Regolamento (UE) 2023/2873
Regolamento (UE) 2023/2873 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittiverelative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio dell’UE contro la Russia modificando il regolamento (UE) n. 269/2014 in coerenza con la decisione (PESC) 2023/2871. Amplia i criteri di inserimento in elenco, introduce nuove deroghe e precisazioni operative sul congelamento dei beni, sul trattamento di specifiche operazioni economiche e sull’individuazione/tracciamento dei fondi. Vengono inoltre rafforzati gli obblighi degli Stati membri in materia di designazione delle autorità competenti per prevenire e rilevare violazioni o elusioni del regime restrittivo.
Modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 per ampliare e precisare il regime sanzionatorio dell’Unione contro soggetti collegati ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi inseriti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, nonché alle autorità competenti degli Stati membri chiamate ad autorizzare deroghe, a congelare fondi e risorse economiche e a tracciare eventuali beni. Le nuove norme incidono in particolare su soggetti coinvolti nel trasferimento obbligatorio di proprietà o controllo di entità stabilite in Russia già appartenenti o controllate da entità dell’Unione, su talune entità specificamente elencate e su casi particolari di decesso del soggetto elencato, indennizzi, chiusura di rapporti contrattuali e operazioni di vendita/trasferimento. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; alcune deroghe prevedono termini specifici fino al 20 giugno 2024, 30 giugno 2024, 26 agosto 2023 e 31 dicembre 2024.
Modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 sulle misure restrittive contro la Russia
Il regolamento interviene sul regime UE di congelamento dei beni e di divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche connesso alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. L’atto dà attuazione, sul piano del diritto dell’Unione, alle modifiche introdotte dalla decisione (PESC) 2023/2871, con l’obiettivo di garantire applicazione uniforme negli Stati membri.
Ambito soggettivo e logica dell’intervento
Le modifiche incidono sul regolamento (UE) n. 269/2014, in particolare sull’allegato I e sulle disposizioni relative al congelamento dei beni. Il perimetro delle misure si estende a nuove categorie di soggetti collegati al trasferimento forzoso di proprietà o controllo di entità stabilite in Russia già appartenenti o controllate da entità dell’Unione, nonché a specifiche entità e persone già elencate nell’allegato I.
Nuovi criteri di inserimento nell’elenco
All’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), vengono ricompresi:
- le entità stabilite in Russia precedentemente appartenenti o controllate da entità dell’Unione, quando il governo russo abbia disposto il trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo;
- le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che abbiano tratto o traggano beneficio da tale trasferimento;
- le persone fisiche nominate negli organi direttivi di tali entità in Russia senza il consenso delle originarie entità dell’Unione proprietarie o controllanti.
Il regolamento introduce inoltre l’articolo 3, paragrafo 1 bis, che consente al Consiglio di mantenere nell’elenco una persona fisica deceduta se la cancellazione comprometterebbe gli obiettivi delle misure, in particolare perché i beni potrebbero essere impiegati per finanziare la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina o altre azioni lesive dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina.
Deroghe al congelamento dei beni e autorizzazioni nazionali
Vengono introdotte o modificate diverse deroghe, tutte subordinate ad autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri e, in più casi, all’obbligo di informare gli altri Stati membri e la Commissione.
Con l’articolo 5 bis, è possibile sbloccare fondi o risorse economiche congelati, o consentirne la messa a disposizione, quando un’autorità giudiziaria o amministrativa abbia disposto, nel pubblico interesse, la privazione di beni di un soggetto elencato; resta però necessario che l’indennità compensativa sia congelata.
Con l’articolo 5 ter, è consentito il rilascio di fondi necessari per la vendita o l’uso di quote o beni di entità stabilite in Russia elencate ai sensi del nuovo criterio dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), al fine di corrispondere il prezzo concordato o un’indennità compensativa. La deroga non opera per fondi o risorse detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.
Deroghe temporanee e operazioni specifiche
L’articolo 6 ter, paragrafo 2 quinquies, viene sostituito per consentire lo svincolo di fondi necessari a porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi prima del 25 febbraio 2023 con le entità ivi indicate. Per l’entità di cui alla voce 198 è inoltre mantenuta, fino al 31 dicembre 2024, la possibilità di effettuare transazioni per l’erogazione di fondi da parte della Jewish Claims Conference a beneficiari nella Federazione russa.
Lo stesso articolo 6 ter introduce poi una nuova deroga per l’entità della voce 270, volta a consentire pagamenti dovuti a soggetti dell’Unione, dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di paesi partner elencati nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014, nonché ai rispettivi cittadini o residenti, quando il pagamento costituisca indennizzo o prestazione per l’avverarsi di un rischio e non violi il divieto generale di cui all’articolo 2, paragrafo 2.
Un’ulteriore deroga temporanea, prevista al paragrafo 5 septies, permette fino al 30 giugno 2024 lo sblocco di fondi necessari per la vendita e il trasferimento dei diritti di proprietà in entità stabilite nell’Unione appartenenti, direttamente o indirettamente, a persone o entità elencate; il ricavato della vendita deve restare congelato.
Il paragrafo 5 octies consente infine, fino al 20 giugno 2024, lo svincolo di fondi necessari per porre termine a contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 con l’entità indicata alla voce 333 dell’allegato I.
Eccezioni settoriali e servizi essenziali
L’articolo 6 septies viene riscritto per estendere la possibilità di svincolo o messa a disposizione di fondi, per alcune entità elencate, quando ciò sia necessario per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi frumento e fertilizzanti.
È inoltre previsto che il divieto generale dell’articolo 2 non si applichi ai fondi o alle risorse economiche necessari per la prestazione dei servizi di pilotaggio richiesti per ragioni di sicurezza marittima.
