Cassazione Civile, Sentenza n. 8528/2020 del 06/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale, attribuito in via esclusiva a un veicolo rimasto ignoto, convenendo la compagnia designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il Tribunale di Cosenza aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 113/2018 depositata il 16 gennaio 2018, aveva confermato il rigetto, ritenendo non dimostrata la dinamica del sinistro. La ricostruzione si fondava sulla deposizione dell’unico altro soggetto presente ai fatti, un terzo trasportato sopravvissuto, che i giudici di merito avevano ritenuto nulla per incapacità a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c. Il ricorrente ha proposto due motivi, entrambi denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 246 e 157 c.p.c. Con il primo ha sostenuto che l’eccezione di incapacità a testimoniare non equivalesse all’eccezione di nullità della deposizione e che quest’ultima non potesse essere presunta, ma dovesse essere formulata espressamente; ha inoltre lamentato che l’attività istruttoria, compresa la nomina di un consulente medico-legale, fosse stata impropriamente considerata compatibile con la nullità della deposizione. Con il secondo ha contestato in concreto l’incapacità del teste, deducendo che questi era stato integralmente risarcito prima dell’inizio della controversia e che la causa da lui promossa riguardava una diversa compagnia assicurativa. Tale seconda censura è stata prospettata per la prima volta in Cassazione e non era stata riportata in modo autosufficiente quanto alla sua deduzione in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché nuovo: le questioni devolute in appello, per quanto risultava dalla sentenza impugnata, riguardavano il rapporto tra eccezione di incapacità ed eccezione di nullità e la mancata produzione degli atti del procedimento penale, non la concreta capacità del teste in relazione alla sua posizione risarcitoria; inoltre il ricorso non riportava le necessarie allegazioni in modo autosufficiente. Ha rigettato il primo motivo, affermando che l’eccezione di incapacità a deporre, se reiterata dopo l’escussione del teste, costituisce manifestazione idonea a proporre l’eccezione di nullità della deposizione: non occorre una distinta e ulteriore formula che denunci espressamente anche la nullità. La censura relativa alla CTU è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, non risultando proposta in appello né riportata nel ricorso. Il ricorso è stato integralmente rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della specifica questione affrontata. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, precisando che il ricorso era ammesso al gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 246 c.p.c.
In tema di deposizione testimoniale, l’eccezione di incapacità a deporre, sollevata nel rispetto dell’art. 157, comma 2, all’esito dell’escussione del teste si deve intendere come idonea manifestazione della proposizione di una eccezione di nullità della prova assunta, non essendo necessario a questo scopo una doppia formale espressione deduttiva di “incapacità e, quindi, nullità”.
L’incapacità a testimoniare è il presupposto della nullità della deposizione; quando la parte la eccepisce dopo l’escussione, nei tempi previsti dall’art. 157, comma 2, la deduzione vale anche come eccezione di nullità.
art. 157 c.p.c.
In tema di deposizione testimoniale, l’eccezione di incapacità a deporre, sollevata nel rispetto dell’art. 157, comma 2, all’esito dell’escussione del teste si deve intendere come idonea manifestazione della proposizione di una eccezione di nullità della prova assunta, non essendo necessario a questo scopo una doppia formale espressione deduttiva di “incapacità e, quindi, nullità”.
La nullità relativa della deposizione per incapacità del testimone deve essere eccepita dopo l’assunzione della prova o nella prima difesa successiva, secondo le circostanze. Se l’eccezione è tempestiva, la parte non deve usare una formula ulteriore e formalmente distinta per chiedere la declaratoria di nullità.
art. 156 c.p.c.
L’incapacità del testimone, infatti, è disciplinata da una norma specifica in materia di prova testimoniale (art. 246 c.p.c.) che, come tale, è una norma sul procedimento civile e, dunque, disciplinatrice della “forma” del relativo atto processuale ai sensi dell’art. 156 c.p.c..
La regola sulla capacità del testimone attiene al procedimento e alla forma dell’atto istruttorio; la sua violazione rileva quindi come nullità della deposizione, soggetta alle regole processuali sulle nullità.
art. 121 c.p.c.
è sufficiente osservare che lamentare l’incapacità di un teste dopo la sua assunzione è certamente manifestazione verbale idonea ad evidenziare che quel teste è stato assunto contra legem e, dunque, in modo nullo, perchè il compimento di un atto processuale senza il rispetto della regola normativa si presta solo ad essere apprezzato come nullità ai sensi dell’art. 156 c.p.c., già citato.
La manifestazione processuale della parte va valutata per il suo significato e per la finalità chiaramente espressa, senza richiedere formule sacramentali: la contestazione dell’incapacità formulata dopo l’assunzione evidenzia la deduzione della nullità dell’atto istruttorio.
art. 100 c.p.c.
l’incapacità a testimoniare, prevista dall’art. 246 c.p.c., che si identifica con l’interesse a proporre la domanda o a contraddirvi di cui all’art. 100 c.p.c., determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell’espletamento della prova o nella prima difesa successiva, restando altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2.
L’incapacità prevista dall’art. 246 c.p.c. si identifica con un interesse del testimone a proporre la domanda o a contraddirvi. La relativa nullità è posta a tutela delle parti, non è rilevabile d’ufficio e si sana se non è eccepita tempestivamente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Con il primo ed il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 246 e 157 c.p.c..
La disposizione individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con i motivi di ricorso, ma la Corte non formula nel caso una regola ulteriore sul suo ambito applicativo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
La norma è richiamata quale parametro per determinare l’importo del contributo unificato aggiuntivo, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- L’incapacità a testimoniare prevista dall’art. 246 c.p.c., in quanto fondata sull’interesse del testimone a proporre la domanda o a contraddirvi, determina una nullità relativa della deposizione: non è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepita dalla parte interessata al momento dell’assunzione della prova o nella prima difesa successiva.
- La parte che, dopo l’escussione del testimone, eccepisce tempestivamente la sua incapacità a deporre manifesta in modo idoneo anche la volontà di far valere la nullità della deposizione. Non è necessaria una distinta formula che menzioni espressamente sia l’incapacità sia la nullità.
- La previa eccezione di incapacità, formulata prima dell’assunzione della testimonianza, non sostituisce la necessaria eccezione successiva alla deposizione: la parte può valutare se contestarla in base al contenuto e all’utilità concreta delle dichiarazioni rese.
- Se la deposizione resta validamente acquisita perché la nullità non è stata eccepita tempestivamente, il giudice conserva il potere di valutarne l’attendibilità considerando anche la situazione potenzialmente produttiva di incapacità.
- La censura che deduce per la prima volta in Cassazione la concreta incapacità del testimone è inammissibile quando non risulta proposta nei gradi di merito e il ricorso non riporta in modo autosufficiente le allegazioni processuali rilevanti.
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