Cassazione Penale, Ordinanza n. 07897/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione, deducendo: 1) violazione degli artt. 647 e 648 c.p., sostenendo che non dovesse essere affermata la ricettazione con riferimento a un assegno smarrito; 2) travisamento della prova e vizio di motivazione sulla responsabilità penale e sull'elemento soggettivo del reato; 3) mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; 4) mancata assunzione di una prova decisiva, indicata come perizia grafologica. La Corte osserva che il ricorrente, in sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, già esaminato in appello, e solleva anche una questione istruttoria non dedotta nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla qualificazione giuridica della condotta e sulla ricettazione dell'assegno smarrito; aspecifici i motivi sulla responsabilità e sul dolo, perché meramente reiterativi delle censure già respinte in appello; infondato il motivo sulla prescrizione, poiché la Corte territoriale aveva correttamente calcolato il termine massimo di prescrizione alla data del 3 novembre 2029 tenendo conto della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. e dei criteri di aumento ex artt. 157, comma 2, e 161, comma 2, c.p.; non consentito, infine, il motivo sulla mancata perizia grafologica, perché nuova questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 647 c.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea qualificazione della condotta; la Corte non ne fa applicazione decisiva, ritenendo infondato il motivo e confermando la ricettazione.
art. 648 c.p.
La Corte ribadisce che integra ricettazione la ricezione di un assegno denunciato smarrito, poiché il titolo conserva i segni esteriori del legittimo possesso altrui.
art. 99, comma 4, c.p.
La recidiva reiterata comporta, ai fini del calcolo della prescrizione, l'applicazione dell'aumento previsto dalla disciplina speciale.
art. 157, comma 2, c.p.
Nel calcolo del termine di prescrizione va considerato l'aumento previsto dalla norma in presenza di recidiva.
art. 161, comma 2, c.p.
Va applicato l'aumento di due terzi del termine prescrizionale previsto dalla norma, in caso di recidiva, secondo il principio richiamato dalla Corte.
art. 606, comma 3, c.p.p.
In cassazione non è consentito dedurre una prova decisiva non richiesta nei motivi di appello, trattandosi di questione nuova non rilevabile d'ufficio.
Massime di principio
- Integra il reato di ricettazione la ricezione di un assegno denunciato smarrito, quando il titolo conservi i segni esteriori del legittimo possesso altrui, anche se l'assegno risulti poi compilato con le generalità del soggetto che lo riceve.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio: la censura è inammissibile quando si limiti a proporre una lettura alternativa dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
- I motivi di ricorso che si risolvono nella reiterazione di doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, sono aspecifici e non possono trovare accoglimento.
- Ai fini della prescrizione, in presenza di recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., il termine va determinato tenendo conto sia dell'aumento previsto dall'art. 157, comma 2, c.p. sia dell'aumento di due terzi previsto dall'art. 161, comma 2, c.p.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni istruttorie o richieste di prova non dedotte in appello, se non rilevabili d'ufficio nei limiti del devolutum.
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