Regolamento (UE) 2023/2822
Regolamento (UE) 2023/2822 della Commissione, del 19 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il testo dello IAS 1 contenuto nel regolamento (UE) 2023/1803, recependo le modifiche IASB del 2022 in tema di classificazione delle passività come correnti o non correnti, con specifico riguardo alle passività derivanti da contratti di finanziamento soggetti a clausole. Vengono precisati i criteri per stabilire quando esiste il diritto di differire l’estinzione per almeno dodici mesi, quando le clausole incidono su tale diritto e quali informative aggiuntive devono essere fornite in nota. Le nuove regole si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024 o successivamente, secondo le disposizioni transitorie richiamate.
Modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per aggiornare lo IAS 1 sulla classificazione delle passività correnti e non correnti e sulle informative relative a passività con clausole contrattuali.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali adottati nell’Unione europea, con riferimento allo IAS 1 come inserito nell’allegato del regolamento (UE) 2023/1803. Rileva in particolare per la classificazione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria delle passività correnti e non correnti, inclusi i contratti di finanziamento soggetti a clausole. Le modifiche si applicano, al più tardi, a partire dall’inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2024 o successivamente; è prevista, per alcune modifiche IASB richiamate, l’applicazione anticipata secondo le disposizioni transitorie dello IAS 1. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.
Modifica dello IAS 1 sulla classificazione delle passività correnti e non correnti
Il regolamento aggiorna il regolamento (UE) 2023/1803 per allineare nell’Unione le modifiche apportate dallo IASB allo IAS 1 "Presentazione del bilancio". La finalità è chiarire i criteri di classificazione delle passività come correnti o non correnti, in particolare quando il diritto di differire l’estinzione dipende da clausole di contratti di finanziamento, e rafforzare le informazioni da fornire agli utilizzatori del bilancio.
Contesto e motivazioni
La Commissione richiama che il regolamento (UE) 2023/1803 aveva adottato i principi contabili internazionali vigenti all’8 settembre 2022. Dopo le modifiche IASB del 23 gennaio 2020, il successivo differimento dovuto alla pandemia di COVID-19 e le ulteriori modifiche del 31 ottobre 2022, è stata effettuata la verifica di compatibilità con i criteri di adozione del regolamento (CE) n. 1606/2002, anche previa consultazione dell’EFRAG. La Commissione conclude che le modifiche sono idonee ad essere recepite nell’ordinamento UE.
Ambito della disciplina
Le modifiche riguardano le imprese che redigono il bilancio secondo gli IFRS adottati nell’Unione e incidono sul prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. La disciplina si concentra sulle passività, in particolare su quelle finanziarie, sui rifinanziamenti, sulle clausole contrattuali e sulle informative di bilancio connesse. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha rilevanza anche ai fini SEE.
Criteri di classificazione delle passività
Il paragrafo 60 conferma la regola generale della distinzione tra attività e passività correnti e non correnti, salvo il caso in cui una presentazione basata sulla liquidità sia più attendibile e rilevante. Il paragrafo 69 individua le ipotesi in cui una passività è corrente: estinzione nel normale ciclo operativo, detenzione principalmente per negoziazione, esigibilità entro dodici mesi dalla chiusura o assenza del diritto di differire l’estinzione per almeno dodici mesi.
I paragrafi 70 e 71 chiariscono che alcune passività operative, come debiti commerciali e determinati accantonamenti, sono correnti anche se estinte oltre dodici mesi; inoltre, le passività finanziarie legate a finanziamenti a lungo termine sono non correnti solo se non devono essere regolate entro dodici mesi e fermo restando quanto previsto dai paragrafi 72A-75.
Diritto di differire l’estinzione e clausole dei finanziamenti
I nuovi paragrafi 72A e 72B precisano che il diritto di differire l’estinzione per almeno dodici mesi deve sussistere alla data di chiusura dell’esercizio ed essere sostanziato. Se il diritto dipende dal rispetto di clausole contrattuali, tali clausole incidono sulla classificazione quando devono essere rispettate alla data di chiusura o prima di essa, anche se il controllo del rispetto avviene solo successivamente. Al contrario, non incidono sulla classificazione se il loro rispetto è richiesto solo dopo la data di chiusura.
