Cassazione Civile, Sentenza n. 8530/2020 del 06/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
A seguito di un sinistro stradale, il danneggiato aveva promosso una prima causa per ottenere il risarcimento dei danni materiali alla vettura, definita con sentenza del giudice di pace del 5 marzo 2013; prima di tale decisione, il 13 febbraio 2013, aveva introdotto davanti allo stesso giudice una seconda causa per ottenere separatamente il risarcimento dei danni alla persona. In quest’ultima causa il giudice di pace aveva riconosciuto Euro 6.072, oltre alle spese. L’assicuratrice aveva impugnato la decisione e il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1969/2017 depositata il 15 dicembre 2017, aveva accolto l’appello, ravvisando un ingiustificato frazionamento della tutela risarcitoria. Il danneggiato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 31, 40, 104 e 34 c.p.c., sostenendo che le Sezioni Unite n. 4090/2017 avrebbero escluso, in mancanza di una previsione normativa, la sanzione d’irriproponibilità delle domande frazionate; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 100 c.p.c., deducendo un interesse oggettivo al frazionamento per la maggiore celerità della domanda relativa ai danni materiali e per il più snello procedimento davanti al giudice di pace. L’assicuratrice ha resistito; il proprietario del veicolo è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i due motivi. Ha applicato i principi delle Sezioni Unite n. 4090/2017: i diversi crediti risarcitori derivanti da un unico fatto illecito, quando sono fondati sul medesimo fatto costitutivo e riconducibili al medesimo ambito di possibile giudicato, possono essere azionati separatamente solo in presenza di un interesse oggettivamente valutabile. Nel caso concreto, il danneggiato era guarito entro il centottantesimo giorno dal sinistro e avrebbe potuto mettere in mora il debitore anche per i danni fisici e formulare fin dall’inizio un’unica domanda risarcitoria; non risultava quindi un interesse oggettivo alla separazione. La sola maggiore speditezza del procedimento per una componente del credito, né la competenza per valore dei giudici aditi, giustificano il frazionamento a fronte dei maggiori costi e oneri per la controparte e per il sistema giudiziario. La domanda proposta per seconda è stata pertanto considerata inammissibile per difetto dell’interesse ad agire in via frazionata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.900 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato sussistente l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
ciò che fonda la conclusione dell’inammissibilità, per difetto di interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c., inteso nello specifico senso di agire in via frazionata, della domanda proposta per seconda e di ogni altra successiva.
L’interesse ad agire deve sussistere anche rispetto alla scelta di frazionare la tutela: in assenza di un interesse oggettivamente valutabile, la domanda successiva che aziona separatamente una componente del medesimo credito risarcitorio è inammissibile.
art. 2 Cost.
Se non altro in applicazione dei doveri generali minimi indefettibili di solidarietà sociale imposti a chiunque, quale clausola generale, dall’art. 2 Cost., la ponderazione comparativa dei maggiori vantaggi, eventualmente o in tesi ricavabili da un creditore dall’atomizzazione delle sue pretese in termini di sola abbreviazione dei tempi, con gli svantaggi concretantisi nei sicuri maggiori costi e negli oneri certamente più ingenti, non solo patrimoniali e soprattutto non esclusivamente della sua sola controparte, ma anche dell’apparato giudiziario, afflitto da cronica limitatezza di risorse e dall’esigenza imperiosa della razionalità del loro impiego, deve vedere soccombenti i primi.
I doveri di solidarietà sociale impongono di ponderare il vantaggio individuale perseguito con la frammentazione delle pretese rispetto ai maggiori oneri imposti alla controparte e all’apparato giudiziario; la sola abbreviazione dei tempi non prevale su tali costi.
art. 111 Cost.
Il Tribunale di Brindisi accolse il gravame e rilevò come preminente la finalità dilatoria della strategia difensiva e consumata la violazione del divieto di frazionamento della tutela giudiziaria, riferita all’azione risarcitoria, in ossequio ai doveri di buona fede e correttezza processuale derivanti dall’introduzione nell’art. 111 Cost., del principio del giusto processo, richiamando Cass. Sez. U. n. 23726 del 2007 e la giurisprudenza di legittimità successiva.
Nel caso concreto il Tribunale aveva collegato il divieto di frazionamento della tutela ai doveri di buona fede e correttezza processuale e al principio del giusto processo. La Cassazione conferma il rigetto sulla base dei principi che richiedono un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
Quando il ricorso è rigettato e sussistono i presupposti temporali previsti, la Corte dà atto dell’obbligo della parte ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
L’ulteriore contributo unificato è commisurato a quello dovuto per il ricorso secondo il comma 1-bis, ove tale contributo sia dovuto.
Massime di principio
- Quando più componenti del danno risarcitorio derivano da un unico fatto illecito e sono fondate sul medesimo fatto costitutivo, con accertamenti riconducibili al medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, il danneggiato non può di regola farle valere in giudizi distinti; la tutela frazionata è ammissibile solo se sussiste un interesse oggettivamente valutabile.
- La mera prospettazione di una maggiore rapidità del procedimento per una delle componenti del credito, o la diversa competenza per valore dei giudici, non costituisce da sola un interesse oggettivamente valutabile sufficiente a giustificare il frazionamento, se confrontata con l’aggravio di costi e oneri per la controparte e con la moltiplicazione delle attività giudiziarie.
- Il credito risarcitorio derivante da un unico illecito resta unitario pur articolandosi in componenti patrimoniali e non patrimoniali; la loro separata azionabilità può determinare duplicazione dell’istruttoria e dispersione della conoscenza della vicenda sostanziale.
- La domanda proposta successivamente per una componente del danno, in difetto di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, è inammissibile per difetto dell’interesse ad agire in via frazionata.
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