Cassazione Civile, Sentenza n. 8545/2020 del 06/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente, cittadino liberiano, aveva domandato in via principale lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, ulteriormente, il permesso per motivi umanitari. Aveva riferito di avere lasciato la Liberia per il timore di essere ucciso a causa della militanza nel partito di opposizione: membri del partito al governo avrebbero ucciso il padre e il fratello, impegnato nella campagna elettorale, sarebbe scomparso. Dopo avere lasciato la famiglia in Sierra Leone, aveva attraversato Guinea Conakry, Mali, Burkina Faso, Niger e Libia; in Libia sarebbe stato arrestato e torturato perché cristiano, riportando cicatrici, prima di fuggire e raggiungere l’Italia. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 597/2018 depositata il 25 settembre 2018, aveva confermato. Il primo motivo denunciava violazione delle norme sullo status di rifugiato e omesso esame di fatto decisivo: il ricorrente sosteneva che la documentazione sulla propria militanza politica imponesse di valutare il rischio nel contesto in cui viveva in Liberia. Il secondo motivo censurava il rigetto della protezione sussidiaria, sostenendo che non fosse stato considerato il rischio terroristico nell’area del Sahel e deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo. Il terzo motivo contestava il diniego della protezione umanitaria: invocava l’arresto e le torture subite in Libia, il viaggio compiuto, la compromissione di diritti fondamentali in Liberia e l’integrazione in Italia, denunciando anche l’omesso esame di fatti decisivi. Il quarto motivo deduceva la nullità della sentenza quanto alla domanda subordinata di riconoscimento del diritto di asilo direttamente ai sensi dell’art. 10 Cost.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Sullo status di rifugiato ha ritenuto decisiva l’attualità del rischio personale: la Corte d’appello aveva accertato che il mutato quadro politico liberiano, seguito alla vittoria elettorale del partito di opposizione e all’insediamento del suo leader alla presidenza nel gennaio 2018, rendeva inattuale il pericolo, e il ricorrente non aveva indicato un fatto storico decisivo, specifico e discusso, omesso dal giudice di merito. Sulla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), ha confermato che non risultava attuale il rischio individuale di tortura o trattamento inumano o degradante in Liberia; quanto alla lett. c), il rischio terroristico, da solo, non dimostrava il livello di violenza indiscriminata richiesto e la censura mirava a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita nei limiti del vizio denunciato. Sulla protezione umanitaria ha precisato che le violazioni subite in un Paese di transito sono rilevanti se il richiedente allega una connessione con la domanda e una vulnerabilità personale, ad esempio conseguenze traumatiche o fisiche; tali elementi non erano stati specificamente dedotti. La povertà generale del Paese d’origine e il solo livello di integrazione in Italia non bastano: occorre una valutazione comparativa concreta fra la condizione individuale nel Paese d’origine e l’integrazione raggiunta, in relazione al rischio di privazione del nucleo essenziale dei diritti umani. Infine, ha respinto la censura sul diritto di asilo ex art. 10 Cost., affermando che la tutela costituzionale è attuata integralmente attraverso lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e il permesso umanitario, senza un autonomo spazio residuale di applicazione diretta. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 251/2007, artt. 7 e 8
il riconoscimento dello status di rifugiato, si caratterizza per la circostanza che lo straniero non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale in precedenza dimorava abitualmente, per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita; sicchè la situazione socio politica o normativa del paese di provenienza in tanto è rilevante in quanto si correla alla posizione del singolo richiedente, il quale sia personalmente esposto al rischio nel caso di rimpatrio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica
Il rischio persecutorio deve essere personale e diretto; le condizioni politiche e normative del Paese d’origine rilevano nella misura in cui si correlano alla posizione individuale del richiedente e alla sua esposizione a specifiche misure lesive in caso di rimpatrio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nella specie, non avendo il ricorrente indicato alcun fatto decisivo relativo alla sua specifica posizione il cui esame sarebbe stato omesso e che avrebbe condotto ad una decisione diversa, la situazione legittimante il riconoscimento della massima protezione, non emersa nel giudizio di merito, non può essere rivalutata in sede di legittimità.
Il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, relativo alla posizione specifica, discusso e omesso; non consente di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione del merito.
