Cassazione Civile, Sentenza n. 8529/2020 del 06/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (familiari)
La controversia
Una bambina di dieci anni, mentre era in bicicletta, morì dopo essere stata investita da un’autovettura di proprietà di una conducente, assicurata per la r.c.a. dalla compagnia poi ricorrente. Il Tribunale di Udine aveva respinto le domande risarcitorie dei familiari, ritenendo esclusiva la colpa della vittima. In appello, la Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 161/2018 depositata il 23 aprile 2018, riformò la decisione limitatamente ai genitori adottivi e alla nonna materna, riconoscendo la responsabilità esclusiva della conducente. La ricostruzione valorizzò la sentenza di patteggiamento e la manovra di sorpasso vietata, eseguita in prossimità di un’intersezione senza verificare che fosse sicura; l’ombra presente sul tratto stradale fu considerata ragione di maggiore cautela, non esimente. La compagnia fu condannata in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidati in euro 257.000 al padre, euro 362.500 alla madre ed euro 136.320 alla nonna, oltre a circa euro 5.000 di danni patrimoniali al padre, accessori e spese. La compagnia propose sei motivi. Primo: nullità della citazione e del mandato per conflitto d’interessi, sul presupposto di un possibile concorso di colpa del genitore vigilante. Secondo: falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e violazione degli artt. 145 C.d.S. e 1227 c.c., sostenendo che la ciclista non avesse concesso la precedenza e che dovesse riconoscersi una sua condotta gravemente colposa. Terzo: motivazione apparente e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la ricostruzione della colpa esclusiva della conducente anche rispetto ad alcuni atti del procedimento penale. Quarto: omesso esame del fatto decisivo costituito dal passaggio di un’altra vettura. Quinto: violazione dei criteri di liquidazione equitativa, contestando la valutazione del danno dei genitori — anche in relazione alla successiva adozione di un altro bambino — e l’entità delle somme rispetto alle tabelle milanesi. Il ricorso fu notificato soltanto agli originari appellanti e non alla conducente, litisconsorte necessaria; la Corte ritenne tuttavia superflua l’integrazione del contraddittorio, data l’infondatezza del ricorso. La nonna paterna e gli zii non ottennero il risarcimento in appello; uno degli originari attori, deceduto dopo la decisione di merito, era rimasto soccombente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva indicato, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dove la questione del conflitto d’interessi fosse stata riproposta in appello; inoltre, la possibile corresponsabilità del genitore avrebbe potuto rilevare ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ma non integrava di per sé un conflitto d’interessi tecnico. Il secondo motivo è stato giudicato in parte inammissibile e in parte infondato: gli attori avevano invocato la colpa esclusiva o prevalente della conducente e la ricostruzione della dinamica, riservata al merito, aveva individuato una condotta della conducente da sola idonea a causare il sinistro; la censura relativa alla condotta della ciclista era generica e investiva valutazioni di fatto non sindacabili nei termini prospettati. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti inammissibili o comunque infondati: la motivazione della Corte territoriale era comprensibile e il passaggio dell’altra vettura era stato preso in considerazione. Il quinto motivo è stato rigettato perché chiedeva una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e del quantum; le contestazioni erano generiche e la liquidazione, pur elevata, non risultava manifestamente sproporzionata o implausibile, né emergevano duplicazioni o incongruità radicali dei criteri. La Cassazione ha precisato che il sindacato sulla liquidazione equitativa è consentito, tra l’altro, se i criteri non sono enunciati, sono manifestamente incongrui, radicalmente contraddittori o conducono a un risultato macroscopicamente sproporzionato, condizioni non ravvisate nel caso. La compagnia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 9.000 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato sussistente l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c., n. 6
Il motivo è inammissibile, perchè la relativa doglianza è formulata in ricorso in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6: infatti, la parte – cui i controricorrenti obiettano appunto di non avere reagito in sede di gravame di merito alla mancata pronuncia sul punto ad opera del tribunale – non deduce in ricorso in quale sede processuale la questione sarebbe stata sottoposta non solo e non tanto al giudice di primo grado, ma anche, sia pure sotto forma di riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., a quello di appello.
Il ricorrente per cassazione che denuncia l’omessa decisione su una questione deve indicare puntualmente dove e come essa sia stata proposta e riproposta nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
art. 346 c.p.c.
