Sentenza n. 120/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di conversione e rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato nel settore dello spettacolo e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in casi particolari ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 286/1998, aveva chiesto la conversione del titolo in un permesso per lavoro subordinato ordinario, producendo documentazione relativa a un’attività lavorativa come assemblatore in serie e, successivamente, all’assunzione presso altra impresa con qualifica di operaio. La Questura, dopo il preavviso di diniego, ha respinto l’istanza ritenendo applicabile il divieto di conversione previsto dall’art. 40, comma 23, d.P.R. 394/1999. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto valorizzare l’attività lavorativa svolta, i redditi regolarmente prodotti e l’assenza di precedenti penali e di polizia, reputando tali elementi prevalenti rispetto al divieto normativo di conversione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 27, comma 1, lett. l), d.lgs. 286/1998, relativo ai lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero, debba essere coordinato con l’art. 40, comma 23, d.P.R. 394/1999. Da tale disciplina emerge che il nulla osta e il permesso di soggiorno rilasciati per casi particolari di ingresso per lavoro possono essere rinnovati soltanto in costanza dello stesso rapporto di lavoro e che, in caso di cessazione del rapporto, il nulla osta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto; inoltre, tali permessi non possono essere convertiti, salvo l’ipotesi non pertinente del permesso rilasciato per motivi di studio. Nel caso concreto il ricorrente chiedeva di svolgere attività in un settore e con una qualifica diversi da quelli autorizzati, circostanza preclusiva della conversione. Il divieto era inoltre espressamente indicato nel visto di ingresso e nel nulla osta. Il potere dell’Amministrazione era vincolato e non residuava alcuna discrezionalità per valorizzare l’attività lavorativa successiva alla scadenza del titolo, i redditi, il percorso di integrazione o l’assenza di precedenti, poiché ciò avrebbe comportato la disapplicazione della disciplina normativa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 27, comma 1, lett. l), d.lgs. 286/1998
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: (…) l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero.
La disposizione disciplina una modalità eccezionale e derogatoria di ingresso per lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti e deve essere coordinata con il divieto di conversione previsto dal regolamento di attuazione.
art. 40, comma 23, d.P.R. 394/1999
Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all’articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. ... I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall' articolo 14, comma 5.
I permessi rilasciati per i casi particolari di ingresso per lavoro possono essere rinnovati solo in costanza dello stesso rapporto di lavoro e non possono essere convertiti in titoli per lavoro subordinato ordinario, salvo l’eccezione prevista per il permesso per motivi di studio, non pertinente nel caso deciso.
art. 14, comma 5, d.P.R. 394/1999
Prevede l’eccezione al divieto di conversione richiamata dall’art. 40, comma 23, per le ipotesi di rilascio del permesso per motivi di studio; l’eccezione non era applicabile al ricorrente.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno rilasciato per l’ingresso in Italia in uno dei casi particolari di lavoro disciplinati dall’art. 27 d.lgs. 286/1998 non può essere convertito in un permesso per lavoro subordinato ordinario, salvo l’eccezione espressamente prevista per il permesso rilasciato per motivi di studio.
- Il nulla osta e il permesso di soggiorno rilasciati per lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti possono essere rinnovati soltanto in costanza dello stesso rapporto di lavoro; cessato tale rapporto, il nulla osta non può essere utilizzato per un diverso rapporto lavorativo.
- Quando la legge e il regolamento stabiliscono in modo inequivoco il divieto di conversione di un permesso rilasciato per lavoro in casi particolari, l’Amministrazione esercita un potere vincolato e non può derogare al divieto valorizzando l’attività lavorativa successivamente svolta, i redditi prodotti, il percorso di integrazione o l’assenza di precedenti penali e di polizia.
- Il divieto di conversione opera anche per i lavoratori assunti presso circhi o spettacoli viaggianti, non essendo consentito introdurre distinzioni non previste espressamente dalla disciplina regolamentare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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