D.Lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. b)
In merito alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), valgono le ragioni richiamate dal giudice di merito nel senso della non attualità della situazione prospettata dal richiedente, che esclude il paventato timore di essere sottoposto a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante nel Paese di origine.
La protezione sussidiaria prevista dalla lett. b) presuppone un rischio attuale di tortura o di pena o trattamento inumano o degradante nel Paese d’origine; un pericolo non più attuale non integra il presupposto.
D.Lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. c)
In tal senso, la valutazione del giudice di merito è stata compiuta in coerenza con i richiamati presupposti normativi, nè risulta contraddetta dal paventato rischio terrorismo, inidoneo di per sè ad assumere i livelli di pericolosità generalizzata richiesti dalla disposizione sopra richiamata.
Il rischio terroristico, considerato isolatamente, non dimostra il livello di violenza indiscriminata richiesto per la protezione sussidiaria; occorre una minaccia grave e individuale derivante da un conflitto armato, con la soglia di intensità indicata dalla disposizione.
D.Lgs. n. 286/1998, art. 5, comma 6
il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su un’ effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.
La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa effettiva e individualizzata fra la situazione nel Paese d’origine e l’integrazione in Italia, per verificare se il rimpatrio comporti una compromissione dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale.
D.Lgs. n. 25/2008, art. 32, comma 3
il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su un’ effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.
La disposizione, nel quadro della protezione umanitaria allora applicabile, va letta insieme all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998: il riconoscimento non discende dalla sola integrazione, ma da una comparazione individualizzata con la condizione che il richiedente affronta in caso di rimpatrio.
art. 10, comma 3, Cost.
Con riguardo al diritto di asilo, costituzionalmente garantito, questa Corte ha già precisato che “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine residuale di diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3”
Il diritto di asilo costituzionale è attuato e regolato dalle forme tipiche di protezione previste dalla legislazione; non residua un autonomo diritto direttamente azionabile ai sensi dell’art. 10, comma 3, Cost.
art. 2697 c.c.
In sostanza, il vissuto nel Paese di transito può rilevare ove abbia determinato nel richiedente una situazione di vulnerabilità per i traumi psichici e le condizioni fisiche riportate (Cass. n. 13096 del 15/05/2019), situazione che qui il ricorrente non ha dedotto e che non può essere automaticamente fatta discendere dal suo trascorso, considerato che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018).
Il richiedente deve allegare i fatti costitutivi del diritto invocato; le esperienze vissute in un Paese di transito non determinano automaticamente vulnerabilità, ma rilevano se siano dedotte le conseguenze personali, fisiche o psichiche che ne derivano.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Lo status di rifugiato richiede un fondato timore di persecuzione personale e diretta; il quadro socio-politico del Paese d’origine è rilevante solo se collegato alla specifica posizione del richiedente e al rischio individuale in caso di rimpatrio.
- Il giudizio sull’attualità e sulla personalizzazione del rischio di persecuzione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In cassazione non è possibile ottenerne la rivalutazione senza indicare un fatto storico, decisivo e discusso, il cui esame sia stato omesso.
- La protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), richiede un rischio attuale e individuale di tortura o pena o trattamento inumano o degradante nel Paese d’origine.
- La protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), presuppone violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato di intensità tale da determinare, per la sola presenza del civile nell’area interessata, un rischio effettivo di minaccia grave e individuale. La mera allegazione di un rischio terroristico non è sufficiente, da sola, a soddisfare questa soglia.
- La protezione umanitaria, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, richiede una valutazione comparativa concreta e individualizzata della situazione nel Paese d’origine e dell’integrazione raggiunta in Italia, per accertare se il rimpatrio comporti la privazione del nucleo essenziale dei diritti umani e della dignità personale. Non bastano, isolatamente, né l’integrazione in Italia né la compromissione generale dei diritti umani o la povertà nel Paese d’origine.
- Le violazioni o le esperienze traumatiche subite in un Paese di transito possono rilevare ai fini della vulnerabilità se il richiedente allega la loro connessione con la domanda e le conseguenze personali, fisiche o psichiche; la vulnerabilità non si presume automaticamente dal solo fatto del transito o del vissuto riferito.
- Il diritto di asilo previsto dall’art. 10, comma 3, Cost. è attuato dalle forme di protezione tipizzate dalla normativa; non residua un autonomo spazio di applicazione diretta al di fuori dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
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