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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8531/2020 del 06/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, già dipendente della società e delle sue danti causa, morì a settantacinque anni per mesotelioma pleurico, dedotto come conseguenza dell’esposizione all’amianto durante il rapporto di lavoro. La vedova e le due figlie agirono per ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, mentre per i danni patiti dal lavoratore prima della morte era stata proposta separata domanda. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2286/2014, riconobbe la responsabilità della società e liquidò Euro 238.952 alla vedova ed Euro 169.796 a ciascuna figlia, oltre interessi. In appello, la Corte d’appello di Venezia confermò la responsabilità e rideterminò il danno in Euro 200.000 per la vedova e Euro 130.000 per ciascuna figlia. Le congiunte ricorsero in via principale con quattro motivi, contestando, in sostanza, la quantificazione equitativa: l’incidenza attribuita alla tenuità della colpa; il mancato carattere vincolante delle tabelle di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale; il peso attribuito alle modalità concrete dell’assistenza prestata al coniuge; e la misura finale, anche in relazione alla personalizzazione e agli elementi dedotti. La società propose ricorso incidentale con sei motivi: i primi cinque negavano la responsabilità datoriale e il nesso causale tra esposizione e malattia, contestando la valutazione della consulenza tecnica d’ufficio, della relazione Contarp dello Spisal e delle testimonianze, nonché la motivazione e la prova delle cautele adottate; l’ultimo contestava il riconoscimento e la quantificazione del danno parentale per asserita insufficienza di allegazione e prova e duplicazione risarcitoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Quanto ai primi cinque motivi incidentali, ha ritenuto decisivo il giudicato esterno formatosi nella parallela controversia tra le stesse parti relativa ai danni iure hereditatis: la sentenza definitiva n. 7639/2019 aveva accertato la responsabilità della società per la morte del lavoratore, sicché non era possibile rimettere in discussione nel giudizio relativo ai danni iure proprio il nesso causale e la colpa datoriale. Ha rigettato tutti i motivi principali sul quantum: le tabelle di Milano non costituiscono criterio vincolante o concretizzazione paritaria dell’equità nazionale per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale; la Corte territoriale aveva considerato i fattori rilevanti e motivato la quantificazione, senza che ricorressero omissioni o incongruità manifeste sindacabili in cassazione. La tenuità della colpa era stata evocata in via recessiva e non risultava determinante; non sussisteva un diritto alla liquidazione del valore medio tabellare. È stato rigettato anche l’ultimo motivo incidentale: la contestazione sulla prova era generica e la censura di duplicazione non aveva fondamento, poiché era stata liquidata un’unica voce di danno per ciascuna congiunta. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza. La Corte ha inoltre dichiarato sussistenti, per entrambe le impugnazioni rigettate, i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    in tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, l’accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonchè alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti iure hereditatis, costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art. 2043 c.c., per il ristoro del pregiudizio subito iure proprio, restando irrilevante che l’azione ex art. 2087 c.c., abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l’assenza di rimproverabilità soggettiva, giacchè la definitiva statuizione sull’esistenza dell’elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento

    L’accertamento definitivo del nesso causale e della colpa datoriale nella domanda dei congiunti iure hereditatis produce giudicato esterno nella distinta azione iure proprio per il danno parentale.

  • art. 2087 c.c.

    in tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, l’accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonchè alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti iure hereditatis, costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art. 2043 c.c., per il ristoro del pregiudizio subito iure proprio, restando irrilevante che l’azione ex art. 2087 c.c., abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l’assenza di rimproverabilità soggettiva, giacchè la definitiva statuizione sull’esistenza dell’elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento

    La natura contrattuale dell’azione ex art. 2087 c.c. e il relativo regime della colpa non impediscono che l’accertamento definitivo della colpa datoriale, compiuto nel giudizio iure hereditatis, abbia efficacia di giudicato esterno nella distinta azione iure proprio.

  • art. 2697 c.c.

    Infatti, la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. pura, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicchè pur nell’esercizio di un potere di carattere ampiamente discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento

    La liquidazione equitativa richiede che il giudice espliciti il peso dei fattori rilevanti, così da rendere verificabile il percorso logico e il rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento.

  • art. 115 c.p.c.

    La norma è menzionata soltanto nelle censure della ricorrente incidentale; la Corte non formula un’interpretazione autonoma.

  • art. 116 c.p.c.

    La norma è menzionata soltanto nelle censure della ricorrente incidentale; la Corte non formula un’interpretazione autonoma.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La norma è richiamata nelle censure incidentali, ma la Corte non ne fornisce un’interpretazione autonoma.

  • art. 360 c.p.c.

    La possibilità di censurare quell’estrinsecazione in questa sede è ammessa, com’è noto, in caso di omessa enunciazione dei criteri in motivazione, oppure di loro manifesta incongruità rispetto al caso concreto, oppure di radicale contraddittorietà oppure di macroscopica contrarietà a dati di comune esperienza, ovvero ancora tali da condurre ad una quantificazione particolarmente ed evidentemente sproporzionata per eccesso o per difetto

    La valutazione equitativa del danno è sindacabile in cassazione quando la motivazione omette i criteri, presenta incongruità manifesta o contraddittorietà radicale, contrasta macroscopicamente con la comune esperienza o determina una quantificazione evidentemente sproporzionata.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Infine, poichè tanto il ricorso principale che quello incidentale sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono rigettati, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a ciascuna delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la rispettiva impugnazione

    In caso di rigetto dell’impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Infine, poichè tanto il ricorso principale che quello incidentale sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono rigettati, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a ciascuna delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la rispettiva impugnazione

    La disposizione ha introdotto l’obbligo processuale, in caso di rigetto dell’impugnazione, del versamento dell’ulteriore contributo unificato alle condizioni previste dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L’accertamento definitivo del nesso causale tra condotta datoriale e morte del lavoratore, nonché della colpa del datore, reso nella causa promossa dai congiunti iure hereditatis, fa stato come giudicato esterno nella distinta causa promossa dagli stessi congiunti iure proprio per il danno da perdita del rapporto parentale.
  • Per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, le tabelle del Tribunale di Milano non costituiscono una concretizzazione vincolante o paritaria dell’equità su tutto il territorio nazionale; non sussiste un diritto alla liquidazione del valore medio tabellare.
  • La liquidazione equitativa deve considerare i fattori concretamente incidenti sul danno e dar conto in motivazione del peso attribuito a ciascuno, rendendo verificabile il percorso logico e il rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento.
  • La liquidazione equitativa è censurabile in cassazione solo nei casi di omissione dei criteri motivazionali, manifesta incongruità rispetto al caso concreto, radicale contraddittorietà, macroscopico contrasto con dati di comune esperienza o quantificazione evidentemente sproporzionata.
  • Il danno non patrimoniale del prossimo congiunto può essere provato anche per presunzioni, facendo riferimento alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta; contestazioni generiche sulla mancanza di prova o allegazione non sono sufficienti a scalfire l’accertamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDanno non patrimonialeOnere della prova

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