Cassazione Penale, Sentenza n. 43389/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Salerno che aveva rigettato la richiesta di revoca o di sospensione dell'ingiunzione a demolire opere edilizie dichiarate abusive (piazzale in calcestruzzo armato di 600 mq e pilastri). Il Moschillo sosteneva che le opere originarie erano state integralmente demolite (attestazione dei carabinieri del 6/8/2018) e che le opere attualmente presenti erano di nuova costruzione o coperte da SCIA, producendo fatture e documentazione a supporto; deduceva vizio di motivazione, contraddittorietà e travisamento della prova da parte della Corte territoriale
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Moschillo. Il Collegio ha ritenuto infondati i motivi di doglianza, confermando la valutazione della Corte d'Appello secondo cui non risultano elementi inconfutabili che dimostrino l'integrale demolizione delle opere contestate (in particolare dei pilastri) e che la ricostruzione delle motivazioni in ordine alla documentazione fotografica, alle SCIA e alle risultanze tecniche è stata adeguata. È stata inoltre richiamata la limitazione delle censure in Cassazione relative alla motivazione (art. 606 c.p.p.) e la rilevanza solo se sussistono vizi rilevanti ai sensi di legge; quindi il ricorso è stato respinto e l'ordinanza impugnata è stata confermata
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia)
Norme sostanziali in materia urbanistico-edilizia che costituiscono il fondamento dei reati contestati (realizzazione di opere senza titolo abilitativo) e giustificano l'ingiunzione a demolire
Codice penale
Contravvenzione inizialmente contestata (disturbo della pubblica tranquillità); parte del quadro sanzionatorio del procedimento originario, poi assolto in appello
Codice di procedura penale
art. 611 c.p.p.; art. 192 c.p.p.; art. 606, comma 1, lett. c) ed e)
art. 611 c.p.p.: riferimento alle conclusioni del P.G.; art. 192 c.p.p.: principio e limiti dell'obbligo di motivazione del giudice; art. 606 c.p.p.: limiti e modalità di censura in sede di ricorso per cassazione, con particolare riguardo alla motivazione e ai vizi deducibili
Disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali alla esposizione dei motivi di ricorso (richiesta di formulazione breve e nei limiti indicati), richiamata con riguardo alla esposizione del motivo dedotto
Massime di principio
- In materia di esecuzione di sentenze penali che impongono demolizioni, il giudice dell'esecuzione deve accertare con elementi probatori certi se le opere attualmente presenti corrispondono alle opere dichiarate abusive nella sentenza divenuta irrevocabile; semplici incongruenze fotografiche o SCIA non sono in sé decisive se non corroborate da elementi incontrovertibili
- Le attestazioni di pubblici ufficiali (es. verbali dei carabinieri) hanno valore probatorio apprezzabile ma possono essere superate da perizie tecniche e da accertamenti documentali che dimostrino ricostruzioni successive o diverse risultanze; è dunque necessario verificare anche gli atti comunali (SCIA, permessi, comunicazioni) e le pratiche eventuali di sanatoria
- La consulenza tecnica (CTU o perizia) della Procura o del giudice ha rilievo decisivo quando fornisce valutazioni tecniche specifiche (es. analisi fotografica, datazione o calcolo quantitativi), ma le sue conclusioni devono essere valutate dal giudice nel contesto complessivo degli altri elementi di prova e motivate con riferimento ai criteri adottati
- In Cassazione le censure sulla motivazione sono soggette a limiti formali e sostanziali (art. 606 c.p.p.): non è possibile trasformare ogni critica della valutazione della prova in un motivo libero; le doglianze devono inquadrare vizi specifici e non la mera diversa interpretazione degli elementi acquisiti
- Se si introduce documentazione che attesta demolizioni o smaltimenti (es. fatture di trasporto rifiuti), è opportuno corredarla di riscontri oggettivi (fotografie datate, atti comunali, ordini di servizio, fascicoli fotografici ufficiali) per rendere probante la dichiarazione di avvenuta demolizione
- In caso di opere successivamente ricostruite, va verificata la legittimità di tale ricostruzione (titoli edilizi presentati, idoneità delle SCIA, eventuali diffide/rigetti comunali) perché la nuova edificazione senza titolo è anch'essa fonte di responsabilità e non automaticamente sanatoria della precedente irregolarità
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