Il paragrafo 73 mantiene il principio secondo cui, se l’impresa ha il diritto alla data di chiusura di rinnovare un’obbligazione per almeno dodici mesi, essa la classifica come non corrente, senza considerare la mera possibilità di rifinanziamento se tale diritto non esiste.
Violazione delle clausole, periodi di tolleranza e fatti successivi
Il paragrafo 74 stabilisce che, se una clausola di un contratto di finanziamento a lungo termine è violata alla data di chiusura o prima di essa e ciò rende la passività esigibile a richiesta, la passività va classificata come corrente anche se il finanziatore rinuncia successivamente a richiedere il rimborso. Il paragrafo 75 introduce un’eccezione: la passività può essere classificata come non corrente se il finanziatore concede prima della chiusura un periodo di tolleranza che termina almeno dodici mesi dopo la chiusura e durante il quale non può chiedere il rimborso immediato.
Il paragrafo 76A definisce il concetto di estinzione come trasferimento alla controparte che estingue la passività tramite disponibilità liquide, altre risorse economiche, beni o servizi, oppure strumenti di capitale proprio. Il paragrafo 76B precisa che le clausole che possono dar luogo, a scelta della controparte, all’estinzione mediante strumenti rappresentativi di capitale non incidono sulla classificazione, se l’opzione è contabilizzata come equity secondo lo IAS 32.
Il nuovo paragrafo 75A chiarisce che la classificazione non dipende dalla probabilità che l’impresa eserciti il diritto di differimento: se la passività soddisfa i requisiti per essere non corrente, lo resta anche se la direzione prevede di estinguerla entro dodici mesi o se la passività viene effettivamente estinta tra la chiusura e l’autorizzazione del bilancio. In tali casi può però essere richiesta un’informativa sulla tempistica di estinzione.
Il paragrafo 76 qualifica come fatti non rettificativi, ai sensi dello IAS 10, gli eventi successivi quali rifinanziamento, sanatoria della violazione, concessione del periodo di tolleranza ed estinzione della passività.
Informativa nelle note
Il paragrafo 76ZA introduce un’informativa specifica per le passività da contratti di finanziamento classificate come non correnti ma soggette al rispetto di clausole entro dodici mesi dalla chiusura. L’impresa deve fornire nelle note:
- informazioni sulle clausole, sulla loro natura e sul momento in cui devono essere rispettate, nonché sul valore contabile delle passività;
- informazioni su fatti e circostanze che possano indicare difficoltà nel rispetto delle clausole, compresi eventuali comportamenti dell’impresa volti a evitare o attenuare una potenziale violazione.
Disposizioni transitorie e decorrenza
I paragrafi 139U e 139W disciplinano l’applicazione retroattiva e l’eventuale applicazione anticipata delle modifiche IAS 1. Le modifiche del 2020 si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024 o successivamente, con facoltà di applicazione anticipata; se applicate a un esercizio precedente dopo la pubblicazione delle modifiche del 2022, queste ultime devono essere applicate anch’esse a tale esercizio. Per le modifiche del 2022, la modifica del paragrafo 139U si applica immediatamente alla pubblicazione, mentre le altre decorrono dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024 o successivamente, con obbligo di indicazione in bilancio in caso di applicazione anticipata.
Entrata in vigore del regolamento UE
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica dello IAS 1 nel regolamento 2023/1803
L’articolo 1 dispone che il Principio contabile internazionale n. 1 Presentazione del bilancio, contenuto nell’allegato del regolamento (UE) 2023/1803, sia modificato secondo quanto riportato nell’allegato del presente regolamento.
