Regolamento (UE) 2023/2880
Regolamento (UE) 2023/2880 del Consiglio, del 19 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i contingenti tariffari autonomi dell’Unione già aperti dal regolamento (UE) 2021/2283 per garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti agricoli e industriali non disponibili in quantità adeguate nell’Unione. Introduce un nuovo contingente a dazio zero, modifica i volumi di alcuni contingenti, proroga un contingente semestrale, chiude una voce non più ritenuta nell’interesse dell’Unione e sostituisce integralmente l’allegato del regolamento base. Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2024, con entrata in vigore urgente il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica il regolamento (UE) 2021/2283 aggiornando l’elenco dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, con apertura, aumento, riduzione, proroga, chiusura e sostituzione di specifiche voci dell’allegato.
Ambito di applicazione
Si applica agli importatori nell’Unione di taluni prodotti agricoli e industriali elencati nei contingenti tariffari autonomi dell’allegato del regolamento (UE) 2021/2283, come sostituito dal presente atto. Rileva per le operazioni doganali effettuate negli Stati membri dal 1° gennaio 2024, con entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione. Le sospensioni sono, per talune voci, soggette al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013; una specifica sospensione non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
Modifica dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2021/2283, che disciplina l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione. Il contesto è quello dell’esigenza di assicurare un approvvigionamento regolare di taluni prodotti per i quali la produzione interna dell’Unione non è sufficiente, prevenendo distorsioni o perturbazioni del mercato.
Finalità e base giuridica
L’intervento è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 31 TFUE, su proposta della Commissione. I considerando chiariscono che le misure rispondono all’interesse dell’Unione: per alcuni prodotti industriali è necessario aprire nuovi contingenti o aumentarne i volumi; per altri, invece, la capacità produttiva dell’Unione è aumentata e ciò giustifica una riduzione dei quantitativi contingentali. In un caso, la soppressione del contingente è motivata dal venir meno dell’interesse dell’Unione.
Modifiche ai contingenti esistenti
Il regolamento dispone una serie di aggiornamenti puntuali del regime contingente:
- apertura di un nuovo contingente con numero d’ordine 09.2558, a dazio zero, per 30 000 pezzi;
- aumento dei volumi dei contingenti 09.2828 e 09.2855;
- riduzione dei volumi dei contingenti 09.2561, 09.2575, 09.2583, 09.2682, 09.2742 e 09.2857;
- proroga del contingente 09.2562, con adeguamento del volume su base annua, in quanto originariamente limitato a sei mesi;
- chiusura del contingente 09.2681 a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Sostituzione dell’allegato
Per ragioni di chiarezza, l’allegato del regolamento (UE) 2021/2283 è sostituito integralmente dall’allegato del presente regolamento. L’allegato contiene l’elenco aggiornato dei contingenti, con indicazione del numero d’ordine, del codice NC/TARIC, della descrizione delle merci, del periodo contingentale, del volume e dell’aliquota del dazio contingente.
Contenuto dell’allegato e principali caratteristiche operative
L’allegato comprende numerose voci relative a prodotti agricoli, chimici, plastici, metallurgici, tessili, componenti meccanici ed elettronici. La maggior parte dei contingenti è annuale, con periodo 1.1.-31.12. e aliquota 0 %; alcune voci presentano aliquote diverse, come:
- 09.2664, dazio contingente 10 %;
- 09.2585, dazio contingente 2 %.
Tra le voci figurano, a titolo esemplificativo, prodotti alimentari e agricoli (funghi, ciliegie, additivi per mangimi, tabacco greggio), prodotti chimici e intermedi industriali (acido acetico, anilina, acrilonitrile, vari additivi e catalizzatori), semilavorati plastici e polimerici, componenti metallici e parti per l’industria automobilistica, dei cuscinetti, delle turbine eoliche e delle biciclette.
Uso finale e deroghe
Per numerosi contingenti l’allegato richiama la nota (1), che impone il controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Ciò significa che la fruizione della sospensione tariffaria è subordinata alla destinazione specifica delle merci alla fabbricazione dei prodotti indicati.
Per la voce relativa ai funghi della specie Auricularia polytricha, la nota (2) prevede una limitazione ulteriore: la sospensione dei dazi non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma le modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. La scelta di una decorrenza anticipata rispetto all’entrata in vigore serve a evitare interruzioni nell’applicazione del regime contingentale. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Finalità della modifica
Il regolamento interviene sul regime dei contingenti tariffari autonomi istituito dal regolamento (UE) 2021/2283 per assicurare un approvvigionamento sufficiente e regolare di prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell’Unione è insufficiente, evitando perturbazioni del mercato. Le misure sono adottate sulla base dell’articolo 31 TFUE.
Nuovo contingente aperto a dazio zero
È aperto un nuovo contingente tariffario autonomo, numero d’ordine 09.2558, per un prodotto industriale considerato carente nell’Unione, con dazio contingente pari a 0 % e volume pari a 30 000 pezzi per il periodo 1.1.-31.12.
Aumenti, riduzioni e chiusure dei contingenti
Sono aumentati i volumi dei contingenti con numeri d’ordine 09.2828 e 09.2855. Sono ridotti i volumi dei contingenti con numeri d’ordine 09.2561, 09.2575, 09.2583, 09.2682, 09.2742 e 09.2857. Il contingente 09.2562 è prorogato e il relativo volume è adeguato su base annua, poiché era stato aperto solo per sei mesi. Il contingente 09.2681 è chiuso a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Sostituzione dell’allegato del regolamento base
Per ragioni di chiarezza e per recepire tutte le modifiche ai contingenti, l’allegato del regolamento (UE) 2021/2283 è integralmente sostituito dall’allegato del presente regolamento, che elenca i contingenti applicabili dal 1° gennaio 2024.
Regime applicabile ai prodotti elencati nell’allegato
L’allegato riporta numerosi prodotti agricoli e industriali con relativo numero d’ordine, codice NC/TARIC, descrizione, periodo contingentale, volume e dazio contingente. In via generale i contingenti sono annuali (1.1.-31.12.) e la maggior parte prevede dazio 0 %, con alcune voci a dazio ridotto o diverso, tra cui il contingente 09.2664 al 10 % e il contingente 09.2585 al 2 %.
Uso finale e limitazioni settoriali
Per i prodotti contrassegnati con nota (1), la sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Per la voce contrassegnata con nota (2), la sospensione non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2024, così da evitare interruzioni del regime contingentale.
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