Cassazione Civile, Sentenza n. 8532/2020 del 06/05/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Il paziente aveva convenuto il Ministero della Salute chiedendo il risarcimento del danno da contagio da virus HCV conseguente a emotrasfusione. Dopo il rigetto della domanda e dell’appello per prescrizione, la precedente sentenza d’appello era stata cassata dalla Cassazione; riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 6 marzo 2017, rigettava nuovamente l’appello. Rilevava che era provata soltanto la positività al virus, senza elementi sufficienti sul decorso della malattia, e liquidava equitativamente in 30.000 euro, all’attualità e comprensivi degli interessi compensativi, i postumi permanenti nella misura dell’80%, ritenuti consolidati alla data della CTU, quando il paziente aveva 84 anni. Poiché questi era morto a 86 anni, il giudice d’appello reputava non applicabile il criterio proporzionale fondato sulla durata della vita e detraeva dal risarcimento l’indennizzo già percepito ai sensi della L. 210/1992, pari all’attualità a 88.916,71 euro, concludendo per un saldo negativo. Gli eredi hanno proposto tre motivi: con i primi due, denunciando la violazione degli artt. 2056 e 1226 c.c., contestavano il mancato ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano e il criterio di liquidazione adottato in ragione del superamento dell’aspettativa media di vita; censuravano inoltre l’omessa valutazione del percorso medico-sanitario seguito dal paziente. Con il terzo motivo, denunciando la violazione dell’art. 2043 c.c. e della L. 210/1992, sostenevano che l’indennizzo, per la sua diversa natura, non potesse essere detratto dal risarcimento.
La decisione
La Cassazione ha accolto parzialmente i primi due motivi. Ha stabilito che, trattandosi di danno biologico iure hereditatis per invalidità permanente, la liquidazione deve essere effettuata secondo le tabelle del Tribunale di Milano, quali concretizzazione del criterio equitativo dell’art. 1226 c.c.; poiché il danneggiato è deceduto, l’importo tabellare va proporzionalmente ridotto in base alla durata effettiva della sopravvivenza, anziché essere liquidato con criterio equitativo puro o facendo riferimento alla sola aspettativa statistica di vita. La censura relativa al percorso medico-sanitario è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità quanto alla voce di danno invocata; inoltre, la Corte d’appello aveva rilevato la mancanza di prova su tale percorso. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.: l’indennizzo ex L. 210/1992, pur avendo natura diversa dal risarcimento, può essere integralmente scomputato per evitare una duplicazione patrimoniale a carico del Ministero in relazione al medesimo fatto lesivo. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1226 c.c.
La domanda è stata proposta per l’invalidità permanente ed il giudice di merito avrebbe dovuto fare applicazione, per la liquidazione del relativo danno, delle tabelle del Tribunale di Milano, munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall’art. 1226 c.c. e non applicare un criterio equitativo puro, privo peraltro di parametri di riferimento.
Per la liquidazione equitativa del danno biologico da invalidità permanente, le tabelle del Tribunale di Milano costituiscono la concretizzazione del criterio previsto dall’art. 1226 c.c.; non è corretto ricorrere a un criterio equitativo puro privo di parametri.
art. 2056 c.c.
Il danno tabellarmente determinato dovrà pertanto dal giudice di merito essere proporzionalmente ridotto avuto riguardo al tempo di effettiva sopravvivenza del danneggiato.
Nel liquidare il danno risarcibile secondo i criteri applicabili al danno aquiliano, il giudice deve considerare, quando la domanda è iure hereditatis e la vittima è deceduta, la durata effettiva della sopravvivenza, riducendo proporzionalmente l’importo tabellare.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.
La Corte dichiara inammissibile il motivo sullo scomputo dell’indennizzo perché la censura non si discosta dall’indirizzo di legittimità applicabile, secondo cui l’indennizzo già corrisposto può essere detratto dal risarcimento.
art. 2043 c.c.
Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all’attribuzione indennitaria regolata dalla L. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.
Nel giudizio risarcitorio per contagio da emotrasfusione infetta, l’indennizzo già percepito ai sensi della L. 210/1992 può essere integralmente scomputato dal risarcimento, nonostante la diversa natura dei due benefici, per evitare una duplicazione di attribuzioni patrimoniali a carico del medesimo soggetto per lo stesso fatto lesivo.
L. 210/1992
Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all’attribuzione indennitaria regolata dalla L. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.
L’indennizzo previsto dalla L. 210/1992 è distinto dal risarcimento, ma l’importo già erogato è scomputabile integralmente dalle somme risarcitorie dovute per il medesimo contagio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo ed il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La disposizione individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con i primi due motivi; la Corte li accoglie parzialmente nei limiti indicati in motivazione.
Massime di principio
- Quando gli eredi chiedono iure hereditatis il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente maturato dalla vittima prima della morte, la liquidazione va effettuata mediante le tabelle del Tribunale di Milano, quali concretizzazione del criterio equitativo, e non con un criterio equitativo puro privo di parametri.
- Se il danneggiato muore, il danno biologico trasmissibile agli eredi va commisurato alla durata effettiva della vita successiva al consolidamento del danno: l’importo tabellare deve essere proporzionalmente ridotto secondo il rapporto tra gli anni effettivamente vissuti e quelli che sarebbero stati presumibilmente vissuti in base alle statistiche di mortalità.
- Nel giudizio risarcitorio contro il Ministero della Salute per contagio da emotrasfusione infetta, l’indennizzo già corrisposto ai sensi della L. 210/1992, pur distinto per natura dal risarcimento, può essere integralmente scomputato per evitare che il danneggiato riceva due attribuzioni patrimoniali dal medesimo soggetto in relazione allo stesso fatto lesivo.
- La censura relativa a un percorso medico-sanitario non valutato è inammissibile per difetto di specificità se non chiarisce quale voce di danno sia dedotta e se il giudice di merito abbia rilevato la mancata prova dei fatti allegati.
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