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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-119/23

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2024. — Virgilijus Valančius contro Lietuvos Republikos Vyriausybė. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Vilniaus apygardos administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE – Articolo 254, secondo comma, TFUE – Nomina dei giudici del Tribunale dell’Unione europea – Garanzie di indipendenza – Capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali – Procedimento nazionale di proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale dell’Unione europea – Gruppo di esperti indipendenti incaricato di valutare i candidati – Elenco di merito dei candidati che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE – Proposta di un candidato iscritto nell’elenco di merito diverso dal candidato classificato al primo posto – Parere del comitato previsto dall’articolo 255 TFUE sull’adeguatezza dei candidati. — Causa C-119/23

Giurisprudenza europea62023CJ0119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha chiarito la portata delle norme sui requisiti dei giudici del Tribunale UE e sulla fase nazionale di proposta del candidato. Ha affermato che gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità nell’organizzare la selezione, ma devono garantire che il candidato proposto rispetti i requisiti di indipendenza e capacità previsti dai Trattati. La scelta di un candidato diverso dal primo in graduatoria non è di per sé contraria al diritto dell’Unione se il candidato proposto soddisfa tali requisiti e il procedimento nel suo complesso non genera dubbi legittimi sull’indipendenza della nomina.

Nomina dei giudici del Tribunale UE: un governo nazionale può proporre un candidato diverso dal primo classificato in una graduatoria di esperti indipendenti, purché il candidato proposto soddisfi i requisiti dei Trattati

La questione giuridica

Se l’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e l’articolo 254, secondo comma, TFUE esigano che il candidato a giudice del Tribunale sia scelto solo in base alle capacità professionali; e se sia compatibile con tali disposizioni una prassi nazionale in cui il governo, dopo una selezione da parte di un gruppo di esperti indipendenti con graduatoria di merito, proponga un candidato diverso da quello al primo posto.

Principio di diritto

L’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e l’articolo 254, secondo comma, TFUE non vietano che, in presenza di una procedura nazionale di selezione affidata a esperti indipendenti e culminante in un elenco di merito, il governo dello Stato membro proponga per la nomina al Tribunale un candidato diverso dal primo classificato, purché il candidato proposto offra egli stesso tutte le garanzie di indipendenza e possieda la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali. La sola circostanza di discostarsi dalla graduatoria non basta, di per sé, a far sorgere dubbi legittimi sulla conformità della proposta ai requisiti dei Trattati.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE
  • Articolo 254, secondo comma, TFUE
  • Articolo 255 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Decisione 2010/124/UE del Consiglio

Nomina dei giudici del Tribunale UE e graduatoria nazionale di merito

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale di Vilnius in una controversia tra un candidato lituano alla nomina a giudice del Tribunale dell’Unione europea e il governo lituano. Il problema nasce dal fatto che il governo ha proposto non il primo classificato in una selezione nazionale affidata a un gruppo di esperti indipendenti, ma un candidato collocato più in basso nella graduatoria.

Fatti e procedimento principale

Nel 2021 la Lituania ha avviato una procedura di selezione per individuare il candidato da proporre per un seggio al Tribunale. Un gruppo di lavoro composto in maggioranza da esperti indipendenti ha valutato i candidati sulla base di criteri prestabiliti e ha formato un elenco di merito dei soli candidati ritenuti idonei. Il gruppo ha raccomandato il candidato primo classificato, sig. Valančius, ma il governo ha poi proposto dapprima il secondo classificato e, successivamente, il terzo classificato, sig. Kalėda. Il sig. Valančius ha impugnato la decisione governativa dinanzi al giudice nazionale.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE;
  • l’articolo 254, secondo comma, TFUE;
  • l’articolo 255 TFUE, che istituisce il comitato chiamato a esprimere un parere sull’adeguatezza dei candidati;
  • il punto 6 delle norme di funzionamento del comitato di cui alla decisione 2010/124/UE;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in relazione al principio di leale cooperazione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se il candidato a giudice del Tribunale debba essere scelto esclusivamente in base alle capacità professionali;
  • se il governo possa discostarsi dalla graduatoria nazionale e proporre un candidato diverso dal primo classificato senza violare i requisiti di indipendenza e di capacità previsti dal diritto dell’Unione.

Competenza e ricevibilità

La Corte ha anzitutto respinto le obiezioni di competenza e ricevibilità sollevate da vari governi. Ha precisato che la proposta nazionale del candidato costituisce la prima fase del procedimento di nomina disciplinato dal diritto primario dell’Unione e rientra quindi nell’ambito di applicazione degli articoli 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e 254, secondo comma, TFUE. Ha inoltre rilevato che la controversia principale non era divenuta priva di oggetto e che le questioni non erano ipotetiche.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che il requisito di indipendenza è parte essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e a un equo processo ed è strettamente connesso al principio del giudice precostituito per legge. Per i giudici del Tribunale, i requisiti sostanziali e procedurali di nomina devono evitare qualunque dubbio legittimo sull’imparzialità e sull’indipendenza del giudice nominato.

Tuttavia, in assenza di una disciplina UE specifica sulle modalità nazionali di proposta, spetta a ciascuno Stato membro organizzare tale fase procedurale, purché il risultato non susciti dubbi legittimi sul rispetto dei requisiti dei Trattati. La partecipazione di organi politici al processo di nomina non è di per sé incompatibile con il diritto dell’Unione; al contrario, la presenza di organi indipendenti e di criteri trasparenti può rafforzare l’obiettività della procedura.

La Corte ha poi sottolineato che il controllo finale spetta anche al comitato previsto dall’articolo 255 TFUE e, in ultima istanza, ai governi degli Stati membri al momento della nomina. Nel caso lituano, il fatto che il candidato proposto fosse diverso dal primo classificato non era sufficiente, da solo, a integrare una violazione: l’elenco di merito conteneva solo candidati ritenuti idonei dal gruppo indipendente, la scelta del primo classificato aveva natura di raccomandazione e il candidato proposto era stato poi ritenuto adeguato dal comitato ex articolo 255 TFUE.

Decisione

La Corte ha stabilito che gli articoli 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e 254, secondo comma, TFUE non ostano a che un governo nazionale proponga, tra i candidati inclusi in un elenco di merito redatto da esperti indipendenti, un candidato diverso da quello classificato al primo posto, a condizione che il candidato proposto soddisfi i requisiti di indipendenza e capacità richiesti dai Trattati.

Portata pratica

La pronuncia conferma che la graduatoria nazionale non vincola in modo assoluto il governo nella fase di proposta, ma il margine di scelta è limitato dal rispetto sostanziale dei requisiti europei di indipendenza e idoneità. Per gli operatori, il punto centrale non è la mera deviazione dalla classifica, bensì l’eventuale presenza di irregolarità tali da far sorgere dubbi legittimi sulla conformità della proposta ai requisiti del diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materienomina dei giudici dell'unione europeaindipendenza della magistraturatutela giurisdizionale effettivastato di dirittoprocedimento pregiudiziale

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