Regolamento (UE) 2023/2802
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2802 della Commissione, del 18 dicembre 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo–1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso, da riproduzione e a tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Kemin Europa N.V.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 come additivo per mangimi destinati a specifiche categorie di avicole. L’atto recepisce le valutazioni scientifiche dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sull’efficacia del prodotto, e stabilisce condizioni d’impiego, tenori minimi e misure di protezione per gli utilizzatori. È prevista una distinzione tra pollame da ingrasso e pollame da riproduzione/produzione di uova, con diversi livelli minimi di attività enzimatica e una scadenza dell’autorizzazione fissata al 8 gennaio 2034 per una delle categorie indicate in allegato.
Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 come additivo per mangimi per determinate specie avicole, con condizioni d'uso e obblighi di etichettatura e protezione degli utilizzatori.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato e all’uso, nell’Unione europea, del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Komagataella phaffii ATCC PTA-127053, autorizzato come additivo zootecnico nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. L’autorizzazione riguarda tutte le specie avicole da ingrasso, tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, nonché tutte le specie avicole da riproduzione, alle condizioni tecniche indicate nell’allegato. Non risultano altre esclusioni espresse nel testo fornito; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella phaffii ATCC PTA-127053
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2802 della Commissione autorizza, nell’ambito della disciplina UE sugli additivi per mangimi, un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Komagataella phaffii ATCC PTA-127053. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 e recepisce i pareri scientifici dell’EFSA, che hanno ritenuto il prodotto sicuro per animali, consumatori e ambiente e idoneo a migliorare la digestione alle condizioni proposte.
Contesto normativo e valutazioni scientifiche
La Commissione richiama il fatto che, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, era stata presentata una domanda completa di autorizzazione. Nei considerando si dà atto che l’EFSA, con i pareri del 29 giugno 2022 e dell’11 maggio 2023, ha concluso per la sicurezza e l’efficacia del preparato; è altresì precisato che il prodotto non è irritante per occhi e pelle, ma deve essere considerato sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie. L’Autorità non ha ritenuto necessari specifici obblighi di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Ambito soggettivo e oggettivo dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda un additivo zootecnico, collocato nel gruppo funzionale dei promotori della digestione, destinato a determinate categorie di avicoli. In particolare, l’allegato ricomprende:
- tutte le specie avicole da ingrasso;
- tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione;
- tutte le specie avicole da riproduzione.
L’uso è consentito alle condizioni tecniche e di dosaggio indicate nell’allegato, che costituiscono parte integrante della disciplina autorizzativa.
Caratteristiche del prodotto e metodo di analisi
Il preparato autorizzato è descritto come formulazione solida di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8), con attività minima di 3 000 000 U/g, prodotta da Komagataella phaffii ATCC PTA-127053. Il regolamento specifica i metodi colorimetrici per la determinazione dell’enzima:
- nell’additivo per mangimi, mediante idrolisi enzimatica su substrato di xilano di faggio;
- nelle premiscele e nei mangimi composti, mediante reazione enzimatica su substrato di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.
È inoltre riportata la definizione dell’unità di attività: 1 U corrisponde alla quantità di enzima che libera 0,0067 micromole di zuccheri riduttori equivalenti xilosio al minuto e per grammo di prodotto enzimatico, a 50 °C e pH 5,3.
Condizioni d’uso e dosaggi
L’allegato stabilisce i livelli minimi di impiego per le categorie destinatarie:
- 30 000 U/kg di mangime completo con umidità al 12% per tutte le specie avicole da ingrasso e per tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione;
- 45 000 U/kg di mangime completo con umidità al 12% per tutte le specie avicole da riproduzione.
Tali quantità costituiscono il quadro autorizzativo minimo per l’immissione sul mercato e l’impiego del prodotto nelle specie indicate.
Obblighi informativi e misure di protezione
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi sono tenuti ad adottare procedure operative e misure organizzative volte a prevenire i rischi per gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati in altro modo, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nell’allegato è indicata per una delle categorie la fine del periodo di autorizzazione all’8 gennaio 2034.
Disposizioni principali
Base giuridica e decisione di autorizzazione
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. Autorizza il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione, alle condizioni fissate nell’allegato.
Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza
La Commissione richiama i pareri EFSA del 29 giugno 2022 e dell’11 maggio 2023, che concludono per la sicurezza del preparato per tutte le specie avicole, per i consumatori e per l’ambiente, nonché per l’efficacia alle condizioni d’uso proposte. L’EFSA indica che il prodotto non è irritante per occhi e pelle, ma deve essere considerato sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie; non sono ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Specie destinatarie e tenori minimi di impiego
L’allegato disciplina l’uso per tutte le specie avicole da ingrasso e per tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, con tenore minimo di 30 000 U/kg di mangime completo al 12% di umidità. Per tutte le specie avicole da riproduzione è previsto un tenore minimo di 45 000 U/kg di mangime completo al 12% di umidità.
Composizione del prodotto e metodo di analisi
L’additivo è descritto come preparato solido di endo-1,4-beta-xilanasi con attività minima di 3 000 000 U/g, prodotto da Komagataella phaffii ATCC PTA-127053. Sono indicati metodi colorimetrici per la determinazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi nell’additivo per mangimi e nelle premiscele/mangimi composti, basati rispettivamente su substrato di xilano di faggio e su arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.
Obblighi di etichettatura, conservazione e stabilità
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Tutela della salute degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.
Durata dell’autorizzazione e entrata in vigore
Per una delle categorie indicate in allegato è fissata la fine del periodo di autorizzazione all’8 gennaio 2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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