Obblighi di comunicazione, riservatezza e tracciamento
All’articolo 8 si chiarisce che gli obblighi di comunicazione devono rispettare le norme nazionali o altre norme applicabili sulla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie. Si specifica anche che la tutela della riservatezza delle comunicazioni avvocato-cliente comprende le consulenze fornite da altri professionisti certificati autorizzati dal diritto nazionale a rappresentare il cliente in giudizio, se riferite a procedimenti pendenti o futuri.
Soprattutto, viene introdotto l’obbligo per gli Stati membri di designare entro il 31 ottobre 2024 le autorità nazionali competenti a individuare e tracciare i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da soggetti elencati e situati nella rispettiva giurisdizione, al fine di prevenire o rilevare violazioni o elusioni del regolamento. La formulazione chiarisce che non è necessariamente richiesta la creazione di una nuova autorità.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuovo criterio di inserimento in elenco per entità trasferite forzosamente in Russia
All’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera j), che estende i criteri di listing alle entità stabilite in روسيا precedentemente appartenenti o controllate da entità dell’Unione, quando il governo russo abbia disposto il trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo, nonché alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che ne abbiano tratto beneficio e alle persone nominate negli organi direttivi senza consenso dell’originario proprietario o controllante UE.
Mantenimento nell’elenco di persone decedute
È introdotto l’articolo 3, paragrafo 1 bis, che consente al Consiglio di mantenere nell’allegato I il nome di una persona fisica deceduta se la cancellazione rischierebbe di compromettere gli obiettivi sanzionatori, in particolare per la probabile utilizzazione dei beni a sostegno della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina o di altre azioni lesive dell’integrità territoriale, sovranità e indipendenza dell’Ucraina.
Deroga per espropriazione nel pubblico interesse e indennità compensativa
È inserito l’articolo 5 bis: le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati, o la loro messa a disposizione, quando un’autorità giudiziaria o amministrativa abbia adottato una decisione di privazione, nel pubblico interesse, di beni appartenenti a soggetti elencati, purché l’indennità compensativa sia a sua volta congelata. Gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate.
Deroga per vendita o uso di quote/beni di entità stabilite in Russia trasferite forzosamente
È inserito l’articolo 5 ter, che consente autorizzazioni per sbloccare fondi o risorse economiche necessari alla vendita o all’uso di quote o beni di entità russe elencate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), ai fini del pagamento del corrispettivo concordato o di un’indennità compensativa fissata giudizialmente o per legge. La deroga non si applica ai fondi o risorse economiche detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. È previsto un obbligo di informazione verso gli altri Stati membri e la Commissione.
Proroga e ampliamento di deroghe per specifiche entità e operazioni
L’articolo 6 ter, paragrafo 2 quinquies, è sostituito: resta possibile autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o accordi conclusi prima del 25 febbraio 2023 con le entità indicate nelle voci 198, 199 e 200; per l’entità della voce 198 è inoltre consentito il trattamento dei pagamenti della Jewish Claims Conference verso beneficiari nella Federazione russa fino al 31 dicembre 2024.
Nuova deroga per indennizzi o prestazioni derivanti da rischi
È inserito l’articolo 6 ter, paragrafo 5 sexies, che consente lo svincolo di fondi o risorse economiche dell’entità indicata alla voce 270 quando necessario per pagare a soggetti dell’Unione, SEE, Svizzera o paesi partner dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014, o a loro cittadini o residenti, importi dovuti a titolo di indennizzo o prestazione conseguenti all’avverarsi di un rischio, purché non sia violato l’articolo 2, paragrafo 2.
Deroga temporanea per vendita e trasferimento di diritti di proprietà in entità UE
L’articolo 6 ter, paragrafo 5 septies, autorizza, fino al 30 giugno 2024, lo svincolo o la messa a disposizione di fondi per consentire la vendita e il trasferimento dei diritti di proprietà in persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell’Unione appartenenti, direttamente o indirettamente, a persone o entità elencate; il ricavato deve rimanere congelato.
Deroga per cessazione di contratti con entità neoinserite
L’articolo 6 ter, paragrafo 5 octies, consente, fino al 20 giugno 2024, lo svincolo di fondi o risorse economiche necessari per porre termine a contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 con l’entità indicata alla voce 333 dell’allegato I.
Estensione della deroga per prodotti agricoli e alimentari
L’articolo 6 septies è sostituito e consente, per le entità elencate in specifiche voci dell’allegato I, lo svincolo o la messa a disposizione di fondi necessari per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi frumento e fertilizzanti.
Esenzione per i servizi di pilotaggio per sicurezza marittima
È previsto che l’articolo 2 non si applichi ai fondi o alle risorse economiche necessari per la prestazione dei servizi di pilotaggio richiesti per motivi di sicurezza marittima.
Precisazioni sugli obblighi di comunicazione e sulla riservatezza
All’articolo 8, paragrafo 1, si precisa che l’obbligo di comunicazione opera fatti salvi i regimi nazionali o altri regimi applicabili in materia di riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie; inoltre, la nozione di comunicazioni avvocato-cliente riservate include anche la consulenza di altri professionisti certificati autorizzati dal diritto nazionale a rappresentare il cliente in procedimenti giudiziari, se relativa a procedimenti pendenti o futuri.
Obbligo di designazione delle autorità per l’individuazione e il tracciamento dei fondi
È inserito l’articolo 8, paragrafo 1 quinquies: gli Stati membri devono designare, entro il 31 ottobre 2024, le autorità nazionali competenti a individuare e tracciare, se del caso, i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da soggetti elencati e situati nella rispettiva giurisdizione, al fine di prevenire o rilevare violazioni o elusioni dei divieti del regolamento.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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