Il motivo è inammissibile, perchè la relativa doglianza è formulata in ricorso in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6: infatti, la parte – cui i controricorrenti obiettano appunto di non avere reagito in sede di gravame di merito alla mancata pronuncia sul punto ad opera del tribunale – non deduce in ricorso in quale sede processuale la questione sarebbe stata sottoposta non solo e non tanto al giudice di primo grado, ma anche, sia pure sotto forma di riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., a quello di appello.
Una questione non accolta o non esaminata in primo grado deve essere riproposta in appello; chi deduce in cassazione che il giudice d’appello l’abbia trascurata deve indicare la relativa riproposizione.
art. 1227 c.c., comma 1
perchè l’eventualità che la madre della vittima potesse essere corresponsabile avrebbe a tutto concedere fondato l’applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, a suo carico, ma non generato alcun conflitto di interessi in senso tecnico.
La possibile corresponsabilità del genitore per la condotta della vittima può rilevare come concorso colposo ai fini della riduzione del risarcimento, ma non determina, per ciò solo, un conflitto d’interessi tecnico.
art. 2054 c.c., comma 1
dagli atti di causa come riprodotti in quelli legittimamente esaminabili da questa Corte risulta che gli attori hanno sempre invocato la colpa esclusiva o altamente prevalente dell’investitrice e comunque l’accertamento del giudice del merito ha riguardato la ricostruzione in fatto della dinamica, sicchè l’esito può adeguatamente avere comportato l’individuazione in quella della convenuta originaria della condotta di per sè sola idonea a causare il sinistro;
La decisione conferma l’accertamento della responsabilità esclusiva della conducente sulla base della ricostruzione concreta della dinamica e della condotta ritenuta da sola causalmente idonea; la censura sulla valutazione di fatto non consente di rinnovare in cassazione tale accertamento fuori dai vizi deducibili.
art. 145 C.d.S., commi 2 e 6
In particolare, la responsabilità esclusiva della Z. fu desunta dalla sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., pronunciata a suo carico, una volta ricostruito il sinistro come ascrivibile alla disattenzione della conducente della vettura, impegnata ad effettuare una manovra di sorpasso non solo vietata, in quanto eseguita in prossimità di un’intersezione, ma soprattutto posta in essere senza accertare se questa potesse essere effettuata in sicurezza e senza creare pericoli; e si precisò che l’ombra gravante sul tratto di strada interessato dal sinistro non avrebbe potuto considerarsi un’esimente, ma anzi un motivo di maggiore attenzione.
La manovra di sorpasso vietata in prossimità di un’intersezione e compiuta senza verificarne la sicurezza integra, secondo l’accertamento di merito confermato, una condotta colposa rilevante nella causazione del sinistro; condizioni di visibilità ridotta impongono maggiore attenzione e non operano come esimente.
art. 115 c.p.c.
I due motivi, se non inammissibili per investire direttamente la complessiva ricostruzione in fatto operata dal giudice del merito, sono comunque infondati, visto che la motivazione c’è ed è, nei suoi passaggi logici, pienamente comprensibile, mentre anche del fatto del transito di altra vettura la corte territoriale ha tenuto conto (a pag. 23, paragrafi dal secondo in poi), nella ricostruzione della condotta dell’originaria convenuta.
La deduzione di violazione delle regole processuali sulla prova non può essere usata per ottenere una nuova valutazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito; nel caso, la Corte ha ritenuto che il fatto indicato fosse stato considerato.
art. 116 c.p.c.
I due motivi, se non inammissibili per investire direttamente la complessiva ricostruzione in fatto operata dal giudice del merito, sono comunque infondati, visto che la motivazione c’è ed è, nei suoi passaggi logici, pienamente comprensibile, mentre anche del fatto del transito di altra vettura la corte territoriale ha tenuto conto (a pag. 23, paragrafi dal secondo in poi), nella ricostruzione della condotta dell’originaria convenuta.
