Sentenza n. 5236/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Umbria che aveva annullato la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero aveva impugnato davanti al TAR il provvedimento del Questore che aveva revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, motivato sulla base di una condanna penale e della ritenuta pericolosità sociale. Il TAR aveva accolto il ricorso, rilevando un difetto di istruttoria e di motivazione quanto alla valutazione della situazione familiare e lavorativa dell’interessato, da ponderare comparativamente con l’interesse alla sicurezza pubblica. Il Ministero dell’interno e la Questura hanno appellato la sentenza deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 4 e 7, lett. c), del d.lgs. 286/1998. Secondo le amministrazioni, l’istruttoria avrebbe evidenziato la pericolosità sociale dello straniero, valutata insieme alla durata del soggiorno e al suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, sicché il provvedimento di revoca sarebbe stato adeguatamente motivato. Dal testo emerge che l’interessato aveva una lunga permanenza in Italia, conviveva con la moglie e due figli minori, entrambi affetti da disabilità neuropsichica, e svolgeva continuativamente un’attività lavorativa lecita. La revoca rinviava alla sentenza irrevocabile di condanna, ma non ricostruiva né ponderava adeguatamente il complessivo contesto personale e familiare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha affermato che, salvo i casi di reati ostativi, la revoca o il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possono fondarsi sul solo dato della condanna penale o su un automatismo sanzionatorio. L’amministrazione deve formulare uno specifico giudizio di pericolosità sociale e motivarlo attraverso una valutazione concreta e comparativa, considerando la natura e le caratteristiche del reato, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Nel caso concreto, il Questore aveva richiamato per relationem la condanna, ma non aveva adeguatamente valutato la lunga permanenza in Italia, la continuità dell’attività lavorativa, la presenza della moglie e dei due figli minori disabili, né il collegamento dei permessi familiari dei congiunti con quello del ricorrente e la necessità del suo sostegno economico. Il giudice ha distinto la gravità della condotta penale dal giudizio prognostico di pericolosità attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, ritenendo insufficiente sovrapporre il disvalore etico-sociale del comportamento alla specifica valutazione richiesta dalla disciplina del soggiorno. La formazione di una famiglia in Italia non costituisce una garanzia assoluta contro la revoca, ma rappresenta un elemento che l’amministrazione deve esaminare e ponderare. La partecipazione procedimentale, assicurata mediante preavviso di diniego, non ha compensato il deficit istruttorio e motivazionale dell’atto finale. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’art. 1, l. 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’art. 2, l. 3 agosto 1988, n. 327, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’art. 380 c.p.p., nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
La norma impone, fuori dai casi di reati ostativi, un giudizio concreto di pericolosità sociale e una valutazione comparativa che consideri anche durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo; la condanna penale non determina automaticamente il diniego o la revoca.
art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998
quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiede l’accertamento della sopravvenuta mancanza delle condizioni previste dal comma 4, mediante una valutazione effettiva e motivata della pericolosità sociale.
art. 6, paragrafo 1, direttiva 2003/109/CE
osta alla normativa di uno Stato membro [...] una lettura della norma ai sensi della quale un cittadino di un paese terzo può vedersi negato lo status di soggiornante di lungo periodo [...] per il solo motivo che ha precedenti penali, senza un esame specifico della sua situazione
Il diritto dell’Unione impedisce che precedenti penali comportino automaticamente il diniego dello status di soggiornante di lungo periodo; occorre esaminare la natura del reato, il pericolo per ordine pubblico o pubblica sicurezza, la durata del soggiorno e i legami con lo Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte appellata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca o il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possono fondarsi automaticamente sull’esistenza di una condanna penale, salvo i casi di reati ostativi previsti dalla legge; è necessario un concreto giudizio di pericolosità sociale.
- Il giudizio di pericolosità sociale deve essere motivato attraverso una valutazione specifica della natura e delle caratteristiche dei reati, della loro rilevanza prognostica attuale e della concreta minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
- Nella decisione sulla revoca o sul diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’amministrazione deve ponderare comparativamente l’interesse alla sicurezza pubblica con la durata del soggiorno e con l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
- Il richiamo per relationem alla sentenza penale non è sufficiente quando l’amministrazione non ricostruisce il contesto complessivo della vicenda e non esamina gli elementi personali e familiari rilevanti per il giudizio prognostico di pericolosità.
- La presenza di una famiglia sul territorio nazionale non impedisce in assoluto la revoca o il diniego del permesso di soggiorno, ma costituisce un elemento necessario della valutazione comparativa, soprattutto quando siano coinvolti figli minori con condizioni di disabilità e bisogni di assistenza.
- La partecipazione procedimentale dell’interessato, anche mediante preavviso di diniego, non sana il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento finale se l’amministrazione non valuta effettivamente gli elementi acquisiti o rappresentati.
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