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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2800

Regolamento (UE) 2023/2800 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dei berici nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 per i pescherecci battenti bandiera portoghese

Normativa europea32023R2800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente 2023 attribuito al Portogallo per lo stock di berici nelle aree indicate e dispone la conseguente chiusura della pesca per i pescherecci portoghesi. Vengono vietate le attività di pesca dirette a tale stock, mentre restano consentite, per le catture già effettuate prima della data di chiusura, alcune operazioni a bordo e lo sbarco. Le catture accessorie devono comunque essere gestite secondo le regole della politica comune della pesca e imputate ai contingenti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione.

Chiusura della pesca dei berici (Beryx spp.) per i pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo nelle acque del Regno Unito, dell’Unione e internazionali di determinate zone.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo, con riferimento allo stock di berici (Beryx spp.) nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14. Il regolamento opera dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la chiusura decorre dalla data indicata nell’allegato (6 dicembre 2023). Sono escluse dal divieto le operazioni relative a catture effettuate prima della data di chiusura, per le quali restano consentiti taluni trattamenti e lo sbarco. Il quadro si innesta sul regime di controllo della PCP e sulle possibilità di pesca fissate per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/194.

Chiusura della pesca dei berici per il Portogallo

Il regolamento, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2023, dà attuazione al meccanismo di gestione dei contingenti della politica comune della pesca. Alla luce delle informazioni ricevute, la Commissione constata che le catture dello stock di berici (Beryx spp.) effettuate da pescherecci portoghesi nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali di determinate zone hanno determinato l’esaurimento del contingente 2023 assegnato al Portogallo.

Contesto e base normativa

Il provvedimento richiama il regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, quale base per la chiusura delle attività di pesca quando il contingente è esaurito. Richiama inoltre il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, che fissa per il 2023 le possibilità di pesca, quale atto da cui deriva l’assegnazione del contingente interessato.

Ambito soggettivo e territoriale

La disciplina si applica ai pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo. L’oggetto materiale è lo stock di berici nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14. L’allegato individua il contingente interessato con il codice ALF/3X14- e indica come data di chiusura il 6 dicembre 2023.

Esaurimento del contingente e divieto di pesca

L’articolo 1 qualifica il contingente come esaurito a decorrere dalla data fissata nell’allegato. Conseguentemente, l’articolo 2 vieta, dalla medesima data, le attività di pesca dello stock da parte dei soggetti interessati. Il divieto riguarda anche le operazioni preparatorie e strumentali alla cattura, cioè la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento degli attrezzi da pesca.

Operazioni consentite per catture pregresse

Il regolamento salva le operazioni relative ai pesci e ai prodotti della pesca già catturati prima della chiusura. Per tali catture restano autorizzati trasbordo, detenzione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco.

Catture accessorie e obblighi di gestione

Le catture non intenzionali dello stock effettuate dai pescherecci portoghesi non sono trattate come una deroga al divieto, ma devono essere comunque gestite secondo la disciplina della politica comune della pesca. In particolare, devono essere salpate e mantenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti del settore ittico, la conseguenza pratica è la cessazione immediata delle possibilità di pesca dello stock per la flotta portoghese, con obbligo di conformarsi alla data di chiusura indicata nell’allegato.

Disposizioni principali

Constatazione dell’esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2023 al Portogallo per lo stock di berici nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 si considera esaurito a decorrere dalla data indicata nell’allegato, cioè il 6 dicembre 2023.

Divieto di pesca e operazioni connesse

L’articolo 2, paragrafo 1, vieta ai pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo le attività di pesca dello stock di berici dalla data di chiusura indicata nell’allegato. Il divieto include in particolare la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca finalizzati alla cattura dello stock.

Trattamento delle catture precedenti alla chiusura

L’articolo 2, paragrafo 2, consente il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e prodotti della pesca catturati prima della data di chiusura.

Catture non intenzionali

L’articolo 2, paragrafo 3, dispone che le catture non intenzionali di tale stock effettuate dai pescherecci interessati devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica comune della pescacontrollo della pescagestione dei contingenticonservazione delle risorse biologiche marine

Testo integrale

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