Regolamento (UE) 2023/2894
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2894 della Commissione, del 19 dicembre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la regionalizzazione UE per la peste suina africana, sostituendo integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La revisione tiene conto dell’evoluzione epidemiologica in vari Stati membri, in particolare Croazia, Italia, Lettonia, Polonia, Slovacchia e Germania, con innalzamenti, riduzioni o ridefinizioni delle zone a rischio. Le modifiche mirano a calibrare le restrizioni sui movimenti e a limitare perturbazioni ingiustificate degli scambi, mantenendo al contempo un elevato livello di protezione sanitaria. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando le zone soggette a restrizioni e le zone infette per la peste suina africana in diversi Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. Incide in particolare sulle zone soggette a restrizioni I, II e III e sulle aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni a seguito di focolai di peste suina africana in suini detenuti o selvatici. Non disciplina direttamente misure generali oltre l’aggiornamento cartografico/normativo delle zone, ma opera nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulla peste suina africana
Il regolamento interviene sull’assetto UE delle misure speciali di controllo della peste suina africana, aggiornando gli elenchi territoriali delle zone soggette a restrizioni e delle aree infette previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La Commissione richiama, nei considerando, l’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione e l’esigenza di ancorare le delimitazioni a criteri scientifici, agli orientamenti UE concordati con gli Stati membri e alle norme WOAH, per evitare sia la diffusione della malattia sia perturbazioni ingiustificate degli scambi.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3, e dell’articolo 259, paragrafo 1. Il provvedimento si colloca nel sistema delineato dal regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplina le misure di prevenzione e controllo per le malattie elencate di categoria A, tra cui la peste suina africana, prevedendo zone di protezione, di sorveglianza, ulteriori zone soggette a restrizioni e, per i suini selvatici, zone infette con divieti di movimento.
Razionale dell’intervento
La Commissione evidenzia che la peste suina africana colpisce suini detenuti e selvatici e può determinare gravi conseguenze sanitarie ed economiche, incidendo sui movimenti delle partite e sulle esportazioni verso paesi terzi. Per questo motivo, gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 devono essere aggiornati in funzione dei nuovi focolai, del miglioramento o del peggioramento del rischio e delle informazioni trasmesse dagli Stati membri interessati.
Modifiche apportate all’allegato I: zone soggette a restrizioni I, II e III
L’allegato I è completamente sostituito e continua a suddividere le aree in tre livelli di restrizione:
- zona soggetta a restrizioni I: aree a rischio più contenuto, ma comunque sottoposte a controllo;
- zona soggetta a restrizioni II: aree con rischio più elevato, in particolare per la presenza di suini selvatici infetti o per la vicinanza a focolai;
- zona soggetta a restrizioni III: aree con il livello di rischio più elevato, in particolare a seguito di focolai in suini detenuti o di situazioni epidemiologiche particolarmente gravi.
Le delimitazioni sono estremamente dettagliate e vengono definite con riferimento a Stati membri, regioni, province, comuni, distretti, porzioni di territorio e perfino unità di gestione faunistica. Le modifiche più rilevanti riguardano:
- Croazia: alcune aree delle contee Vukovarsko-Srijemska, Brodsko-Posavska e Osijek-Baranja vengono ricondotte alla zona soggetta a restrizioni III; la regione Zadarska resta rilevante come zona infetta nell’allegato II.
- Italia: alcune aree della Sardegna vengono mantenute o spostate; Piemonte, Liguria, Lombardia, Lazio e altre regioni vedono aggiornamenti delle delimitazioni in risposta a nuovi focolai o al miglioramento della situazione sanitaria.
- Lettonia: alcune zone precedentemente in restrizione III vengono declassate a restrizione II, in particolare in alcune contee interessate da misure efficaci sui suini detenuti ma con persistenza della malattia nei selvatici.
- Polonia e Slovacchia: vengono aggiornate e ampliate le zone I e II a seguito di nuovi focolai in suini selvatici.
