Cassazione Penale, Sentenza n. 12403/2026 del 02/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione a fine di cessione di sostanza stupefacente (art. 73 DPR 309/1990) relativa al ritrovamento di 500 gr di cocaina in uno zaino abbandonato. Il ricorrente contestava la sussistenza dei "gravi indizi" in particolare in relazione al riconoscimento operato mediante il sistema SARI (comparazione immagini), alla identificazione dell'indagato con le immagini rinvenute nel cellulare sequestrato (ritenendo possibili alternative spiegazioni circa la titolarità del telefono e delle foto), alla scarsa intellegibilità degli atti e al fatto che l'udienza si era svolta in videoconferenza; inoltre censurava l'utilizzo del silenzio dell'indagato in sede di interrogatorio come elemento a suo carico e chiedeva che venisse valutata la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del giudice del riesame.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente non evidenziassero una manifesta illogicità della motivazione del Tribunale del riesame, dato che quest'ultimo aveva ricostruito le fasi del controllo di polizia (fuga del passeggero, abbandono del veicolo, ritrovamento dello zaino con droga e contanti e del telefono), aveva valutato congiuntamente più elementi indizianti (comparazione SARI con ampia compatibilità, corrispondenza del sedile ritratto nei selfie con quello del veicolo fermato, prossimità del luogo di ritrovamento, contatti del telefono con l'utenza del difensore) e aveva rilevato l'assenza di una alternativa spiegazione posta dall'indagato. La Corte ha quindi ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale. Conseguenze pratiche: respinto il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p., deve versare equitativamente euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e la decisione è stata trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma indicata quale criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ricorda che il ricorso contro misure cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un nuovo apprezzamento dei fatti.
art. 73 DPR 309/1990
Norma sostanziale che disciplina la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; è l'imputazione provvisoria contestata al ricorrente (detenzione di 500 g di cocaina). La Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi rispetto a questa fattispecie.
art. 337 cod. pen.
Norma relativa al delitto di resistenza; la precedente ordinanza di merito era intervenuta con riferimento anche a contestazioni connesse a tale reato, ma il ricorso in cassazione verteva principalmente sulla misura cautelare per il reato di droga.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata ai fini della sintetica enunciazione del motivo di ricorso; la Corte la utilizza per inquadrare il motivo esposto ai sensi delle disposizioni sul deposito dei motivi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
art. 94, commi 1-ter e 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni applicate per l'inoltro della copia della decisione al Direttore dell'Istituto Penitenziario in cui è ristretto l'indagato, affinché siano adottati gli atti previsti dal comma 1-bis (es. comunicazioni per eventuali provvidenze).
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata quale parametro per la valutazione della legittimità della pronuncia sulle spese e sulla determinazione in forma equitativa della somma a carico del ricorrente, valutando l'assenza di dolo o colpa grave nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo per specifiche violazioni di legge o per manifesta illogicità della motivazione: non è lo strumento per rimettere in discussione la valutazione dei fatti fatta dal giudice del merito.
- La sussistenza dei "gravi indizi" può essere valutata cumulativamente: elementi di diversa natura (comparazione immagini, corrispondenze materiali come il sedile, prossimità temporale e geografica del ritrovamento, rinvenimento di ingenti somme e contatti telefonici) possono, presi congiuntamente, costituire quadro indiziario significativo anche se ciascun elemento isolato non appare definitivo.
- Il riconoscimento tramite sistemi automatizzati di comparazione di immagini (es. SARI) può contribuire alla prova indiziaria se accompagnato da altri riscontri concreti; la modalità di acquisizione (anche tramite videoconferenza) non invalida automaticamente la valutazione del collegio se la motivazione è comprensibile e coerente.
- Il fatto che il cellulare contenga foto o selfie di una persona non costituisce, di per sé, prova esclusiva della titolarità del telefono, ma in presenza di circostanze colleganti (luogo di ritrovamento, corrispondenze nell'abitacolo, contatti telefonici) può assumere rilievo indiziario rilevante.
- L'esercizio della facoltà di non rispondere non determina automaticamente un elemento di colpevolezza, ma la mancata produzione di una spiegazione alternativa solida può rendere più pregnanti gli indizi già emersi; tuttavia la difesa dovrà proporre spiegazioni alternative plausibili o mettere in dubbio la attendibilità/integrazione degli elementi probatori.
- Per contestare efficacemente misure cautelari fondate su riconoscimenti o su prove documentali, è strategico impugnare la catena di custodia, l'intelligibilità degli atti di indagine, l'attendibilità delle comparazioni tecniche e proporre spiegazioni alternative coerenti con i fatti.
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