Data di applicazione delle modifiche
L’articolo 2 stabilisce che le imprese applichino le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2024 o successivamente.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Classificazione delle passività correnti e non correnti
Il paragrafo 60 conferma la distinzione tra attività e passività correnti e non correnti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, salvo il caso di presentazione basata sulla liquidità se più attendibile e rilevante. I paragrafi 69-76B riformulano i criteri di classificazione delle passività, inclusa la regola secondo cui una passività è corrente se deve essere estinta entro dodici mesi, se è detenuta per negoziazione, se è esigibile nel normale ciclo operativo o se l’entità non ha il diritto, alla data di chiusura, di differirne l’estinzione per almeno dodici mesi.
Chiarimento sui diritti di differimento e sulle clausole
I nuovi paragrafi 72A e 72B chiariscono che il diritto di differire l’estinzione di una passività per almeno dodici mesi deve esistere alla data di chiusura ed essere sostanziale; per i contratti di finanziamento soggetti a clausole, le clausole incidono sul diritto se devono essere rispettate alla data di chiusura o prima di essa, anche se la verifica avviene dopo, mentre non incidono se devono essere rispettate solo dopo la data di chiusura.
Rifinanziamenti, violazioni e periodi di tolleranza
Il paragrafo 73 conferma che, se l’entità ha il diritto alla data di chiusura di rinnovare un’obbligazione per almeno dodici mesi, la classifica come non corrente. Il paragrafo 74 dispone che, in caso di violazione di una clausola che renda la passività esigibile a richiesta, la passività resta corrente anche se il finanziatore rinuncia successivamente a pretendere il pagamento; il paragrafo 75 prevede invece la classificazione come non corrente se il finanziatore concede prima della data di chiusura un periodo di tolleranza di almeno dodici mesi per sanare la violazione.
Indifferenza dell’intenzione gestionale e fatti successivi
Il nuovo paragrafo 75A stabilisce che la classificazione non dipende dalla probabilità che l’entità eserciti il diritto di differire l’estinzione: se i criteri sono soddisfatti, la passività è non corrente anche se la direzione intende estinguerla entro dodici mesi o se viene estinta tra la chiusura e l’autorizzazione del bilancio. Il paragrafo 76 qualifica come fatti non rettificativi, ai sensi dello IAS 10, il rifinanziamento, la sanatoria della violazione, la concessione del periodo di tolleranza e l’estinzione di una passività non corrente dopo la chiusura.
Informativa sulle passività soggette a clausole
Il paragrafo 76ZA introduce un obbligo di informativa in nota quando una passività derivante da un contratto di finanziamento può essere classificata come non corrente ma il diritto di differimento è soggetto al rispetto di clausole entro dodici mesi dalla chiusura. L’informativa deve comprendere la natura delle clausole, il momento in cui devono essere rispettate, il valore contabile delle passività e i fatti o circostanze che indicano possibili difficoltà di rispetto, inclusi eventuali interventi dell’entità per evitare o attenuare una violazione.
Definizione di estinzione e strumenti rappresentativi di capitale
I nuovi paragrafi 76A e 76B chiariscono che, ai fini della classificazione corrente/non corrente, per estinzione si intende un trasferimento alla controparte che estingue la passività, tramite disponibilità liquide o altre risorse economiche oppure strumenti rappresentativi di capitale, salvo il caso in cui l’opzione di conversione sia classificata come patrimonio netto ai sensi dello IAS 32.
Disposizioni transitorie e decorrenza nello IAS 1
I paragrafi 139U e 139W disciplinano l’applicazione retroattiva delle modifiche e la facoltà di applicazione anticipata. È previsto che le modifiche pubblicate a gennaio 2020 si applichino ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024 o successivamente; per le modifiche pubblicate nell’ottobre 2022, la modifica del paragrafo 139U si applica immediatamente alla pubblicazione, mentre le altre si applicano retroattivamente dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024 o successivamente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 19 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2880
- Regolamento · 19 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2890
- Regolamento · 19 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2894
- Regolamento · 18 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2800
- Regolamento · 18 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2802
- Regolamento · 18 dic 2023Regolamento (UE) 2023/2873
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →