Corte di giustizia, Sentenza C-83/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 settembre 2024. — H GmbH contro Finanzamt M. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – IVA indebitamente fatturata e versata – Rettifica della fattura – Liquidazione del fornitore – Rimborso dell’IVA al fornitore – Rifiuto dell’autorità tributaria di rimborsare l’IVA direttamente all’acquirente – Priorità in materia di diritto al rimborso dell’IVA – Rischio di doppio rimborso dell’IVA – Rischio di perdita di gettito fiscale. — Causa C-83/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce i limiti del rimborso diretto dell’IVA indebitamente fatturata al destinatario della prestazione. Quando l’amministrazione tributaria ha già rimborsato l’imposta al fornitore, anche se insolvente o in liquidazione, non è consentito un ulteriore rimborso diretto all’acquirente, perché ciò comporterebbe un doppio rimborso. Il principio di neutralità e l’effettività non impongono all’Erario di farsi carico delle conseguenze della mancata corretta fatturazione quando l’operatore dispone ancora, in linea di principio, di strumenti per ottenere la fattura rettificata e la detrazione nello Stato membro effettivamente competente.
IVA indebitamente fatturata: esclusione del rimborso diretto all’acquirente quando l’Erario ha già rimborsato il fornitore in liquidazione
La questione giuridica
Se, in base alla direttiva 2006/112/CE e ai principi di effettività e neutralità dell’IVA, il destinatario di una prestazione possa ottenere direttamente dall’amministrazione tributaria nazionale il rimborso dell’IVA erroneamente fatturata come IVA nazionale, ma in realtà dovuta in un altro Stato membro, quando il prestatore ha già versato tale imposta allo Stato membro di fatturazione e l’amministrazione l’ha poi rimborsata al prestatore in liquidazione; e se rilevi il fatto che il prestatore avrebbe potuto rettificare la fattura emettendone una con l’IVA dello Stato membro corretto.
Principio di diritto
La Corte afferma che il destinatario di una prestazione non può chiedere direttamente all’amministrazione tributaria dello Stato membro di stabilimento il rimborso dell’IVA erroneamente fatturata e versata quando quella stessa imposta è già stata rimborsata al fornitore, anche se quest’ultimo è in liquidazione e il recupero nei suoi confronti può risultare difficile. La via del rimborso diretto, elaborata nella giurisprudenza Reemtsma, opera solo eccezionalmente quando il recupero presso il fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile e non può condurre a un doppio rimborso a carico dell’Erario; in tali circostanze l’operatore deve, in linea di principio, agire nei confronti del fornitore per ottenere la corretta regolarizzazione documentale e il conseguente recupero dell’imposta nello Stato competente.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2010/45/UE
- Direttiva 2008/9/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 167 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 178, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 203 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 14c UStG
- Articolo 15 UStG
- Articolo 163 AO
- Articolo 227 AO
IVA indebitamente fatturata: esclusione del rimborso diretto all’acquirente quando l’Erario ha già rimborsato il fornitore in liquidazione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in una controversia tra una società tedesca subentrata alla KG e il Finanzamt M. Il tema è il recupero dell’IVA tedesca erroneamente indicata in fatture relative a operazioni che, secondo il giudice del rinvio, erano in realtà imponibili in Italia.
Fatti e procedimento principale
La KG aveva acquistato imbarcazioni tramite un’operazione strutturata come vendita con patto di locazione. La E-GmbH aveva fatturato la vendita con indicazione dell’IVA tedesca, l’aveva versata all’amministrazione fiscale e la KG aveva detratto quell’IVA come imposta a monte. Successivamente, a seguito di controlli, è emerso che i beni si trovavano in Italia al momento della vendita, sicché l’operazione non era imponibile in Germania ma in Italia.
Il curatore della E-GmbH, poi sottoposta a insolvenza, ha rettificato le fatture eliminando l’IVA tedesca; l’amministrazione fiscale tedesca ha quindi rimborsato l’IVA alla massa fallimentare. La KG ha chiesto a sua volta un rimborso per equità ai sensi dell’articolo 163 AO, ma la domanda è stata respinta. I giudici tedeschi hanno ritenuto che non fosse possibile un doppio rimborso e hanno quindi investito la Corte di giustizia.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se, alla luce della sentenza Reemtsma e dei principi di effettività e neutralità dell’IVA:
- il destinatario possa agire direttamente contro l’amministrazione tributaria per ottenere la restituzione dell’IVA erroneamente fatturata;
- tale possibilità sussista anche quando il fornitore ha già ottenuto il rimborso dall’Erario dopo la rettifica delle fatture;
- rilevi il fatto che il fornitore, tramite registrazione nello Stato membro corretto, avrebbe potuto emettere fatture con l’IVA dovuta in quello Stato, consentendo al destinatario di esercitare la detrazione tramite la procedura prevista dalla direttiva 2008/9/CE.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), e 203 della direttiva 2006/112/CE;
- la direttiva 2010/45/UE, che modifica la direttiva IVA;
- la direttiva 2008/9/CE sul rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso;
- le disposizioni nazionali tedesche sugli effetti della fatturazione errata e sulla correzione per equità (articoli 14c UStG, 163 AO e 227 AO).
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il principio di neutralità dell’IVA è garantito dal meccanismo della detrazione, ma che, in mancanza di regole armonizzate sulla rettifica dell’IVA indebitamente fatturata, spetta agli Stati membri disciplinarne le condizioni, purché sia assicurata la neutralità.
Richiamando Reemtsma, la Corte ribadisce che il destinatario può, in via eccezionale, rivolgersi direttamente all’amministrazione fiscale quando il recupero nei confronti del fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile, ad esempio per insolvenza. Tuttavia, tale soluzione riguarda l’IVA nazionale indebitamente fatturata e già incassata dallo Stato membro interessato.
Nel caso concreto, però, l’amministrazione tedesca aveva già rimborsato l’IVA al fornitore in liquidazione. Consentire anche il rimborso diretto al destinatario comporterebbe un doppio rimborso a carico dell’Erario, risultato incompatibile con la logica della giurisprudenza richiamata. La Corte sottolinea inoltre che non può imporsi all’amministrazione fiscale nazionale di valutare le eventuali conseguenze di una mancata dichiarazione dell’IVA nello Stato membro corretto, perché ciò eccederebbe l’onere ragionevolmente esigibile.
La Corte osserva inoltre che il rimborso diretto è un rimedio eccezionale e residuale: nel caso di specie il destinatario avrebbe potuto, in linea di principio, agire contro il curatore per ottenere una fattura corretta recante l’IVA dovuta nello Stato membro competente, e non risulta che abbia esperito tale via.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che la direttiva 2006/112/CE, letta alla luce dei principi di effettività e neutralità dell’IVA, osta al rimborso diretto in favore del destinatario quando l’amministrazione abbia già rimborsato l’IVA al fornitore soggetto a liquidazione. La presenza dell’insolvenza del fornitore non basta, da sola, a giustificare un secondo rimborso da parte dell’Erario, soprattutto se ciò determinerebbe una duplicazione del rimborso e se il destinatario non ha esaurito le possibili azioni nei confronti del fornitore per ottenere la corretta regolarizzazione della fattura.
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