- Germania: si confermano e si ridefiniscono ampie aree in Brandeburgo, Sassonia e altri territori, con distinzione fra zone I, II e III.
- Svezia, Cechia, Grecia, Croazia e altri Stati membri: sono mantenute o ricalibrate aree specifiche, sempre secondo la struttura a livelli di rischio prevista dal regolamento.
Modifiche apportate all’allegato II: aree UE infette o soggette a restrizioni
L’allegato II è anch’esso sostituito e contiene due categorie di aree istituite a livello dell’Unione:
- Parte A: aree istituite come zone infette a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici.
- Parte B: aree istituite come zone soggette a restrizioni, comprensive di zone di protezione e sorveglianza, a seguito di un focolaio in suini detenuti.
Nel testo fornito sono indicati, tra gli altri:
- per Croazia, un’area nella Zadarska županija con riferimento ADIS HR-ASF-2023-00885, con termine ultimo di applicazione 27.1.2024;
- per Italia, un’area in provincia di Pavia e una in provincia di Milano, con riferimento ADIS IT-ASF-2023-00816, con termine ultimo di applicazione 13.1.2024.
Effetti pratici per operatori e professionisti
Per gli operatori del settore suinicolo e per i consulenti legali e fiscali, il regolamento è rilevante perché incide direttamente su:
- movimentazione di suini detenuti e selvatici;
- commercializzazione e circolazione di prodotti di origine suina;
- obblighi di sorveglianza, biosicurezza e gestione del rischio nelle aree elencate;
- verifiche documentali e territoriali connesse alle restrizioni UE.
La natura dei perimetri territoriali, spesso definita in modo molto puntuale, impone controlli aggiornati sulla localizzazione degli allevamenti, dei macelli, degli stabilimenti di lavorazione e delle attività di trasporto che operano nelle aree interessate.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sostituzione degli allegati produce quindi effetti immediati sulla classificazione delle aree, secondo le delimitazioni riportate nel testo allegato al regolamento.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3, e dell’articolo 259, paragrafo 1. La finalità è aggiornare le misure speciali di controllo della peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, alla luce della situazione epidemiologica più recente e dei criteri scientifici e internazionali richiamati nei considerando.
Sostituzione degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. Ciò comporta la ridefinizione delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree istituite come zone infette o come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e di sorveglianza.
Aggiornamento delle zone in funzione dell’evoluzione epidemiologica
I considerando descrivono il riesame delle delimitazioni territoriali sulla base di nuovi focolai o del miglioramento della situazione sanitaria. In Croazia vengono aggiornate le zone nelle contee Vukovarsko-Srijemska, Brodsko-Posavska, Osijek-Baranja e Zadarska; in Italia vengono riviste le aree di Sardegna, Piemonte, Liguria, Lombardia e Lazio; in Lettonia alcune zone passano da restrizioni III a II; in Polonia, Slovacchia e Germania vengono creati o ampliati perimetri di rischio; in Svezia e in altri Stati membri si confermano o si ricalibrano aree già elencate.
Zone soggette a restrizioni I, II e III
L’allegato I elenca, Stato per Stato, le zone soggette a restrizioni I, II e III. Le zone sono definite con grande dettaglio geografico e amministrativo, includendo regioni, province, comuni, distretti, unità di gestione faunistica e porzioni di territorio delimitate da strade, ferrovie, fiumi o confini amministrativi. Le restrizioni riflettono il diverso livello di rischio epidemiologico e sono differenziate tra suini detenuti e popolazioni di suini selvatici.
Aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o soggette a restrizioni
L’allegato II elenca le aree istituite a livello dell’Unione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La parte A riguarda le zone infette conseguenti a focolai di peste suina africana in suini selvatici; la parte B riguarda le zone soggette a restrizioni, comprensive di zone di protezione e sorveglianza, a seguito di focolai in suini detenuti. Sono indicati i riferimenti ADIS e i termini ultimi di applicazione, ad esempio 27.1.2024 per la Croazia e 13.1.2024 per l’Italia nella parte A.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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