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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3926/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma di condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) sostenendo: 1) errata applicazione dell'art. 648 perchè l'arma era inservibile e corrosa dalla ruggine, la matricola illeggibile per corrosione e non per abrasione, per cui non poteva sorgere un sospetto di provenienza illecita (al più colpa non dolosa); 2) vizio di motivazione per non aver valutato la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. dato che l'arma non era idonea allo sparo; 3) inosservanza dell'art. 62-bis e mancata ponderazione degli indici di cui all'art. 133 c.p. oltre a un motivo aggiunto che denunciava nullità per mancata pronuncia della estinzione per prescrizione ai sensi di artt. 157 e 161 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il reato era ormai estinto per prescrizione (la prescrizione è maturata il 19/01/2022). Ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui, ai fini della prescrizione della ricettazione nella sua ipotesi attenuata, si deve fare riferimento alla pena prevista dal primo comma dell'art. 648 c.p.; così è decorso il termine di prescrizione. Quanto alla richiesta di proscioglimento per merito (assoluzione) o per applicazione dell'art. 131-bis, la Corte ha ricordato che l'assoluzione per intervenuta causa estintiva è possibile solo quando dagli atti emerga in modo incontrovertibile l'estraneità dell'imputato o l'assenza del fatto (standard di "evidenza" ex art. 129 c.p.p.); tale condizione non sussisteva nel caso di specie. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    la giurisprudenza ha affermato che l'ipotesi attenuata del secondo comma non costituisce una autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale

    Per il calcolo della prescrizione della ricettazione si tiene conto della pena prevista dal primo comma; la seconda comma è qualificata come attenuante speciale e non come reato autonomo

  • art. 129 cod. proc. pen.

    richiede il concetto di "evidenza" ossia una verità processuale così chiara e oggettiva da rendere superflua ogni dimostrazione

    Se sopraggiunge la prescrizione, l'assoluzione nel merito può essere pronunciata solo se dagli atti processuali emerge in modo incontrovertibile l'innocenza o l'assenza del fatto; la mera insufficienza o contraddittorietà della prova non è sufficiente

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere invocata dalla difesa, ma la sua applicazione richiede valutazione sul merito; nel caso non è stata ritenuta dimostrata in modo incontrovertibile

  • art. 62-bis cod. pen.

    La norma è invocata dalla difesa in relazione alla valutazione della personalità e delle circostanze per l'applicazione di benefici, ma il giudice deve considerare tutti gli indici di cui all'art. 133; qui la questione non è stata decisa nel merito perché è sopraggiunta la prescrizione

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena e per valutare i benefici; il giudice non può limitarsi ai precedenti penali senza considerare l'insieme degli indici rilevanti

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Richiamati dalla difesa nella censura di nullità per mancata pronuncia della estinzione del reato; la Corte ha però deciso per l'annullamento per prescrizione senza esaminare nel merito tutte le censure sull'estinzione if normative

Massime di principio

  • Quando sopraggiunge la prescrizione il giudice di merito o la Corte di legittimità possono annullare la sentenza per estinzione del reato; tuttavia l'assoluzione per merito è possibile solo se dagli atti emerge in modo incontrovertibile l'innocenza dell'imputato (standard di "evidenza").
  • Nella ricettazione, se è in gioco l'ipotesi attenuata (secondo comma art. 648 c.p.), per il calcolo della prescrizione occorre fare riferimento alla pena del primo comma, seguendo la giurisprudenza consolidata.
  • Le contestazioni tecniche sull'idoneità o pericolosità di un oggetto (es. arma inservibile o da collezione) devono essere documentate in modo chiaro e integrarsi negli atti processuali per poter portare ad una assoluzione o all'applicazione della causa di non punibilità; la mera prova di insufficienza o contraddittorietà non basta.
  • Se si invoca la causa di non punibilità ex art. 131-bis o benefici ex art. 62-bis/art.133, è necessario che il giudice valuti compiutamente tutti gli indici rilevanti; l'insorgere della prescrizione può impedire una pronuncia sul merito se non emerge l'innocenza incontrovertibile.
  • In difesa, è utile sollevare tempestivamente la questione della prescrizione e documentare chiaramente le prove tecniche (CTU, consulenze di parte) qualora si chieda l'assoluzione per inesistenza del fatto o per non punibilità.

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