione e classificazione
Alcune voci dell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 sono riformulate per adeguare la designazione e la classificazione dei prodotti all’evoluzione tecnica e alle tendenze del mercato. Il regolamento interviene quindi su descrizioni merceologiche, codici NC/TARIC e, in alcuni casi, sugli elementi identificativi dei prodotti.
Revisione delle sospensioni e nuove date di riesame obbligatorio
La Commissione ha riesaminato alcune sospensioni già in vigore ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/2278; per tali voci sono fissate nuove date di riesame obbligatorio. Nell’allegato compaiono numerose scadenze di riesame, tra cui 31 dicembre 2024, 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026, 31 dicembre 2027 e 31 dicembre 2028, a seconda della singola merce.
Soppressione di alcune sospensioni dal 1° gennaio 2024
Per alcuni prodotti non è più ritenuto sussistente l’interesse dell’Unione al mantenimento della sospensione dei dazi TDC; le relative sospensioni sono quindi soppresse con effetto dal 1° gennaio 2024.
Condizioni particolari: uso finale, esclusioni e sorveglianza
Per talune voci la sospensione è subordinata al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Per una specifica voce sui funghi galletti la sospensione non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione. Per alcune voci è sospeso solo il dazio ad valorem, mentre il dazio specifico continua ad applicarsi. Inoltre, per alcune merci è istituita una sorveglianza delle importazioni secondo gli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
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