La censura relativa alla valutazione delle prove non consente di rimettere alla Cassazione la ricostruzione dei fatti, salvo vizi deducibili; la Corte ha verificato che la motivazione fosse comprensibile e che il fatto asseritamente trascurato fosse stato esaminato.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
I due motivi, se non inammissibili per investire direttamente la complessiva ricostruzione in fatto operata dal giudice del merito, sono comunque infondati, visto che la motivazione c’è ed è, nei suoi passaggi logici, pienamente comprensibile, mentre anche del fatto del transito di altra vettura la corte territoriale ha tenuto conto (a pag. 23, paragrafi dal secondo in poi), nella ricostruzione della condotta dell’originaria convenuta.
La motivazione non è apparente quando esiste ed è comprensibile nei suoi passaggi logici; la censura non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
I due motivi, se non inammissibili per investire direttamente la complessiva ricostruzione in fatto operata dal giudice del merito, sono comunque infondati, visto che la motivazione c’è ed è, nei suoi passaggi logici, pienamente comprensibile, mentre anche del fatto del transito di altra vettura la corte territoriale ha tenuto conto (a pag. 23, paragrafi dal secondo in poi), nella ricostruzione della condotta dell’originaria convenuta.
La doglianza di omesso esame non è fondata se il fatto indicato è stato in realtà considerato nella ricostruzione del giudice di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Pertanto, la censura in sede di legittimità di una valutazione equitativa del danno è ammessa in caso di omessa enunciazione dei criteri in motivazione, oppure di loro manifesta incongruità rispetto al caso concreto, oppure di radicale contraddittorietà, oppure di macroscopica contrarietà a dati di comune esperienza, ovvero ancora tali da condurre ad una quantificazione particolarmente ed evidentemente sproporzionata per eccesso o per difetto (Cass. ord. 25/05/2017, n. 13153; Cass. 08/11/2007, n. 23304): e, nella specie, difettano tutti tali presupposti, per la congruenza della complessiva loro valutazione.
La liquidazione equitativa è censurabile in cassazione soltanto nei casi di mancata indicazione dei criteri, manifesta incongruità, contraddittorietà radicale, macroscopica contrarietà all’esperienza comune o sproporzione evidente del risultato.
art. 378 c.p.c.
In esito all’adunanza camerale del 12/04/2019, prodotte dalle parti memorie, è pronunciata ordinanza interlocutoria 23/07/2019, n. 19934, di rimessione alla pubblica udienza: per la quale la ricorrente e le controricorrenti depositano, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., ulteriori memorie.
La norma è richiamata esclusivamente in relazione al deposito delle memorie; la sentenza non ne ricava un principio sostanziale o processuale ulteriore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
In caso di rigetto dell’impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Il comma 1-bis individua il contributo unificato assunto come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in conseguenza del rigetto, ove il contributo sia dovuto.
art. 2056 c.c.
La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. pura, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicchè, pur nell’esercizio di un potere di carattere ampiamente discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento (Cass. 13/09/2018, n. 22272; Cass. ord. 20/06/2019, n. 16595).
La liquidazione equitativa richiede un prudente apprezzamento dei fattori rilevanti nel caso concreto e una motivazione che renda intelligibile il peso loro attribuito e verificabile il rispetto del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento.
Massime di principio
- La questione non accolta o non esaminata in primo grado deve essere riproposta in appello; chi denuncia in cassazione che il giudice d’appello non l’abbia esaminata deve indicare in modo specifico dove e come essa sia stata riproposta, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La possibile corresponsabilità del genitore per la condotta della vittima può rilevare ai fini del concorso colposo e della riduzione del risarcimento, ma non integra, per ciò solo, un conflitto d’interessi tecnico.
- La ricostruzione della dinamica del sinistro e la valutazione delle condotte causali appartengono al giudizio di merito; in cassazione non possono essere sostituite da una diversa lettura delle risultanze istruttorie se la censura non denuncia un vizio ammissibile e specificamente individuato.
- La liquidazione equitativa del danno deve essere motivata in modo da rendere riconoscibile il percorso seguito e il peso dei fattori rilevanti; è censurabile in cassazione per omissione dei criteri, manifesta incongruità, radicale contraddittorietà, macroscopica contrarietà all’esperienza comune o quantificazione evidentemente sproporzionata.
- La sola entità elevata della liquidazione equitativa non ne determina l’illegittimità, quando la valutazione complessiva sia congruente e non risulti manifestamente sproporzionata o implausibile.
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